Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29789 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONAPA SCARL IN SOSTITUZIONE DEL CUN.A.PA. CONSORZIO AUTONOMIA E

PARTECIPAZIONE SCRL ex art. 111 c.p.c., IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE

P.T. DOTT. I.A. P.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio

dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli

avvocati MARCANGELI GIOVANNI, GEBBIA GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

C.R., COOP RESIDENZIALE ROMANA SRL IN PERSONA DEL LEGALE

RAPP.TE P.T.;

– intimati –

sul ricorso 24760-2005 proposto da:

COOP RESIDENZIALE ROMANA SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. SIG.

I.V. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 11, presso lo studio dell’avvocato GAITO

VIRGILIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MALIGNANO STUART GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

CONAPA SCARL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., C.R.;

– intimati –

sul ricorso 29575-2005 proposto da:

C.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL

PAGGIO LUCIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COOP RESIDENZIALE ROMANA SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,

CONAPA SCARL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimati –

sul ricorso 29578-2005 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL PAGGIO LUCIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CONAPA SCARL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, rappresentato

e difeso dagli avvocati MARCANGELI GIOVANNI, GEBBIA GIOVANNI;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

COOP RESIDENZIALE ROMANA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 459/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Angelozzi Giovanni con delega depositata in udienza

dell’Avv. Marcangeli Giovanni difensore della Conapa scarl, e

dell’Avv. Malignano Stuart Giuseppe difensore della Coop Resid.

Romano che si riportano agli atti;

udito l’Avv. Panariti Benito e l’Avv. Del Paggio Lucio difensori di

C.R. che si riportano agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso Conapa;

l’accoglimento del ricorso Coop. Resd. Romana; e l’assorbimento del

ricorso di C.R..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con scrittura del 7-10-1991 C.R. accettava la prenotazione di un alloggio contraddistinto con l’interno otto facente parte di un fabbricato che la Cooperativa Residenziale Romana, aderente al Consorzio Autonomia e Partecipazioni – CON.A.PA. s.r.l., si apprestava a realizzare nella zona Peep di San Nicolo a Tordino di Teramo per un costo preventivato in L. 80/85.000.000; con successiva scrittura l’alloggio suddetto veniva contraddistinto con l’interno sette anzichè otto, il costo complessivo veniva aggiornato a L. 88.200.000, veniva definito il piano di pagamento e venivano convenuti gli eventuali interessi moratori al tasso non inferiore a quello di sconto.

Poichè successivamente la s.r.l. CON.A.PA. aveva richiesto al C. il pagamento di diverse ulteriori somme rispetto a quanto già pattuito sempre a titolo di costo complessivo dell’alloggio, quest’ultimo, dopo aver ottenuto dal Presidente del Tribunale di Teramo il sequestro giudiziario del bene, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo la suddetta società e la Cooperativa Residenziale Romana chiedendo, oltre la convalida della suddetta misura cautelare, dichiararsi che l’attore con il versamento di L. 100.000.000 aveva adempiuto a tutte le obbligazioni previste a suo carico con conseguente diritto ad ottenere l’assegnazione dell’alloggio in questione, emanare sentenza produttiva degli effetti dell’assegnazione definitiva del bene, determinare il relativo prezzo e, tenuto conto della somma versata, procedere agli opportuni conguagli condannando le società convenute alla restituzione della eventuale differenza ed al risarcimento del danno anche per la ritardata consegna.

Si costituivano in giudizio entrambe le convenute contestando il fondamento della domanda attrice di cui chiedevano il rigetto; la CON.A.PA. eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con sentenza del 30-9-2002 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice e revocava il sequestro giudiziario.

Proposta impugnazione da parte del C. cui resistevano entrambe le suddette società la Corte di Appello di L’Aquila con sentenza del 26-5-2005, in riforma della decisione di primo grado, ha trasferito la proprietà dell’immobile per cui è causa in favore dell’appellante ed ha condannato le appellate in solido alla restituzione in favore del C. della somma di Euro 3.183,66 maggiorata di interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo.

