Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29792 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F. C.F. (OMISSIS), L.M.V.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato FISCHIONI GIUSEPPE,

rappresentati e difesi dall’avvocato LO PRESTI MAURIZIO;

– ricorrenti –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1045/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Fischioni Giuseppe con delega depositata in udienza

dell’Avv. Lo Presti Maurizio difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2-3-1998 L.M.V. e F.F., assumendo di essere proprietari di un terreno sito in (OMISSIS) (riportato in catasto al f. 17, particelle 571, 572, 239 e 397), sul quale avevano realizzato un fabbricato ed una recinzione con cancello sul confine est, all’altezza della strada vicinale, e nel far presente che A.A. aveva ottenuto tutela possessoria di un preteso passaggio pedonale in prossimità di tale confine, convenivano in giudizio il predetto A.A., per sentir dichiarare l’inesistenza di una servitù di passaggio sul loro fondo e il loro diritto a recintare tale immobile, facendosi ordine al convenuto di non transitare nella loro proprietà.

Nel costituirsi, il convenuto affermava di avere usucapito la servitù di passaggio, e chiedeva in subordine la costituzione di servitù coattiva.

Con sentenza del 13-8-2001 il Tribunale di Trapani, Sezione Distaccata di Alcamo, dichiarava l’inesistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo attoreo ed inibiva al convenuto di transitare su detta proprietà; rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva, rilevando che il terreno dell’ A. godeva iure servitutis di un passaggio che consentiva la comunicazione con la pubblica via.

Il convenuto proponeva appello avverso la preddetta decisione.

Con sentenza depositata il 13-9-2005 la Corte di Appello di Palermo, nel rilevare che le domande riconvenzionali di usucapione e di costituzione di servitù coattiva, proposte dal convenuto, erano dirette anche nei confronti di un soggetto ( A.A., proprietario della particella 739, interposta tra il fondo degli appellanti e quello dell’appellante) rimasto estraneo al giudizio, benchè ricorresse un’ipotesi di litisconsorzio necessario, dichiarava la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di primo grado, ed ordinava trasmettersi gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono La M.V. e F.F., sulla base di un unico motivo.

A.A. non ha svolto attività difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In via preliminare deve darsi atto della inammissibilità della produzione documentale depositata dai ricorrenti in prossimità dell’udienza. A norma dell’art. 372 c.p.c., infatti, nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non è consentito il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata.

2) Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione agli artt. 1158 e 1032 c.c. Sostengono che nella specie non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, nè in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione nè con riguardo a quella di servitù di passaggio, essendo A.A. proprietario di un fondo diverso rispetto a quello degli attori.

Il motivo è fondato.

Deve premettersi che, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 9-3-2004 n. 4714). La necessità della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione dedotta in giudizio, pertanto, ricorre unicamente quando, in assenza anche di uno soltanto di essi, la sentenza finisca per essere inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri soggetti presenti nel giudizio; deve, invece, escludersi la configurabilità del litisconsorzio necessario quando la sentenza sia inutiliter data soltanto nei confronti dei soggetti assenti dal giudizio e possa, invece, spiegare i suoi effetti nei confronti di quelli presenti (Cass. S.U. 27-2-92 n. 2427; Cass. 22-9- 2004 n. 19004).

In particolare, questa Corte ha ripetutamente affermato che la domanda diretta all’accertamento della usucapione di un bene appartenente in comproprietà a più persone richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l’usucapione si sarebbe verificata, perchè comporta l’accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può conoscere solo in contradditorio di tutti gli interessati (tra le altre v. Cass. 26-3-1976 n. 1085; Cass. 8-6-1994 n. 5559). E’ stato al contrario rilevato che non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui l’usucapione abbia ad oggetto un immobile del quale più persone siano proprietarie in ragione di quote fisicamente bene individuate, non potendo in tale ipotesi la pronuncia resa nei confronti di uno solo dei proprietari ritenersi inutiliter data (Cass. 18-2-1995 n. 1800).

Nella specie, pertanto, avendo la Corte di Appello dato atto che A.A. è proprietario di un fondo (contraddistinto dalla particella 739) diverso rispetto a quello degli attori, si verte al di fuori della situazione tipica di un unico bene appartenente in comproprietà a più persone, in presenza della quale la sentenza resa senza l’integrazione del contraddittorio nei confronti della persona non citata sarebbe da considerare “inutiliter data”;

Analogamente, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario allorchè venga chiesta la costituzione di una servitù di passaggio coattivo in danno di un fondo appartenente pro indiviso a più soggetti, dovendo in tal caso la domanda essere proposta nei confronti di tutti i detti condomini nella veste, appunto, di litisconsorti necessari (Cass. 10-1-1968 n. 54; Cass. 2-10-1968 n. 3064; Cass. 11-10-1969 n. 3287; Cass. 26-1- 1976, n. 250; Cass. 10-9-1980 n. 5222; Cass. 24-2-1995, n. 2124).

Diversamente, a fronte di un orientamento originario secondo il quale, nel caso in cui si frappongano più fondi rispetto all’accesso alla via pubblica, l’azione deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, in qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di rapporto unico ed inscindibile (Cass. Sez. Un. 3-2-1989 n. 670), è successivamente prevalso il principio secondo cui la costituzione di una servitù coattiva di passaggio non è impedita dal fatto che questo debba avvenire anche nei fondi di altri proprietari non presenti in giudizio, ben potendo l’attore provvedere nei loro confronti con domande separate o con accordi distinti, restando solo precluso al giudice di imporre -in assenza di una regolare costituzione del contraddittorio- un vincolo a detti fondi in relazione alla costituenda servitù (Cass. 1-10-1997 n. 9565; Cass. 17-3-2006 n. 6069; Cass. 15-6-2011 n. 13101).

Anche in relazione alla domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva, pertanto, non si rende necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.A., nulla impedendo ad A.A. (il quale, come si evince dalle conclusioni di appello riportate nella sentenza impugnata, ha espressamente chiesto la costituzione di tale servitù solo “a carico del fondo servente di proprietà dei coniugi L.M.- F.”) di procurarsi nel presente giudizio un titolo esclusivamente in danno dei coniugi L.M.- F., e di far eventualmente valere in separata sede le proprie pretese nei confronti dei proprietari degli altri fondi sui quali dovrebbe materialmente realizzarsi il passaggio; fermo restando che la posizione dei terzi rimasti estranei al presente giudizio non potrà in alcun modo rimanere pregiudicata dall’esito della causa, destinato a fare stato solo tra le parti tra le quali si è costituito rituale contraddicono.

Di conseguenza, non ricorrendo la situazione sostanziale di litisconsorzio necessario ritenuta dal giudice di appello, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo, la quale, nel decidere sul merito del gravame proposto dall’appellante, provvederà anche in ordine alle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente grado ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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