Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29790 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18557-2019 proposto da:

S.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

CONSOLI, 62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2890/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Ancona, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’omessa “valutazione di uno o più fatti decisivi”, avendo il decidente del grado motivato in modo apparente l’impugnato diniego mediante il richiamo alle pregresse valutazioni di merito senza alcuna approfondita e credibile argomentazione; 2) della violazione e falsa applicazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 33, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 349, art. 28, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e art. 14 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, artt. 11 e 32, avendo il decidente disatteso la censura in ordine alla mancata applicazione delle disposizioni di speciale favore previste per i migranti di minor età non accompagnati sull’errato presupposto che all’atto dell’avvio del procedimento il richiedente avesse conseguito la maggiore età ed avendo comunque respinto il gravame senza alcun approfondimento plausibile circa la specifica situazione del ricorrente, senza considerare la situazione interna del paese di provenienza, senza prendere posizione riguardo alle censure altrimenti dispiegate, senza attenersi ai parametri di vaglio imposti dalla legge e senza procedere all’acquisizione delle necessarie informazioni in ordine alla detta situazione interna; 3) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria quantunque fosse dimostrata l’intervenuta integrazione sociale del ricorrente nel nostro paese, comprovata dalla conoscenza della lingua e dalla disponibilità di un lavoro.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è affetto da pregiudiziale inammissibilità poichè, in disparte dalla considerazione più generale che il provvedimento impugnato assolve compiutamente l’ufficio motivazionale, la doglianza, da un lato, non investe profili della decisione aventi autonoma rilevanza argomentativa, onde il deducente non ha alcun interesse a chiederne la cassazione, dall’altro non soddisfa lo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore motivazionale, astenendosi dall’indicare quale sia il fatto – per tale intendendosi il fatto storico primario o secondario dedotto a fondamento della pretesa – di cui il decidente abbia omesso l’esame.

3.1. Il secondo motivo è del pari inammissibile.

3.2. Lo è intanto nell’allegazione afferente alla pretesa violazione delle disposizioni di favore dettate per i migranti minorili non accompagnati, giacchè il presupposto costituito dalla minore età del ricorrente all’atto del suo ingresso nel nostro paese non è fatto oggetto di una specifica enunciazione nel ricorso, ma è solo frutto di un’asserzione apodittica, posto che non si indica alcuna fonte in base alla quale possa ritenersi “provato per tabulas che il S. è entrato in Italia da minorenne”, onde il motivo si rivela per questo privo della necessaria autosufficienza.

3.3. Non si sottraggono alla medesima sorte le ulteriori allegazioni operate con il motivo.

Sul preliminare rilievo che il decidente ha espresso il convincimento che “le motivazioni che hanno indotto il richiedente a lasciare il proprio paese sono di natura strettamente privata e familiare non hanno alcuna attinenza con i requisiti richiesti dalla legge per ottenere le misure della protezione internazionale” e, sulla scorta delle informazioni apprese consultando i siti governativi nazionali e delle organizzazioni internazionali che “in Gambia è notevolmente mutata la situazione politica con l’elezione del nuovo presidente” e che “non esiste assolutamente una situazione di conflitto armato da determinare un pericolo per il richiedente per il solo fatto del rientro nel paese di origine”, le allegazioni in parola, lungi dal soddisfare anche minimamente i requisiti di capitolazione del preteso errore in cui sarebbe incorso il decidente nel dare applicazione alle norme richiamate, sono unicamente rappresentative di un mero dissenso motivazionale e intendono sollecitare, in questa chiave, una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto condotto dal decidente di merito e del conclusivo negativo responso da esso pronunciato.

4. Inammissibile ancora si rivela, da ultimo, il terzo motivo di ricorso. Ancorchè per vero prospettata come violazione e falsa applicazione di legge, la doglianza ivi dispiegata – ove non direttamente contrastata dalla considerazione che per giurisprudenza costante di questa Corte il livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato non è bastevole ai fini della concessione della misura atipica (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459) – sollecita anch’essa -peraltro fuori dallo schema comparativo cui ubbidisce il giudizio al riguardo che deve apprezzare la condizione di vulnerabilità del richiedente alla luce di una comparazione tra la sua condizione nel paese d’origine e quella nel paese, onde verificare se il rimpatrio possa determinare la riduzione dell’esercizio dei diritti umani fondamentali al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale – una mera rinnovazione del sindacato di merito laddove questo ha escluso la sussistenza nella specie di “specifiche situazioni soggettive legate ad una condizione di particolare vulnerabilità del ricorrente nè sono ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità”.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Spese alla soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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