Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29791 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37737-2019 proposto da:

CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del

legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

Via Savoia 80 presso lo studio dell’avvocato Elettra Bianchi,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO PIMPINI e PIERLUIGI

MARRAMIERO;

– ricorrente –

contro

APLEONA HSG SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, Via Circonvallazione Clodia 29,

presso lo studio dell’avvocato Luigi Fedeli Barbantini rappresentata

e difesa dall’avvocato GIORGIA MASCHERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1712/2019 del TRIBUNALE di MODENA, depositata

il 5/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che

chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga

il presente regolamento e dichiari la competenza del TRIBUNALE di

MODENA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti il Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione alla sentenza 5.11.2019 con la quale il Tribunale di Modena ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Venezia in relazione alla controversia promossa dall’istante nei confronti della s.p.a. Apleona HSG al fine di conseguire il pagamento delle somme dovute in forza dell’accordo transattivo stipulato tra le stesse il 27.2.2017.

Nell’occasione il decidente ha motivato le proprie determinazioni sulla premessa che le parti, intendendo costituire un ATI ai fini dell’assunzione di un appalto per conto dell’Azienda USL della Romagna, nel delineare a mezzo di un accordo sottoscritto in data 20.1.2015 le linee guida da adottare a questo scopo, avevano, tra l’altro, previsto all’art. 12.1 che “tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno rimesse alla competenza esclusiva del foro di Venezia”. “Non può ritenersi rilevante ai fini dell’individuazione della competenza territoriale”, ha osservato, tra l’altro, il decidente “d’accordo risolutivo del 27.2.2017”, risultando esso privo di efficacia novativa del pregresso rapporto. Ed invero “la mancanza di alcun riferimento alla competenza territoriale nell’ambito dell’accordo risolutivo, posto che non si tratta di accordo novativo bensì di accordo volto a regolamentare lo scioglimento del contratto, deve essere intesa quale volontà implicita delle parti di rinviare, per quanto non espressamente regolato diversamente, alla disciplina di cui all’originario accordo, ivi compresa la determinazione concordata di un foro territorialmente competente in deroga ai principi generali vigenti in materia”. “Di conseguenza”, chiosa da ultimo il decidente, “da clausola che prevede la competenza esclusiva non è da intendersi superata dal successivo contratto ATI nè dall’accordo risolutivo, in quanto i predetti accordi nulla prevedono in punto”.

2. Il mezzo proposto si vale di unico articolato motivo di gravame inteso a sostenere che le pretese azionate in danno della Apleona traggono titolo “esclusivamente” dall’accordo risolutivo datato 27.2.2017; che tale accordo ha “pacificamente” carattere novativo di tutte le obbligazioni precedentemente contratte dalle parti; e che in ogni caso quelle riportate nella citata scrittura del 20.1.2015 dovevano considerarsi superate alla stregua dell’intervenuta costituzione dell’ATI, trattandosi di preliminare a cui era seguita la stipulazione appunto del definitivo, onde la clausola avversariamente invocata era da ritenersi “pacificamente” inefficace.

3. Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c. Resiste la Apleona con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso, speculare ad altro già trattato da questa Corte (Cass. Sez. VI-I, 6/10/2020, n. 21371), va deciso in conformità ai principi ivi enunciati.

5. E’ costante affermazione nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale, “l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell’accordo transitivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni” (Cass., Sez. I, 11/11/2016, n. 23064).

In applicazione dell’indicata regola il giudice di merito ha apprezzato della convenzione solutoria del 27 febbraio 2017 la natura non novativa in quanto unicamente volta a disciplinare lo scioglimento del contratto tra le imprese partecipanti all’A.T.I..

La finalità della transazione volta a disciplinare dell’accordo il solo momento estintivo legittimano questa convinzione. Come, infatti, rileva il tribunale, “dal tenore letterale del predetto accordo risulta che le parti non hanno inteso novare le modalità del rapporto in essere bensì meramente regolamentare lo scioglimento del contratto stipulato tra esse, con la previsione del versamento di un importo in favore delle mandanti quale corrispettivo per la disponibilità di queste ultime a recedere dal rapporto” (p. 5 sentenza).

