Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29791 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22878/2013 proposto da:

L.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,

presso lo studio del Prof. Avv. RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA

SALIMBENI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), ex lege domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

e contro

ISTITUTO MAGISTRALE “NICCOLO’ IOMMELLI” DI AVERSA, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI CASERTA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA

CAMPANIA;

– intimati – avverso la sentenza n. 8031/2012 della CORTE D’APPELLO

di NAPOLI, depositata il 13/03/2013 R.G.N. 3217/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato Benedetta Garofalo per delega verbale dell’Avvocato

Raffaele De Luca Tamajo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza ora impugnata, rigettava l’appello proposto dal prof. L.O. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’ufficio Scolastico provinciale di Caserta e dell’Igtituto magistrale “Nicolò Iomelli” di Aversa avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria C.V. che aveva rigettato la domanda proposta dal docente diretta al riconoscimento del diritto a conseguire la valutazione ad ogni effetto giuridico ed economico, nella carriera di docente di scuola secondaria di secondo grado, degli anni di insegnamento di ruolo prestati quale docente di scuola materna, con conseguente diritto alla corretta ricostruzione di carriera.

2. La Corte territoriale riteneva legittimo il provvedimento con cui, nell’ambito della ricostruzione di carriera, a seguito del passaggio per mobilità verticale nel ruolo dei docenti di istruzione secondaria, non erano stati riconosciuti in favore del docente gli anni di servizio prestati come docente di ruolo della scuola materna statale. Richiamava Cass. n. 24713 del 2010, secondo cui il D.P.R. n. 417 del 1970, art. 83, presuppone che il passaggio avvenga in costanza di rapporto di lavoro e non quando il rapporto sia cessato e ne venga ricostituito un altro nel ruolo superiore. Nel caso in esame, parte ricorrente aveva fatto riferimento ad un concorso pubblico e alla stipula di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato nel nuovo ruolo e ciò, ad avviso della Corte territoriale, “lascerebbe intendere che vi fosse stata una frattura tra i due segmenti lavorativi”.

3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste l’Amministrazione con controricorso.

4. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in relazione alla reale sussistenza di un unico rapporto di lavoro proseguito senza soluzione di continuità nel passaggio dal ruolo inferiore al ruolo superiore.

Si assume che sin dal ricorso introduttivo il prof. L. aveva allegato che il passaggio nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado, in qualità di docente laureato, era avvenuto per superamento di un concorso e che, alla data del passaggio di ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2001, aveva prestato ininterrottamente ventuno anni di servizio di ruolo nella scuola materna statale, come emergente dal decreto di inquadramento allegato in atti (doc. 10). Si è dunque in presenza di un unico servizio di ruolo protrattosi ininterrottamente come documentato da tale decreto. Nè il superamento di un concorso, che può avvenire non solo per l’accesso all’impiego pubblico ma anche per il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce dà luogo ad un’ipotesi di novazione oggettiva, dal momento che il rapporto di lavoro è sempre il medesimo e prosegue senza soluzione di continuità. Trova dunque applicazione il principio affermato dalla recente sentenza n. 9144 del 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 414 e 420 c.p.c., nonchè degli artt. 416 e 115 c.p.c..

Si deduce che i fatti allegati, ampiamente dimostrati a livello documentale, non erano neppure stati contestati da parte convenuta, per cui anche sotto tale profilo ben potevano essere ritenuti provati, non richiedendo indagini ulteriori.

3. Il ricorso merita accoglimento.

4. La L. 11 luglio 1980, n. 312, ha disposto (con l’art. 57, commi 1 e 2) che “I passaggi di ruolo di cui del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77”. Il medesimo Decreto n. 417 del 1974, successivo art. 83, intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera” (v. in tal senso, art. 487 passaggio ad altro ruolo del T.U. n. 297 del 1994).

4.1. Pertanto, ogni ipotesi di passaggio del personale docente da un ruolo ad un altro della scuola (da un ruolo inferiore ad uno superiore o viceversa), anche se avvenuto a seguito di superamento di un concorso, dà luogo al riconoscimento per intero del servizio prestato nel precedente ruolo mediante ricostruzione di carriera.

5. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nel sistema di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 57 e al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, si è in presenza di un sistema che introduce una mobilità e un’osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola, per cui l’anzianità maturata in servizio di ruolo viene conservata in caso di passaggio ad un ruolo diverso ai fini della ricostruzione di carriera (v. Cass. n. 2037 del 2013).

5.1. Tale orientamento è stato fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n. 9144 del 2016, la quale ha affermato che, in tema di passaggi di ruolo del personale docente per effetto del combinato disposto del D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 77, 83 e della L. n. 312 del 1980, art. 57, all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anzichè nei limiti della c.d. temporizzazione.

5.2. Da ultimo, i principi espressi da S.U. n. 9144 del 2016 sono stati confermati da Cass. n. 9397 del 2017.

6. Ha dunque errato la Corte di appello, che ha fondato il decisum su una diversa interpretazione della normativa che regola la fattispecie ed ha ritenuto che il superamento di un concorso pubblico per il passaggio di ruolo costituisca in sè un’ipotesi di soluzione di continuità del rapporto di lavoro.

7. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo, dovendo il giudice di rinvio compiere un riesame del merito alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.

8. Si designa quale giudice di rinvio la Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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