Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29792 del 12/12/2017


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Cassazione civile, sez. I, 12/12/2017, (ud. 08/02/2017, dep.12/12/2017),  n. 29792

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 16 giugno 2005 il Tribunale di Roma, accoglieva in parte l’impugnazione della delibera adottata in data 30 settembre 2004 dall’assemblea della S. Costruttori S.p.a., proposta da alcuni soci della stessa, con riferimento a determinate modificazioni dello statuto sociale, non essendo state approvate con le maggioranze richieste dalla legge e dallo statuto e, per quanto in questa sede maggiormente interessa, escludeva che la mancata concessione di un rinvio, richiesto dai soci di minoranza ai sensi dell’art. 2374 cod. civ., costituisse motivo di invalidità della delibera stessa.

2. La corte di appello di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello principale proposto da Sa.Pa.r. s.r.l. e da altri soci ha annullato l’intera delibera, ritenendo illegittima la mancata concessione del rinvio richiesto dalla minoranza qualificata. E’ stato affermato, in proposito, che la stessa aveva esercitato un diritto potestativo, al quale corrispondeva un preciso dovere di disporre il rinvio, in quanto l’ipotesi di una condotta dilatoria della minoranza era stata considerata dal legislatore, con la previsione di un termine di differimento molto breve.

3. D’altra parte, dall’esame delle vicende dell’assemblea emergeva che lo stesso presidente aveva riconosciuto – proponendo un rinvio ad horas – la sussistenza dell’esigenza di una maggiore informazione, ferma l’insindacabilità della dichiarazione resa al riguardo ai soci richiedenti il rinvio.

4. La Corte ha poi esaminato la questione inerente all’abuso del diritto, svolgendo ampie considerazioni in merito sia alla possibilità per la società di continuare ad operare anche senza l’approvazione delle modifiche statutarie, sia in relazione alla circostanza che “un termine di riflessione per la minoranza non appariva irragionevole”, anche in relazione alla fissazione dell’assemblea nell’ultimo giorno utile per gli adeguamenti statutari in questione.

5. Propone ricorso, affidato a tre motivi, la società S., cui resistono con controricorso Sa.pa.r. S.r.l., S.F.S., S.A., S.F., S.C., S. Global Service S.r.l. e S.S.P., mentre gli altri intimati non svolgono attività difensiva.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti in relazione alla dedotta inosservanza dei principi di autosufficienza e di specificità, risultando le censure proposte dalla S. adeguatamente formulate in relazione alle statuizioni impugnate, con particolare riferimento alle norme che si assumono erroneamente applicate nell’impugnata decisione.

2. Con il primo motivo, deducendosi violazione dell’art. 2374 c.c., si sostiene che tale norma, prevedendo il diritto in capo alla minoranza qualificata di chiedere, dichiarando di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, il rinvio dell’assemblea, postula l’esercizio di tale potere esclusivamente nell’ambito della finalità di perseguire l’interesse protetto. La corte distrettuale avrebbe ritenuto che la mera richiesta di rinvio dell’assemblea dovesse consentire la realizzazione del diritto in questione, laddove la necessaria verifica in merito alla effettività dell’esigenza di maggiori informazioni in merito all’ordine del giorno, nella specie – ad avviso della ricorrente – insussistente per plurime ragioni, avrebbe comportato un giudizio di illegittimità della richiesta, correlata all’abuso del diritto per fini meramente ostruzionistici.

3. Con la seconda censura si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire la circostanza circa la sufficienza delle informazioni di cui disponeva la minoranza in relazione all’ordine del giorno.

4. Con il terzo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c., in quanto la richiesta di rinvio dell’assemblea, che in concreto era finalizzata ad ottenere la mancata approvazione della modificazione dello statuto da parte della società, comportava il perseguimento di un fine illecito contrastante con il precetto di comportarsi secondo buona fede e correttezza.

5. Gli esposti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente correlati, non possono condurre all’accoglimento del ricorso.

