Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29788 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20265/2014 proposto da:

MERIDIANA FLY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA,

MARCELLO DE LUCA TAMAJO, ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, LUIGI PAU,

VINCENZO DE MICHELE, ALESSANDRO MELONI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 08/02/2014 R.G.N.

133/2013.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 53/2014 la Corte d’appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia del Tribunale di Tempio Pausania, dichiarava la nullità dei contratti a termine D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, intercorsi fra C.F.P. e Meridiana s.p.a. dal 22/6/2004 al 31/3/2009; condannava quindi detta società in solido con Meridiana Fly s.p.a. (cui medio tempore era stato ceduto il ramo di azienda comprendente tutte le attività connesse al volo), ai risarcimento del danno L. n. 183 del 2010, ex art. 32, nella misura di sette mensilità della retribuzione nonchè ai pagamento delle differenze retributive contrattuali connesse all’anzianità pregressa, maturate in ragione dei vari rapporti a termine e nel corso degli stessi oltre accessori di legge;

per la cassazione di tale decisione ricorre la società Meridiana Fly sulla base di quattro motivi;

l’intimato resiste con controricorso;

le parti hanno depositato verbale di transazione sottoscritto in sede sindacale il 29 dicembre 2014;

da verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, che si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di cassazione;

in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del

presente giudizio vanno compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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