Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29791 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29791 Anno 2017
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 24622-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
pruso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappre5entate e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI,
VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;
– ricorrente Contro
TARANTINO ANGELA;
– intimata avverso la sentenza n. 1624/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 20/05/2016;

Data pubblicazione: 12/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

scomm.

Ric. 2016 n. 24622 sez. M3 – ucl. 25-10-2017
-2-

Rilevato che:
sulla base di verbale di conciliazione relativo a controversia di
lavoro e di atto di precetto per le ulteriori spese l’avv. Angela
Tarantino promosse pignora mento presso terzi nei confronti
dell’I.N.P.S. quale debitore esecutato e nei confronti del Banco di
Napoli quale terzo pignorato. Resa la dichiarazione positiva da parte

dell’esecuzione, reputando che con l’atto di precetto non era
consentita l’autoliquidazione delle spese non liquidate dal giudice con
il provvedimento posto in esecuzione, con ordinanza del 18 dicembre
2014 dichiarò l’estinzione della procedura, disponendo la liberazione
delle somme pignorate. L’avv. Angela Tarantino, con ricorso
depositato in data 7 gennaio 2015, propose opposizione agli atti
esecutivi avverso l’ordinanza ed il giudice dell’esecuzione, all’esito
dell’udienza di comparizione di data 19 maggio 2015, senza assumere
provvedimenti urgenti, fissò il termine perentorio di giorni sessanta
dalla data dell’ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito.
L’avv. Angela Tarantino depositò quindi in data 14 luglio 2015 ricorso
presso il Tribunale ordinario di Foggia ed il giudice designato con
decreto di data 30 dicembre 2015 fissò l’udienza di comparizione del
4 aprile 2016. L’avv. Tarantino notificò il ricorso introduttivo del
merito, con il decreto di fissazione dell’udienza, in data 29 febbraio
2016.
Il Tribunale con sentenza di data 20 aprile 2016 accolse
l’opposizione e condannò l’I.N.P.S. al pagamento della somma di euro
1.390,53 oltre accessori da versarsi al procuratore antistatario avv.
Angela Tarantino, nonché al pagamento delle spese processuali,
liquidate in euro 4.600,00 per onorario. Osservò il Tribunale che non
era stato documentato il versamento in favore del procuratore
antistatario delle spese successive al titolo esecutivo, sicché alla data

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del terzo, l’I.N.P.S. si oppose all’assegnazione ed il giudice

d’intimazione

del

permaneva

precetto

l’inadempimento

dell’obbligazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S. sulla base di
cinque motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta
fondatezza del secondo motivo, con assorbimento degli ulteriori
motivi di ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e

Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 616, 617,
618 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Osserva la
ricorrente che l’ordinanza del 25 novembre 2014 era stata emessa a
seguito dell’opposizione in udienza dell’I.N.P.S., sicché il rimedio
esperibile era non l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ma
l’introduzione del giudizio di merito.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 93, 409, 617, 618 e 618 bis c.p.c., ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Osserva la ricorrente che, benché
il pignoramento facesse seguito a titolo esecutivo relativo a
controversia di lavoro, l’avv. Tarantino, come si evinceva anche
dall’epigrafe dell’impugnata sentenza (“Tarantino Angela…procuratore
di se stessa), agiva quale procuratore antistatario, sicché il giudizio
doveva essere introdotto con citazione e che non tempestivi, rispetto
al termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, erano il
deposito del ricorso in data 14 luglio 2015 e la successiva notifica di
data 29 febbraio 2016, ben oltre il termine di giorni sessanta
decorrenti dal 19 maggio 2015.
Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi
dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360,
comma primo, n. 4 c.p.c. Lamenta la ricorrente che nella sentenza
impugnata risulta omessa qualsiasi ricostruzione dei fatti di causa.

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sono seguite le comunicazioni di rito.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 480 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
Osserva la ricorrente, in via gradata, che era stato pagato
integralmente l’importo recato dal titolo esecutivo e quello
corrispondente alle spese successive
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione

1, n. 3 c.p.c.. Osserva la ricorrente che, nonostante che il valore della
controversia fosse pari euro 342,25, è stato liquidato l’onorario nella
misura di euro 4.600,00 non previsto dalla tabella di cui al citato DM.
Il secondo motivo, da valutare in via pregiudiziale, è
manifestamente fondato. Il credito azionato “in executivis” dal
difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di
distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un
provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura
dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente
accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto
autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei
confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente,
non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia
del giudice del lavoro, prevista per l’opposizione all’esecuzione
dall’art. 618 bis cod. proc. civ (Cass. 6 dicembre 2010, n. 24691; 23
agosto 2005, n. 17134; 21 maggio 2007, n. 11804).
A norma dell’art. 618, comma secondo, cod. proc. civ.
l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal
giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria
di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire,
analogamente a quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. civ., con la
forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione
deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto,
se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va

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degli artt. 91 c.p.c. e 4 DM n. 55/2014, ai sensi dell’art. 360, comma

introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine
perentorio fissato dal giudice (Cass. 7 novembre 2012, n. 19264; 30
dicembre 2014, n. 27527). Il giudizio andava pertanto introdotto con
citazione. La parte ha comunque notificato il ricorso, solo che la
notifica è avvenuta oltre il termine perentorio fissato dal giudice. Il
termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito è dunque

L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento
degli ulteriori motivi.
Non essendo necessari altri accertamenti la causa può essere
decisa nel merito. Al decorso del termine perentorio consegue
l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi.
Le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di merito,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Per questi motivi
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, con assorbimento
degli ulteriori motivi, e cassa la sentenza impugnata; decidendo la
causa nel merito dichiara inammissibile l’opposizione agli atti
esecutivi;
condanna L’avv. Angela Tarantino al rimborso delle spese
processuali del giudizio di cassazione che liquida in euro 2.500,00 per
compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna L’avv. Angela Tarantino al rimborso delle spese
processuali del giudizio di merito che liquida in euro 630,00 per
compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 25 ottobre 2017
Il Presidente
Dott.ssa Uliana Armano

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

12 D l C, 201/

decorso.

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