5.1. La norma contenuta nell’art. 2374 c.c., sostanzialmente rimasta invariata a seguito della riforma introdotta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – ove si prescinda da una non sostanziale modifica lessicale (da “adunanza” ad “assemblea”), nonchè dall’elevazione del termine per il rinvio da tre a cinque giorni, comunque significativa di una maggiore considerazione dell’interesse dei soci richiedenti il rinvio ad essere adeguatamente informati -, costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale rispetto all’efficienza deliberativa dell’assemblea.

5.2. La specifica previsione che i soci possano “chiedere che l’assemblea sia rinviata” è quasi unanimemente interpretata nel senso che il diritto potestativo da essi esercitato non possa risolversi nella mera facoltà di avanzare istanza di rinvio, salva l’ampia discrezionalità dell’assemblea nel deliberare al riguardo, bensì di “ottenere” il differimento dei lavori assembleari. Di certo, una diversa soluzione, per il vero prospettata in dottrina in epoca risalente, ed ampiamente criticata, finirebbe con il vanificare l’intera portata della norma.

5.3. Nell’ampia esegesi operata dalla Corte distrettuale emerge in primo luogo una funzione della norma che trascende l’interesse di una determinata minoranza, nel senso – premesso che il numero dei soci richiedenti il rinvio, tale da riunire un terzo del capitale sociale riunito in assemblea, non necessariamente coincide con un gruppo di minoranza – che si tratterebbe di una disposizione finalizzata ad assicurare, nell’interesse della compagine sociale, l’assunzione, all’esito di una discussione approfondita, di decisioni sorrette da piena consapevolezza in merito alla loro complessiva portata. Si è quindi affermato che la norma in esame avrebbe inteso ovviare a richieste di rinvio con finalità meramente ostruzionistiche, attraverso l’indicazione di un termine abbastanza contenuto (oltre che con la previsione, contenuta nel comma 2, della possibilità di esercitare il diritto una sola volta per lo stesso oggetto), così sostanzialmente realizzando un equilibrio fra l’interesse dei soci a una maggiore informazione sui temi all’ordine del giorno e quella di assicurare lo svolgimento efficiente e tempestivo dell’attività assembleare.

In altri termini, le ristrette modalità di utilizzo del potere di chiedere il rinvio, come previste dalla norma, conterrebbero una sorta di disciplina preventiva dell’abuso del potere medesimo. Da tale premessa è stata desunta l’impossibilità di sindacare il grado di sufficienza delle informazioni a disposizione del socio.

5.4. Tale ordine di considerazioni, in buona misura condivisibile sotto il profilo dell’impossibilità di sindacare la dichiarazione posta alla base della richiesta, rilevata, del resto, in maniera conforme all’orientamento della dottrina maggioritaria e della giurisprudenza di merito, deve essere integrato, ed parte corretto, in relazione all’ipotesi dell’abuso del diritto invocato dalla ricorrente.

5.5. A tale proposito deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte secondo cui nell’ambito dei rapporti di diritto privato non può prescindersi da un bilanciamento di valori di rilevanza costituzionale, confluendo nel rapporto negoziale, accanto al valore costituzionale della “iniziativa economica privata”, un concorrente “dovere di solidarietà” nei rapporti intersoggettivi, sancito dall’art. 2 Cost.. Da esso la Corte costituzionale ha desunto “l’esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese creditorie” (Corte cost., n. 19 del 1994), e questa Corte, rilevatane l’efficacia sinergica con il canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, gli attribuisce “una vis normativa e lo arricchisce di contenuti positivi, inglobanti obblighi, anche strumentali, di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale, nella misura in cui questa non collida con la tutela dell’interesse proprio dell’obbligato” (così Cass., 24 settembre 1999, n. 10511).

