Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29791 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FOGLIANO 35, presso lo studio dell’avvocato

ERRIGHI ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato SACCOMANNO

GIACOMO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

P.C. n. a (OMISSIS), B.F.

nata a (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato ROMEO GIUSEPPE

GIULIO, rappresentate e difese dall’avvocato FIRRIOLO FRANCESCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 171/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 22/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.T., proprietaria di un fabbricato sito in (OMISSIS), con ricorso al Pretore di Taurianova del 5-7-1980, lamentando che P.C. e F. B., dopo aver demolito un vecchio edificio frontistante di loro proprietà, ne avevano intrapreso la ricostruzione senza il rispetto delle distanze preesistenti, chiedeva la sospensione dei lavori, l’arretramento del manufatto e la chiusura delle vedute arbitrariamente create dalle convenute.

La P. e la B., costituitesi in giudizio, chiedevano il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente, deducendo che tra i due edifici vi era una strada pubblica, sicchè erano inapplicabili le norme sulle distanze.

Dopo che il Pretore aveva rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Palmi competente per valore, davanti al quale la ricorrente riassumeva il giudizio, il Tribunale suddetto con sentenza del 2-7- 2002 rigettava la domanda di rimessione in pristino, essendo stata accertata l’esistenza di una strada pubblica tra i fabbricati di rispettiva proprietà delle parti in causa con conseguente applicazione dell’art. 879 c.c., comma 2, ed accoglieva la domanda di risarcimento dei danni condannando le convenute al risarcimento dei danni in favore dell’attrice nella misura di L. 3.000.000.

Proposta impugnazione da parte della P. e della B. cui resisteva la C. proponendo appello incidentale la Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 22-7-2005, in accoglimento dell’appello principale, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla C. ed ha rigettato l’appello incidentale.

Per la cassazione di tale sentenza la C. ha proposto un ricorso articolato in un solo motivo cui la P. e la B. hanno resistito con controricorso; la ricorrente ha depositato successivamente una memoria in data 12-12-2011, quindi tardivamente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del secondo ricorso “integrativo” proposto dalla C., essendosi consumato il suo diritto all’impugnazione con la proposizione del primo ricorso.

Con l’unico motivo formulato la C., denunciando violazione degli artt. 872 e 2043 c.c., censura la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza di qualsiasi pregiudizio riguardo all’immobile di sua proprietà a seguito dell’intervento edilizio posto in essere dalle appellanti principali.

Premesso che la Corte territoriale ha superato l’eccezione sollevata dall’esponente di mancata contestazione della consulenza tecnica di parte senza nulla osservare in proposito, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, nell’affermare che gli immobili di rispettiva proprietà delle parti si fronteggiavano per uno spigolo di soli 60 cm., ha stravolto le risultanze istruttorie, dalle quali era emerso che la costruzione realizzata dalle controparti aveva violato la normativa vigente in relazione alla maggiore volumetria ed altezza, eseguite in difformità rispetto allo stesso progetto approvato, che tali violazioni si riferivano principalmente alla zona frontistante ai fabbricato C., con diminuzione della preesistente distanza da metri 2,10 a metri 1,10 circa, e con una altezza maggiore di metri 1,00 secondo l’ingegner M. e di metri 2,20 secondo l’ingegner P., e che le suddette violazioni erano state eseguite nella parte in cui esisteva anche una finestra del fabbricato C..

La ricorrente quindi rileva che la riduzione delle distanze e la maggiore altezza del limitrofo fabbricato avevano determinato un conseguente danno fondato oggettivamente sulla ridotta insolazione, sulla perdita della luce, sulla diminuzione dell’area e della panoramicità del fabbricato dell’esponente; accertata pertanto la violazione delle norme del PRG, il danno era “in re ipsa” e non necessitava di una prova specifica per la sua quantificazione.

