Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29790 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TARO 25, presso lo studio dell’avvocato MAGARAGGIA DEBORA,

rappresentata e difesa dall’avvocato RIVELLINI CLAUDIO;

– ricorrente –

contro

G.P.G. (OMISSIS), G.I.M. (OMISSIS)

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANCONA 20, presso lo studio

dell’avvocato FUSCO FAUSTO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TONEATTO VALERIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 394/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 29/06/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6-7-1993 G.P. ed G. I.M. quali eredi legittimi e testamentari del padre G. G., deceduto il 27-12-1992, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine G.M., moglie in seconde nozze del “de cuius”, chiedendo che la stessa provvedesse a ricostituire l’asse ereditario conferendo sia gli importi in denaro donatile dal marito, sia le somme dalla stessa prelevate sui conti cointestati, ma con provvista in realtà fornita dal solo G.G., e che si procedesse quindi alla divisione dei beni ereditari secondo le quote testamentarie, tenendo conto che agli esponenti il padre aveva lasciato anche la quota disponibile.

Costituendosi in giudizio la convenuta contestava la ricostruzione dei fatti operata dagli attori e, in via riconvenzionale, chiedeva che i coeredi a loro volta procedessero alla collazione dei beni mobili ed immobili loro donati in vita dal padre anche mediante compravendita di un bene immobile dissimulante una donazione.

Il Tribunale adito con sentenza non definitiva dell’11-6-2002 accertava diverse fattispecie di appropriazione di denaro del marito da parte della G. e di donazioni in favore di quest’ultima, respingeva la domanda riconvenzionale e dichiarava lo scioglimento della comunione.

Con sentenza definitiva del 27-10-2003 il Tribunale di Udine procedeva alla divisione dell’asse ereditario e condannava la G. al pagamento in favore dei coeredi delle somme dovute a titolo di restituzione e di collazione.

A seguito di impugnazione di entrambe le suddette sentenze da parte della G. cui resistevano G.P. ed G.I.M. la Corte di Appello di Trieste con sentenza del 31-5-2005, in riforma delle suddette sentenze, ha accertato che soltanto l’importo di L. 124.879.800 versato il 13 10-1989 sul libretto n. 31391/11 della Banca del Friuli era di proprietà di G.G., che la G. era tenuta a mettere a disposizione dei coeredi la somma di Euro 64.555,87, interessi legali compresi fino al 28-2-2002, parte della somma di L. 81.466.600 prelevata il 24-12-1991 dal menzionato libretto, ha accertato e dichiarato che l’appellante era tenuta alla collazione dell’equivalente in Euro della sola somma di L. 50.000.000 donatale dal marito il 15-6-1988 oltre interessi legali dal 27-12- 1992, ha rigettato la domanda di restituzione della somma di L. 6.000000 prelevata con assegni tratti sul conto corrente intestato al marito ed a G.P., ed ha condannato la G. al pagamento in favore di ciascuno degli appellati della somma di Euro 40.789,05 con gli interessi legali dal 28-2-2002 al saldo.

Avverso tale sentenza la G. ha proposto un ricorso affidato a tre motivi cui G.P. ed G.I.M. hanno resistito con controricorso depositando successivamente una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la dazione in favore dell’esponente della somma di L. 50.000.000, avvenuta il 15-6-1988, fosse sorretta da titolo di liberalità, come traspariva dalle stesse dichiarazioni rese dalla G. in sede di udienza presidenziale nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi.

La ricorrente evidenzia anzitutto la contraddittorietà di tale assunto con quanto in precedenza sostenuto dal giudice di appello sul valore meramente presuntivo delle suddette dichiarazioni e sull’impossibilità di attribuire ad esse valenza probatoria ex art. 2729 c.c.; inoltre tali dichiarazioni relative alla dazione della suddetta somma dovevano essere interpretate in un contesto di vita e di convivenza coniugale caratterizzato da una elevata differenza di età tra i coniugi (35 anni) nonchè dal fatto che, mentre G. G. godeva di un reddito pensionistico medio alto, l’esponente era dedita alle cure del marito malato e della casa; pertanto non poteva configurarsi in quelle dichiarazioni la volontà di ammettere che la suddetta dazione di denaro costituisse una liberalità.

La G. infine rileva che la Corte territoriale ha espresso il proprio convincimento al riguardo sulla base di quanto ritenuto dal Tribunale senza esaminare direttamente il testo della dichiarazione;

comunque era evidente la contraddittorietà della motivazione, posto che l’esponente, riferendosi al marito, aveva affermato “riteneva di dover fare un tanto”, espressione che alla lettera non può alludere ad una donazione.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha aderito al convincimento espresso dal giudice di primo grado in ordine al fatto che la dazione della somma di L. 50.000.000 in data 15-6-1988 da parte di G.G. alla G. fosse sorretta da spirito di liberalità, come traspariva dalle stesse dichiarazioni rese da quest’ultima in sede di procedimento di separazione personale dei coniugi, aggiungendo che l’assunto dell’appellante circa la natura risarcitoria di tale versamento era rimasto su di un piano generico e comunque non era stato provato; infine ha rilevato che l’eventuale carattere rimuneratorio della suddetta dazione, comunque non provato, era irrilevante, trattandosi sempre di donazione ai sensi dell’art. 770 c.c..