Perchè si abbia, infatti, transazione novativa è necessario che l’accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti, per quanto non regolamentato dal più recente accordo, una transazione conservativa del pregresso rapporto (Cass., Sez. I, 13/03/19, n. 7194).

La novazione oggettiva si configura infatti come un contratto che è nel contempo estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche; di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'”animus novandin, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e 11″ aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Caratteri, come ha spiegato il decidente, non rinvenibili nella specie.

6. Definito il contenuto estintivo dell’accordo transattivo, resta ferma quindi nel resto, per quanto in questa sede rileva, l’applicabilità del precedente negozio concluso in data 20.1.2015 e, con esso, della competenza per territorio ivi individuata in capo al tribunale di Venezia rispetto alla quale il giudice del merito ha declinato la propria. Vale nel senso da ultimo indicato l’ulteriore argomento sviluppato nell’impugnato provvedimento e relativo all’individuazione nell’iniziale accordo di un “contratto-quadro” finalizzato a disciplinare nei suoi contenuti le regole fondamentali sugli appalti da aggiudicarsi all’A.T.I. e come tale in grado di sorreggere la competenza esclusiva ivi prevista anche rispetto alla scrutinata fattispecie, a nulla rilevando in contrario l’argomento secondo cui il contratto del 20.1.2015 non sarebbe produttivo di effetti ove le previsioni in esso contenute e, quindi, anche la clausola di proroga della competenza in favore del foro di Venezia, non fossero recepite nelle convenzioni applicative.

7. Il carattere inequivoco della previsione negoziale che affida alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia “tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione ed esecuzione e risoluzione” è destinate a valere per tutte le fasi contrattuali dell’appalto e non solo per quella propedeutica alla gara.

La vigenza dell’accordo iniziale non resta quindi superata, come correttamente ritenuto nell’impugnata sentenza, dalla stipula del successivo contratto di risoluzione in cui, il silenzio serbato dalle parti non vale ad escludere validità ed efficacia alla indicata previsione, senza che possa valere, per contro, per i valorizzati contenuti, la natura di contratto preliminare dell’accordo del 2015 da intendersi superato come tale dal successivo del 2017 che non prevede alcuna statuizione sulla competenza.

L'”accordo quadro” o “normativo” è strumento preparatorio all’affidamento di uno o più appalti, a mezzo del quale le parti stabiliscono il contenuto delle clausole fondamentali di ogni futuro contratto da esse stipulato, sicchè le regole che vi sono codificate dovranno essere osservate in ogni successiva negoziazione salvo non siano espressamente derogate in una forma corrispondente.

L’indicata figura, pur non vincolando le parti alla stipula di successivi contratti, vedrà tuttavia riprodotti i propri contenuti ove a tali stipulazioni si pervenga, e ciò anche se non siano ripresi espressamente nel contratto attuativo, essendo implicito nella funzione dell’accordo quadro lo scopo di disciplinare in modo uniforme tutti i futuri contratti che le parti concluderanno.

E’ diversa perciò la funzione che l'”accordo quadro” incarna rispetto al contratto preliminare, sicchè rettamente il Tribunale ne ha escluso la ravvisabilità nella specie.

8. Anche l’ulteriore questione relativa alla applicabilità alla fattispecie dell’art. 1341 c.c., e quindi della disciplina dei conttatti per adesione e delle condizioni generali di contratto, giusta la posizione dedotta in proprio dalla ricorrente di “imprenditore debole”, è stata risolta dal giudice del merito con giudizio che non si espone a censura, essendosi invero escluse sia una predisposizione unilaterale dell’accordo, sia la natura di condizioni generali di contratto del negozio concluso; e ciò in considerazione della natura imprenditoriale di entrambe le parti e della impossibilità di estendere in via analogica all’imprenditore “debole” la disciplina dei contratti del consumatore perchè esclusa dalla legge.

9. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto.

10. La causa dovrà dunque proseguire dinanzi al Tribunale di Venezia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Venezia avanti al quale rimette le parti anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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