Avverso tale sentenza le società CON.A.PA. s.r.l. e la Cooperativa Residenziale Romana hanno proposto due separati ricorsi (il primo articolato in sei motivi ed il secondo affidato a cinque motivi) cui il C. ha resistito con controricorso formulando altresì un ricorso incidentale basato su di un unico motivo cui la CON.A.PA. ha a sua volta resistito con controricorso; il C. ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto deve procedersi alla riunione di tutti i ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Preliminarmente deve poi essere esaminata l’eccezione della CON.A.PA. s.r.l. di inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale del C. per inesistenza e/o nullità della relativa notifica in quanto effettuata alla parte personalmente e non ai suoi difensori M.G. o G.G.; inoltre tale notifica era stata eseguita in persona del legale rappresentante M.G. che in realtà era soltanto il procuratore “od litem” dell’esponente, e non il rappresentante sostanziale; infine la notifica stessa era stata eseguita a mezzo del servizio postale alla CON.A.PA. in Roma, viale (OMISSIS), senza specificare il luogo del domicilio eletto, che si trovava – come si evince dal ricorso per cassazione proposto dall’istante – in viale (OMISSIS) presso e nello studio dell’avvocato Giovanni Angelozzi.

L’eccezione è infondata.

Dall’esame diretto degli atti risulta che il controricorso ed il ricorso incidentale del C. è stato notificato a mezzo posta alla CON.A.PA s.r.l. in persona del legale rappresentante “pro tempore” M.G. in (OMISSIS);

orbene, rilevato che, come dedotto dalla stessa CON.A.PA., quest’ultima aveva effettivamente eletto domicilio in Roma, viale delle Milizie 38, presso l’avvocato M.G., ne consegue che tale notifica è valida siccome equivalente alla notifica presso il procuratore stesso, in quanto idonea a soddisfare l’esigenza che l’impugnazione stessa sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale; in ordine poi al profilo relativo alla errata indicazione nella suddetta notifica del legale rappresentante della suddetta società, è agevole rilevare che, ai fini della notificazione alle persone giuridiche, l’erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non da luogo a nullità della notificazione ai sensi dell’art. 160 c.p.c., tranne che non vi sia incertezza sull’individuazione dell’ente destinatario dell’atto da notificare (ipotesi pacificamente non ricorrente nella fattispecie), non prevedendo l’art. 145 c.p.c. la necessaria indicazione fisica del rappresentante dell’ente (Cass. 25-5-2009 n. 12039).

Venendo quindi all’esame del ricorso della CON.A.PA. s.r.l. (da ritenersi principale rispetto a quello della Cooperativa Residenziale Romana in quanto, stante l’identità della data sia di notifica sia di deposito dei due ricorsi, il ricorso della CON.A.PA reca un numero di ruolo generale antecedente rispetto a quello della Cooperativa Residenziale Romana, ovvero il 24747/2005 rispetto al 24760/2005), si rileva che con il primo motivo detta società, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1710-2602-2603 e 1710 c.c. con riferimento al R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, assume che il giudice di appello ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell’esponente ad eseguire l’obbligo di trasferire la proprietà dell’alloggio per cui è causa in capo al C., non considerando che il Consorzio era un semplice mandatario della Cooperativa Residenziale Romana e che quindi, come tale, non poteva essere obbligato al riguardo.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. con riferimento agli artt. 1351 e segg. c.c. e vizio di motivazione, sostiene che la sentenza impugnata non ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza della propria legittimazione passiva ad eseguire un contratto preliminare che non aveva sottoscritto, non potendo in proposito avere rilevanza le circostanze evidenziate dalla sentenza impugnata, ovvero l’acquisto del terreno da parte del Consorzio, la stipula della convenzione con il Comune di Teramo, il rilascio della concessione edilizia in favore della CON.A.PA. e l’espletamento delle pratiche contabili ed amministrative.