5.6. In tale prospettiva l’evoluzione giurisprudenziale di questa Corte, nel senso di attribuire, pur in assenza di una specifica disposizione normativa, un significativo valore agli obblighi di buona fede e di correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., è stata costante negli ultimi decenni, così pervenendo all’elaborazione di un principio generale secondo cui non è lecito abusare dei propri diritti per conseguire finalità, sostanzialmente lesive di interessi di più ampia portata o derivanti da specifici accordi contrattuali, che trascendono quelle tutelate dalla norma (v. amplius, Cass. 18 settembre 2009, n. 20106; nonchè Cass., 8 aprile 2009, n. 8491; Cass., 20 marzo 2009, n. 6800; Cass., 17 ottobre 2008, n. 29776; Cass., 11 maggio 2007, n. 10838).

5.7. In virtù del legame fra dovere di buona fede e divieto di abuso del diritto, quest’ultima figura è venuta in rilievo in materia contrattuale (Cass., 31 maggio 2010, n. 13208), con plurime e significative applicazioni nei rapporti di natura tributaria (nei quali all’elaborazione giurisprudenziale – v. per tutte, Cass., Sez. U, 26 giugno 2009, n. 15029 – si è affiancata una specifica produzione legislativa, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis alla L. n. 212 del 2000, art. 10 bis), lavoristica (cfr., fra le più recenti, Cass. 13 settembre 2016, n. 17968; Cass., 6 maggio 2016, n. 9217; Cass., 25 gennaio 2016, n. 1248) e bancaria (Cass., 28 settembre 2005, n. 18947; Cass., 21 febbraio 2003, n. 2642; Cass. 14 luglio 2000, n. 9321).

Un’ ulteriore affermazione del principio in esame è rinvenibile nell’orientamento (Cass. Sez. Un., 18 dicembre 2007, n. 26617), secondo cui, anche nelle obbligazioni pecuniarie di importo inferiore ad Euro 12.500 e nelle quali non è imposta per legge una modalità di pagamento diversa dal contante, il pagamento in assegno circolare, in deroga al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c., può essere rifiutato dal creditore solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva.

In materia societaria è venuta principalmente in rilievo la posizione della maggioranza rispetto a quella dei soci in minoranza, esaminandosi gli aspetti inerenti all’esercizio del diritto di voto sotto il profilo dell’abuso di potere, sempre in applicazione del principio generale del divieto di abusare dei propri diritti, senza quindi approfittare di una posizione di supremazia, affermandosi la ricorrenza, nelle delibere assembleari, di un vincolo desunto da tale obbligo di correttezza, con conseguente invalidità della delibera, qualora venga raggiunta la prova che il potere di voto sia stato esercitato allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, ovvero risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto (Cass., 17 febbraio 2012, n. 2334; Cass., 20 gennaio 2011, n. 1361; Cass., 17 luglio 2007, n. 15950; Cass., 19 dicembre 2008, n. 29776; Cass., 16 maggio 2007, n. 11258; Cass., 11 giugno 2003, n. 9353).

5.8. Nella prospettazione della ricorrente, l’asserita violazione del divieto di abuso del diritto sarebbe stata singolarmente commessa da una minoranza. In coerenza con la struttura e la finalità della norma, deve affermarsi che l’applicazione del principio sopra evidenziato, attesa la sua portata generale, non può apriori escludersi in relazione al diritto scaturente dall’art. 2347 c.c.. Nè la riconduzione della facoltà di chiedere il rinvio all’ambito di un diritto potestativo, che, come chiarito da autorevole dottrina, individuando il soggetto passivo nei cui confronti inciderà la modificazione conseguente al suo esercizio, è pur sempre un diritto relativo, ancorchè determini uno stato di soggezione piuttosto che un dovere di collaborazione, è ostativa alla configurabilità di un eventuale abuso del diritto. Se, ben vero, tale canone generale non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all’esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi (Cass., 12 dicembre 2005, n. 27387), l’affermazione della Corte capitolina di una sostanziale impossibilità di configurare l’abuso del diritto in ordine alla previsione dell’art. 2374 c.c. (non potendo, per altro, ritenersi che la generica dichiarazione “di non essere sufficientemente informati” costituisca una forma di esercizio del diritto rigidamente predeterminata) si pone in contrasto con le superiori considerazioni, nonchè con la predicabilità, già affermata da questa Corte (cfr. la citata Cass., n. 20108 del 2009, in motivazione), di un controllo in relazione a tale aspetto, necessariamente successivo, in sede giurisdizionale.