Orbene le argomentazioni svolte dalla ricorrente in ordine al contesto familiare nel cui ambito avrebbe dovuto essere valutata la dazione della suddetta somma da parte del marito alla moglie sono irrilevanti, in quanto, se tale versamento avesse trovato la sua ragion d’essere nello spirito di gratitudine da parte di G. G. per le cure ricevute dalla G., si rimarrebbe pur sempre nell’ambito della donazione rimuneratoria (vedi al riguardo tra le pronunce più recenti Cass. 3-3-2009 n. 5119).

Quanto poi al profilo di censura relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese dall’esponente nel procedimento di separazione personale dei coniugi, si rileva che la ricorrente non ha adempiuto all’onere posto a suo carico – in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – di indicare specificatamente il contenuto di tali dichiarazioni provvedendo alla loro completa trascrizione al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla loro decisività.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, censura la sentenza impugnata per aver confermato il rigetto della domanda riconvenzionale dell’esponente avente ad oggetto l’accertamento che la cessione della propria quota di proprietà dell’immobile sito in via (OMISSIS) da parte di G.G. in favore dei figli dissimulava una donazione, non essendo stato versato alcun corrispettivo a fronte della cessione.

Anzitutto la G. rileva che, contrariamente all’assunto del giudice di appello, l’esponente aveva svolto delle istanze istruttorie onde ottenere opportuni riscontri alla propria tesi a mezzo accertamenti di Polizia Tributaria e di istituti bancari;

inoltre, premesso che la Corte territoriale si era richiamata alle argomentazioni già svolte dal Tribunale a supporto del rigetto della domanda, sostiene che il giudice di primo grado aveva ritenuto che il pagamento del prezzo risultava provato dagli assegni circolari che il notaio aveva attestato essere stati consegnati al venditore G. G., e che tale conclusione non poteva essere inficiata dal mancato accredito dei titoli sui conti correnti del beneficiario, in quanto questi avrebbe potuto incassarli direttamente e disporre in qualsiasi modo della somma liquidatagli; orbene tale conclusione, rimasta su di un piano di mera congettura, era contraria sia alla prassi bancaria sia alle circostanze in atti, trattandosi di somme ingenti che non avrebbero potuto essere detenute in forma di banconote da parte di una persona ultranovantenne ed adusa alle operazioni ed alle prassi bancarie.

La censura è infondata.

La Corte territoriale al riguardo ha osservato che l’appellante non aveva articolato una confutazione dell’ampia argomentazione del Tribunale che aveva portato al rigetto della suddetta domanda riconvenzionale, essendosi limitata a dedurre lo stretto vincolo di parentela tra le parti del richiamato contratto e l’assenza di riscontro della destinazione della somma incassata a titolo di prezzo; il giudice di appello ha poi rilevato che, discutendosi di dissimulazione di un contratto di compravendita, risultava essere parte necessaria anche l’acquirente W.D., moglie di G.P., mai evocata in giudizio; tali statuizioni, costituenti autonome “rationes deciderteli”, non sono state oggetto di impugnazioni in tale sede, cosicchè le argomentazioni svolte dalla ricorrente devono essere disattese in quanto irrilevanti.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omessa motivazione in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, assume che la Corte territoriale ha erroneamente risolto la questione relativa al prelievo della somma di L. 141.906.300 avvenuto in data 4-12-1991 dal conto corrente di G.G. e di P. G., avendo rigettato la domanda di collazione di tale somma sulla base del rilievo secondo il quale, poichè il suddetto conto corrente era stato chiuso il 6-3-1992, quando G.G. era ancora in vita, se ne doveva dedurre che costui aveva avuto comunicazione, tramite il rendiconto finale, dei movimenti effettuati da altri soggetti ritenendoli giustificati; in tal modo non è stato considerato che il giudicante non era chiamato a pronunciarsi su tali giustificazioni, ma sulla liceità delle disposizioni riguardanti il proprio denaro con riguardo al rispetto della legittima spettante alla G., e sul fatto che il prelievo della suddetta somma avrebbe potuto essere effettuato soltanto dall’altro intestatario del conto G.P.; la ricorrente aggiunge che vi è stata una omissione di pronuncia anche sull’istanza istruttoria di disporre nuovi accertamenti sul suddetto conto corrente presso la Banca del Friuli.

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata ha rilevato che il conto corrente da cui era stata prelevata in data 4-12-1991 la somma di L. 141.906.300 era stato chiuso il 6-3-1992, quando G.G. era ancora in vita, essendo deceduto nel dicembre del 1992, e che quindi l’inerzia de titolare a fronte della conoscenza dei movimenti effettuati sul suo conto (conoscenza acquisita con le operazioni di chiusura e rendiconto finali) conduceva alla conclusione che egli riteneva giustificati tali movimenti posti in essere da altri soggetti (contestatario o delegata).

Tale convincimento, frutto di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione in ordine alla legittimità del suddetto prelievo, spiega altresì il mancato espletamento di ulteriori indagine istruttorie, invero irrilevanti.

Tanto premesso, la censura al riguardo formulata dalla ricorrente si limita ad prospettare l’eventualità che il suddetto prelievo potesse ledere la propria quota di legittima, introducendo inammissibilmente in questa sede una questione che non risulta essere stata proposta nei precedenti gradi di giudizio e quindi nuova.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3500,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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