Con il terzo motivo la ricorrente principale, deducendo insufficiente motivazione, rileva che l’esame dello statuto della società esponente e dell’atto di prenotazione consentiva di accertare che i fatti in base ai quali la Corte territoriale ha affermato la legittimazione passiva della CON.A.PA. rientravano nell’ambito dell’espletamento del mandato di cui agli artt. 2602-2603 e art. 2615 c.c..

Con il quarto motivo la ricorrente principale, deducendo omessa motivazione, assume che il giudice di appello non ha tenuto nel debito conto che la CON.A.PA. non aveva sottoscritto nè la scrittura privata del 7-10-1991 nè quella successiva senza data, scritture in base alle quali il C. aveva agito in giudizio, cosicchè non poteva applicarsi nei confronti dell’esponente l’art. 2932 c.c..

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondate.

La sentenza impugnata ha considerato sussistente la legittimazione passiva della CONAPA sulla base del rilievo che quest’ultima aveva acquistato il terreno sul quale era stato realizzato l’immobile per cui è causa, aveva stipulato in proprio con il Comune di Teramo la convenzione del 2-9-1991 per la costituzione del diritto di superficie L. n. 865 del 1971, ex art. 35, aveva ottenuto la concessione edilizia dallo stesso Comune, aveva realizzato l’immobile suddetto, aveva incassato le somme di denaro versate dal C. relative all’acquisto del bene ed aveva infine sollecitato il C. al pagamento della somma di L. 3.530.000 ritenuta ancora dovuta.

Orbene ritiene il Collegio che, in relazione alla domanda ex art. 2932 c.c., proposta nei confronti di entrambe le suddette società da parte del C. di esecuzione in forma specifica delle obbligazione assunta di trasferimento in proprio favore della proprietà dell’alloggio sopra menzionato, occorreva procedere, con riferimento alla legittimazione passiva, all’accertamento della coincidenza tra i soggetti contro i quali la domanda era stata proposta ed il soggetto (o i soggetti) che nella domanda era affermato soggetto passivo del diritto fatto valere o comunque violatore di quel diritto.

In tale contesto avrebbe quindi dovuto tenersi conto che l’azione del promissario acquirente diretta alla esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare una vendita ai sensi dell’art. 2932 c.c. non ha natura reale ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, onde tale azione deve essere esperita soltanto nei confronti di chi ha assunto una simile obbligazione (Cass. 20-12-2002 n. 18149; Cass. 10-3-2009 n. 5781); il giudice di appello, invece, ha omesso tale accertamento, non avendo chiarito chi fosse il soggetto (o i soggetti) che aveva sottoscritto quale promittente venditore la scrittura del 7-10-1991 e la scrittura aggiuntiva.

Inoltre, sempre sotto il profilo della legittimazione passiva in ordine alla domanda proposta ex art. 2932 c.c., ed in relazione all’obbligo assunto dal promittente venditore di trasferire la proprietà di un determinato bene nei confronti del promissario acquirente, è necessario altresì accertare se il primo sia proprietario del bene stesso quantomeno al momento della decisione sulla suddetta domanda, non potendo logicamente disporsi un trasferimento coattivo in tal senso nei confronti di colui che a quel tempo non è proprietario dell’immobile; anche in proposito la Corte territoriale ha omesso di offrire i necessari chiarimenti.

In definitiva quindi si impone un nuovo esame di tali rilevanti profili della controversia, attesa l’evidente insufficienza del percorso argomentativo svolto al riguardo dalla sentenza impugnata.

Con il quinto motivo la CON.A.PA. s.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c. e carenza assoluta di motivazione, afferma che la sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni per le quali ha interpretato la scrittura del 7-10-1991 e quella successiva come configuranti un contratto preliminare di vendita, così ignorando il R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 8, che richiama espressamente l’atto di prenotazione degli alloggi realizzati in materia di edilizia economica e popolare e prevede la procedura che deve essere eseguita per l’assegnazione.