6. Nei termini che precedono i rilievi svolti nel primo motivo di ricorso possono essere condivisi, ed in tal senso deve intendersi corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, la motivazione della decisione impugnata, la quale tuttavia deve essere confermata, in quanto il dispositivo risulta conforme al diritto.

7. Deve invero rilevarsi che, a fronte della suddetta affermazione circa l’insindacabilità della dichiarazione di non essere adeguatamente informati, tale da renderla, come sembra, impermeabile a qualsiasi ipotesi di abuso, in quanto risolta in apicibus dalla stessa norma, la motivazione in seguito resa dalla Corte di appello, assumendo una natura ancipite, si è ampiamente soffermata sulle ragioni della richiesta di rinvio, analizzando la condotta delle parti anche con riferimento allo svolgimento dell’assemblea, e pervenendo, per quanto in questa sede rileva, alla conclusione, la quale assume, in parte qua, la portata di un’autonoma ratio decidendi, che “posta la questione sul piano dell’equilibrato esercizio dei diritti e delle facoltà di ciascuna delle parti, si deve ritenere che la prima violazione di siffatto obbligo di correttezza e buona fede non possa certamente essere ascritta ai soci di minoranza”.

7.1. La questione, traguardata proprio sotto il profilo dell’asserito abuso del diritto, ed esaminata anche alla stregua di approfonditi richiami dottrinali e giurisprudenziali, è stata quindi risolta, dal punto di vista fattuale, con l’esclusione di finalità, nell’esercizio del diritto attribuito dall’art. 2374 c.c., esulanti dai limiti posti dalla stessa norma. Trattandosi di aspetto concernente il merito della vicenda, deve ritenersi che il giudizio al riguardo espresso dalla Corte capitolina vada esente da censure in questa sede, in quanto le circostanze dedotte nel secondo e nel terzo motivo di ricorso risultano espressamente esaminate, laddove eventuali insufficienze e contraddizioni sul piano motivazionale non possono assumere rilievo.

7.2. E’ appena il caso di rimarcare che l’applicabilità, ratione temporis, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso già chiarito da questa Corte (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053), secondo cui la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, riduce i margini del sindacato di legittimità, limitato alla verifica dell’esame del “fatto controverso” da parte del giudice del merito.

7.2.1. La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – secondo cui è deducibile esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” deve essere interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

7.2.2. Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce quindi nell’ordinamento un vizio specifico, che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Sotto tale profilo l’esame della Corte distrettuale ha riguardato gli aspetti inerenti al divieto di abuso alla stregua degli interessi e della condotta di entrambi i gruppi, ed è poi pervenuta alla conclusione che “l’esigenza di un termine minimale di riflessione anche per la minoranza non potesse essere considerata del tutto irragionevole.. in modo tale da assicurare anche alla minoranza quel minimo ulteriore approfondimento delle complesse tematiche il cui vaglio, come dedotto, aveva impegnato gli organi della società per oltre otto mesi”.

7.3. La questione inerente all’incidenza, nell’esercizio del diritto di cui all’art. 2374 c.c., di un fine distorsivo e concretante abuso, nei termini sopra delineati, è stata quindi esaminata attraverso una ricostruzione di natura fattuale, per le ragioni sopra evidenziate insindacabile in questa sede.

8. L’assenza, a quanto risulta, di precedenti di questa Corte in merito all’interpretazione dell’art. 2374 c.c. consiglia la compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese relative al presente giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017

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