La C. evidenzia che nella specie vi è stata una palese violazione del PRG e delle norme che regolano la materia, posto che nella zona dove era stato eretto il fabbricato di proprietà delle controparti avrebbe potuto essere realizzata esclusivamente una ristrutturazione edilizia dell’esistente.

Infine la ricorrente rileva in via subordinata che, in relazione alla diversa ricostruzione delle violazioni ed alla esistenza del danno, semmai il giudice di appello avrebbe potuto rinnovare l’accertamento tecnico, e non invece superare tali divergenze con delle affermazioni di nessuna valenza giuridica; infatti si sarebbe potuto discutere della quantificazione del danno in relazione alle violazioni riscontrate, ma non si sarebbe potuto escludere totalmente il danno stesso.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha premesso che il fabbricato eretto dalla P. e dalla B., non avendo caratteristiche di altezza e di volumetria identiche a quello preesistente, era stato realizzato in violazione dell’art. 5 del P.R.G. del Comune di Taurianova, e che tale violazione, pur non potendo legittimare una rimessione in pristino, essendo stata accertata l’esistenza di una strada pubblica tra i due fabbricati (con conseguente operatività dell’art. 879 c.c., comma 2, secondo cui non sono applicabili alle costruzioni poste al confine con le piazze e le vie pubbliche le norme relative alle distanze), era potenzialmente idonea a causare un danno alla proprietaria dell’immobile frontistante.

La Corte territoriale a tal punto ha osservato che tuttavia alcuni elementi messi in luce dal CTU escludevano la sussistenza di un qualsiasi pregiudizio effettivo per il fabbricato di proprietà della C.; in proposito era emerso che i due immobili si fronteggiavano per un tratto assolutamente irrilevante, ossia per uno spigolo di soli 60 centimetri, che il fronte principale del fabbricato C. prospettava per intero su un largo di via XX Settembre ed aveva pertanto tutta la visuale libera, mentre il fronte destro prospettava quasi integralmente – tranne che per i suddetti 60 centimetri – su un largo di via Paladino, alle spalle del fabbricato di proprietà delle appellanti, e che il fabbricato C. riceveva aria e luce dagli ampi spazi sui quali prospettava; il giudice d’appello ha quindi ritenuto di dover aderire pienamente alle conclusioni del CTU in ordine alfa inesistenza di qualsiasi nocumento per l’immobile di proprietà della C. in termini di minore aereazione ed insolazione rispetto alla situazione preesistente all’intervento edilizio posto in essere dalle appellanti.

Il convincimento ora espresso, basato sugli elementi emersi dalla espletata CTU, è frutto di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove la ricorrente non considera che la realizzazione di un edificio di altezza e volumetria superiori a quelle consentite, in violazione di norme in tema di urbanistica, può comportare per il vicino una diminuzione di luce ed aria (ed una concreta diminuzione del valore del proprio edificio) superiori a quelle altrimenti legittime dando così luogo alla configurabilità di una responsabilità per danni (Cass. 7-3-2002 n. 3340), la quale quindi non sussiste automaticamente; nello stesso senso è stato affermato che la realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comporta un immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l’accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l’effettivo pregiudizio subito, e che la prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all’entità dello stesso (Cass. 12-6-2001 n. 7909; Cass. 1-12-2010 n. 24387).

In ordine poi al profilo d censura relativo alla mancata contestazione da parte della P. e della B. della consulenza tecnica di parte della C., è agevole rilevare che, in relazione all’oggetto dell’impugnazione sollevata dalle appellanti avverso la sentenza di primo grado, rientrava nei poteri del giudice di appello valutare diversamente le risultanze della CTU disattendendo così implicitamente le diverse conclusioni della suddetta consulenza tecnica di parte; in proposito è appena il caso di osservare che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove sia di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne ed a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (vedi da ultimo al riguardo Cass. 29-1-2010 n. 2063).

In definita il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 2000,00 per spese e di Euro 15000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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