Con il sesto motivo la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1351 e 2932 c.c. in riferimento al R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, sostiene che la domanda di esecuzione in forma specifica di concludere un contratto è condizionata alla esistenza di un atto scritto avente le caratteristiche di un preliminare di vendita, nella specie insussistente; comunque non era stata completata la fattispecie complessa che inizia con la sottoscrizione dell’atto di prenotazione, prosegue con il versamento dei contributi e si conclude con l’atto di assegnazione, all’esito del quale solamente può essere richiesta l’esecuzione in forma specifica.

Tali motivi restano assorbiti all’esito dell’accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso.

Venendo quindi a ricorso incidentale della Cooperativa Residenziale Romana, si rileva che con il primo motivo quest’ultima, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2932 c.c. ed omessa motivazione, assume che il giudice di appello non ha esplicitato il metodo seguito per interpretare l’atto sottoscritto dal C. e dall’esponente in data 7-10-1991 ed il successivo atto senza data alla stregua di una scrittura privata, implicitamente inquadrandolo come preliminare di vendita, nonostante tale circostanza fosse stata oggetto di specifica contestazione da parte dell’esponente.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. e L. n. 1165 del 1938, art. 8, afferma che l’art. 2932 c.c. non può trovare applicazione perchè si è in tema di Cooperative Edilizie Economiche e Popolari in cui la relativa disciplina è regolamentata dal R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nonchè dal D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655; nella specie la scrittura privata del 7-10-1991 non poteva essere confusa con un mero preliminare di vendita, trattandosi invece di un atto di prenotazione, come si evinceva dalla intestazione dello stesso e dal suo contenuto, come tale non avente valore negoziale, per cui da esso non derivava alcun diritto di natura contrattuale a favore del socio prenotatario.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale, deducendo omessa motivazione e travisamento di un fatto giuridico, censura la sentenza impugnata per aver affermato che nella scrittura privata del 7-10- 1991 non vi sarebbe alcun riferimento alla qualifica di socio del C.; tale assunto era in contrasto con la prova acquisita, posto che nella suddetta scrittura ed in quella successiva era scritto che il C. era socio prenotatario della Cooperativa esponente.

Con il quarto motivo la ricorrente incidentale, denunciando contraddittoria ed illogica motivazione, sostiene che incomprensibilmente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante il fatto che il C. era stato escluso dalla Cooperativa Romana Residenziale per mancato integrale versamento dei contributi, ed ha aggiunto che l’appellante era creditore della Cooperativa per una somma pari a L. 6.164.418; invero il giudice di appello ha obliterato che il C. era stato escluso dalla compagine sociale per mancato versamento del conferimento dovuto, che il conferimento costituisce una quota e non una parte del prezzo di vendita, e che, non avendo una Cooperativa Edilizia a contributo statale scopo di lucro, eventuali presunti crediti del socio, una volta effettuata l’esclusione, avrebbero dato diritto solo al rimborso, ma non ad una compensazione con le quote di conferimento dovute.

Con il quinto motivo la ricorrente incidentale, deducendo vizio di motivazione, sostiene che, contrariamente all’assunto della sentenza impugnata, l’esponente aveva contestato negli scritti difensivi ed in particolare nella comparsa conclusionale del 23-11-2004 la stima dell’immobile per cui è causa effettuata dal CTU nel giudizio di primo grado.

Tutti gli enunciati motivi del ricorso incidentale in esame restano assorbiti all’esito dell’accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale il C., deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver rigettato per asserita carenza di prova la domanda dell’esponente di condanna delle convenute al risarcimento del danno per il ritardo nella consegna dell’alloggio; invero, poichè nella scrittura privata suddetta il termine di ultimazione dell’alloggio era stato espressamente previsto decorsi quattordici mesi dalla stipula dell’atto, l’immobile avrebbe dovuto essere consegnato nel mese di giugno 1993; pertanto il danno scaturente dal ritardo nella disponibilità dell’alloggio era “in re ipsa”.

Anche tale ricorso incidentale resta assorbito all’esito dell’accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Roma.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale della società CON.A.PA., dichiara assorbiti il quinto ed il sesto motivo ed i ricorsi incidentali della società Cooperativa Residenziale Romana e del C., cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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