Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2979 del 03/02/2017

Cassazione civile, sez. lav., 03/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16650-2011 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. (OMISSIS) DI NUORO C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIA RUSSO (STUDIO LEGALE TRIBUTARIO D’ANDRIA),

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO MOCCI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA,

LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

nonchè contro

D.F. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

D.F. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIETTA FARINA, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. (OMISSIS) DI NUORO C.F. (OMISSIS),

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 708/2010 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 01/12/2010 R.G.N. 176/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. DE FELICE ALFONSINA;

udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega Avvocato LUCIANA ROMEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 10/10/2003 D.F. agiva nei confronti dell’Inail davanti al Tribunale di Nuoro – sez. Lavoro, chiedendo accertarsi il proprio diritto a percepire l’indennità temporanea e la rendita per postumi permanenti, a causa di un infortunio subito quale dipendente della Società Condotte d’Acqua. Chiedeva inoltre di ricevere a cura e spese dell’INAIL o dell’Asl territorialmente competente le cure riabilitative e terapeutiche necessarie, nonchè di accertare il suo diritto a ottenere il ristoro delle spese già sostenute per la fruizione della terapia (consistente in cicli di tossina botulinica e di trattamenti fisioterapici di fisiokinesiterapia) per sè e le spese di viaggio e di soggiorno per sè e per un accompagnatore. Si costituivano le parti convenute contestando il fondamento della domanda attorea.

Il Tribunale di Nuoro, con sentenza in data 26/3/2010, accertava il diritto del ricorrente a percepire dall’Inail le prestazioni indennitarie e sanitarie, e condannava l’Asl n. (OMISSIS) di Nuoro a rimborsare le spese necessarie a coprire la terapia riabilitativa, oltre alle spese di viaggio e di soggiorno, sostenute e sostenende dal ricorrente e da un accompagnatore, quantificandole in Euro 34.095,69 oltre gli interessi legali al saldo, spese di giudizio e relative alla C.T.U..

Tale sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari dall’Asl di Nuoro, che ne chiedeva l’integrale riforma sul presupposto che la terapia, di cui si riconosceva il diritto al rimborso, non rientrasse nei cd. LEA (Livelli essenziali d’assistenza) di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833.

Si costituivano in giudizio:

il D., che nel chiedere il rigetto dell’impugnazione proponeva altresì appello incidentale, al fine di ottenere il pagamento delle ulteriori spese sostenute dal momento della proposizione della domanda fino alla sentenza, nonchè appello incidentale nei confronti dell’INAIL condizionato all’accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Asl n. (OMISSIS) di Nuoro;

L’INAIL il quale chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

Con sentenza in data 1/12/2010, la Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, rigettava l’appello principale e dichiarava conseguentemente assorbito l’appello incidentale condizionato sostenendo: che, ancorchè la terapia invocata (idromassoterapia) fosse esclusa dai LEA, e non fosse, dunque, a carico del SSN per i cittadini, la stessa dovesse essere rimborsata quando il richiedente è un invalido sul lavoro; che la L. n. 833 del 1978, all’art. 75 pone a carico del SSN le prestazioni a favore degli invalidi sul lavoro, disponendo unicamente il mutamento del soggetto erogatore” (prima della riforma Inail, successivamente Asl); che la L. n. 833 del 1978, all’art. 57 fa salve tutte quelle prestazioni in favore degli invalidi sul lavoro già riconosciute dalle leggi vigenti; che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali) devolve all’Inail le cure mediche e chirurgiche per tutta la durata dell’inabilità, e anche dopo la guarigione clinica in quanto occorrenti al recupero della capacità lavorativa dell’invalido a causa di infortunio sul lavoro; che, quanto alla modalità di erogazione della prestazione, così come indicato dal giudice di prime cure si dovesse fare riferimento alla legge regionale della Sardegna, stante l’autonomia delle Regioni in materia sanitaria.

Rigettava poi l’appello incidentale, relativo all’accertamento del diritto al rimborso dei costi sostenuti in seguito alla proposizione della domanda principale, in assenza di una autorizzata modifica della domanda introduttiva.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce ricorre per Cassazione l’Asl affidandosi a un unico motivo.

Resiste con controricorso D. proponendo altresì ricorso incidentale condizionato.

Resiste con controricorso l’INAIL.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denunzia:

Violazione e falsa applicazione della L. 23 febbraio 1978, n. 833, in relazione al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 86 e del D.P.C.M. 29/11/2001.

