Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29789 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29789 Anno 2017
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 24335-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Direttore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO
TRIOLO;
– ricorrente contro

TARANTINO ANGELA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1226/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 21/04/2016;

Data pubblicazione: 12/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2016 n. 24335 sez. M3 – ud. 25-10-2017
-2-

Rilevato che:
l’avv. Angela Tarantino promosse pignoramento presso terzi nei
confronti dell’I.N.P.S. quale debitore esecutato e nei confronti del
Banco di Napoli quale terzo pignorato. Resa la dichiarazione positiva
da parte del terzo, l’I.N.P.S. si oppose all’assegnazione ed il giudice
dell’esecuzione con ordinanza del 20 gennaio 2015 assegnò le somme

depositato in data 9 febbraio 2015, propose opposizione agli atti
esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, relativamente alla
decurtazione nella misura di due terzi dell’imposta di registro oggetto
dell’esecuzione, ed il giudice dell’esecuzione, all’esito dell’udienza di
comparizione di data 19 maggio 2015, senza assumere
provvedimenti urgenti, fissò il termine perentorio di giorni sessanta
dalla data dell’ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito.
L’avv. Angela Tarantino depositò quindi in data 14 luglio 2015 ricorso
presso il Tribunale ordinario di Foggia ed il giudice designato con
decreto di data 30 dicembre 2015 fissò l’udienza di comparizione del
7 marzo 2016. L’avv. Tarantino notificò il ricorso introduttivo del
merito, con il decreto di fissazione dell’udienza, in data 8 febbraio
2016.
Il Tribunale con sentenza di data 21 aprile 2016 accolse
l’opposizione e condannò l’I.N.P.S. al pagamento della somma di euro
244,37 oltre accessori da versarsi al procuratore antistatario avv.
Angela Tarantino, nonché al pagamento delle spese processuali,
liquidate in euro 4.600,00 per onorario. Osservò il Tribunale che non
era stato documentato il versamento in favore del procuratore
antistatario delle spese successive al titolo esecutivo giudiziale, fra
cui erano ricomprese le spese di registrazione dell’ordinanza di
assegnazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’ I.N.P.S. sulla base di
quattro motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta

3

richieste nella misura di un terzo. L’avv. Angela Tarantino, con ricorso

fondatezza del secondo motivo, con assorbimento degli ulteriori
motivi di ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e
sono seguite le comunicazioni di rito.

Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 616, 617,
618 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Osserva la

dell’opposizione in udienza dell’I.N.P.S., sicché il rimedio esperibile
era non l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ma l’inizio del
giudizio di merito, come disposto dalla stessa ordinanza, o l’appello,
ove si riconosca il valore sostanziale di sentenza.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 93, 409, 617, 618 e 618 bis c.p.c., ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Osserva la ricorrente che, benché
il pignoramento facesse seguito a sentenza del giudice del lavoro,
l’avv. Tarantino, come si evinceva anche dall’epigrafe dell’impugnata
sentenza (“Tarantino Angela…procuratore di se stessa), agiva quale
procuratore antistatario, sicché il giudizio doveva essere introdotto
con citazione e che non tempestivi, rispetto al termine perentorio
fissato dal giudice dell’esecuzione, erano il deposito del ricorso in data
14 luglio 2015 e la successiva notifica di data 8 febbraio 2016, ben
oltre il termine di giorni sessanta decorrenti dal 19 maggio 2015.
Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi
dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360,
comma primo, n. 4 c.p.c. Lamenta la ricorrente che nella sentenza
impugnata risulta omessa qualsiasi ricostruzione dei fatti di causa.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 91 c.p.c. e 4 DM n. 55/2014, ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3 c.p.c.. Osserva la ricorrente che, nonostante che il valore della
controversia fosse pari euro 545,88, è stato liquidato l’onorario nella
misura di euro 4.600,00 non previsto dalla tabella di cui al citato DM.

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ricorrente che l’ordinanza di assegnazione era stata emessa a seguito

Il secondo motivo, da valutare in via pregiudiziale, è
manifestamente fondato. Il credito azionato “in executivis” dal
difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di
distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un
provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura
dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente

autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei
confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente,
non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia
del giudice del lavoro, prevista per l’opposizione all’esecuzione
dall’art. 618 bis cod. proc. civ (Cass. 6 dicembre 2010, n. 24691; 23
agosto 2005, n. 17134; 21 maggio 2007, n. 11804).
A norma dell’art. 618, comma secondo, cod. proc. civ.
l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal
giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria
di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire,
analogamente a quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. civ., con la
forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione
deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto,
se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va
introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine
perentorio fissato dal giudice (Cass. 7 novembre 2012, n. 19264; 30
dicembre 2014, n. 27527). Il giudizio andava pertanto introdotto con
citazione. La parte ha comunque notificato il ricorso, solo che la
notificazione è avvenuta oltre il termine perentorio fissato dal giudice.
Il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito è
dunque decorso.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento
degli ulteriori motivi.

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accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto

Non essendo necessari altri accertamenti la causa può essere
decisa nel merito. Al decorso del termine perentorio consegue
l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla per le spese del giudizio
di merito, stante la contumacia dell’I.N.P.S.

la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, con assorbimento
degli ulteriori motivi, e cassa la sentenza impugnata; decidendo la
causa nel merito dichiara inammissibile l’opposizione agli atti
esecutivi;
condanna L’avv. Angela Tarantino al rimborso delle spese
processuali del giudizio di cassazione che liquida in euro 2.500,00 per
compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 25 ottobre 2017
Il Presidente
Dott.sa Uliana Armano
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Per questi motivi

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