Evidenzia: che è pacifica la qualifica d’invalido sul lavoro del D. investito durante l’attività lavorativa da un veicolo che gli procurava lesioni gravissime; che in seguito a tale infortunio lo stesso aveva dovuto risolvere il rapporto di lavoro con la società Condotte d’Acqua e si era visto riconoscere dall’Inail un’invalidità permanente stabilizzata pari al 58%; che le prestazioni di assistenza e/o riabilitative erogate agli invalidi sul lavoro dai disciolti enti mutualistici, e poste a carico del SSN ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 57, – che ha inteso unificare l’assistenza sanitaria – non risultano essere diverse o aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal D.P.R. n. 1124 del 1965; che il D.P.C.M. 29/11/2001 nel determinare i cd. LEA fa espresso divieto di accollare al SSN ben diciassette prestazioni di fisiochinesiterapia, fra cui anche la prestazione richiesta dall’appellato (idromassoterapia), volendo con ciò porre un freno “…all’iperprescrizione di terapie di medicina fisica e riabilitativa” per esigenze di controllo della spesa pubblica sanitaria; che tale esigenza di controllo della spesa pubblica, espressione di un’amplissima discrezionalità tecnica, oltre che amministrativa, è stata confermata costantemente dalle fonti normative statuali (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod.); che, per esigenze di uniformità della tutela sanitaria la modifica delle esclusioni e dei limiti attuati dalle normative regionali (come nel caso de quo dal D.P.G.R. 29/11/2001, all. 1, 2, 3) è definita con D.P.C.M., d’intesa con la Conferenza permanente Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e, pertanto, essendo la materia “legificata” essa è insindacabile da parte del giudice e, ancor prima, dell’Amministrazione, non potendo quest’ultima, in particolare, esercitare alcun potere discrezionale, anche avuto riguardo alla chiarezza del dato normativo; che per essere ammesso al rimborso delle cure fisioterapiche di idromassoterapia (escluse dai LEA), parte ricorrente avrebbe potuto utilmente invocare l’applicazione delle norme sull’assistenza ai grandi invalidi del lavoro, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 178 e ss., forma di tutela riservata agli invalidi più gravi e non soppressa dalla L. n. 833 del 1978.

Il motivo è inammissibile perchè non specifico.

Esso non propone precise argomentazioni, in base alle quali questa Corte possa orientarsi verso una censura della pronunzia impugnata, limitandosi a proporre, in maniera apodittica e non seguità da alcuna dimostrazione, la denunziata violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, il cui vizio secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (fra tutte Cass. Civ. 16/1/2007, n. 828; Cass. Civ, sez. 3, 9/6/2015, n. 11868).

Il Collegio ritiene che tale principio risulti disatteso.

L’Asl ricorrente sostiene che la restrizione del rimborso con riguardo alle prestazioni escluse dai Lea, si giustifichi sul piano generale con l’esigenza di porre un freno alla spesa pubblica in materia sanitaria. Ciò porterebbe ad estendere detta esigenza anche agli invalidi sul lavoro, atteso che la L. n. 833 del 1978, unificando l’assistenza sanitaria al fine di garantire a tutti i cittadini un uguale trattamento, avrebbe voluto escludere l’attribuzione di privilegi particolari a vantaggio di qualsivoglia categoria.

Diversamente argomenta la Corte territoriale, la quale ritiene che la finalizzazione della tutela antinfortunistica al massimo recupero della capacità lavorativa, porti ad escludere che la stessa possa risentire dei vincoli e dei limiti di spesa del piano triennale sanitario, introdotti in ragione di congiunture macroeconomiche.

Il ragionamento logico della Corte si dimostra coerente e corretto, laddove fonda l’esigenza sottostante al meccanismo assicurativo antinfortunistico proprio sulla circostanza specifica in cui si è determinato l’evento che ha generato la situazione di bisogno (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 86). Da ciò consegue che il diritto del lavoratore al rimborso delle prestazioni richieste non deriva “…dall’essere egli iscritto tra la popolazione che usufruisce del SSN ma piuttosto dall’essere invalido sul lavoro e dunque non soggetto alle limitazioni del piano sanitario nazionale”.

La Corte d’Appello ha limitato la portata innovatrice della L. n. 833 del 1978 riguardo alla tutela degli invalidi sul lavoro al solo mutamento del soggetto e del meccanismo di erogazione, escludendo sia che il loro diritto alle prestazioni sia stato compresso, sia che il soggetto erogatore debba essere individuato al di fuori degli enti appartenenti al SSN.

Su questo punto centrale della decisione impugnata parte ricorrente non ha svolto alcuna critica specifica; al contrario, in un passaggio del ricorso viene espressamente affermato che non sarebbe “…nel caso di cui trattasi in contestazione il diritto del Sig. D. di richiedere dal servizio sanitario nazionale tutte le cure, ivi comprese quelle riabilitative, necessarie per garantirgli una migliore qualità della vita”.

Quanto alla pretesa violazione dei Lea, dovuta al riconoscimento, da parte della decisione impugnata, del diritto al rimborso a carico dell’ASL ricorrente della prestazione di “idromassoterapia”, il Collegio ritiene che quest’ultima doglianza fondi su apprezzamenti di merito, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.

Alla stregua delle svolte considerazioni, codesto Collegio ritiene che il ricorso principale vada rigettato e il ricorso incidentale condizionato vada assorbito.

A carico della ricorrente principale, in quanto soccombente, vengono poste le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 100 per gli esborsi ed Euro 4000 per compensi professionali, oltre le spese generali al 15% e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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