Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29787 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3063-2019 proposto da:

COMUNE AGRIGENTO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RITA SALVAGO;

– ricorrente –

contro

T.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PLINIO N. 7, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA VIRGILIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TIRINNOCCHI PENNA SALVATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1243/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata l’11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti il Comune di Agrigento impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento dell’appello incidentale di T.P.S., ha proceduto a rivalutare con decorrenza dalla data dell’irreversibile trasformazione del fondo la somma dovuta dal Comune al T. in conseguenza dell’illegittima occupazione di un fondo di sua proprietà, determinando altresì il carico degli interessi con la medesima decorrenza e ne chiede ora la cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso cui resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo di ricorso – la cui disamina non è preclusa dalle pregiudiziali opposte dal controricorrente, poichè la censura evidenzia puntualmente la quaestio iuris sollevata, si sottrae perciò al denunciato difetto di autosufficienza e non incorre nella preclusione di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, – il Comune ricorrente lamenta l’erroneità delle determinazioni assunte dal decidente in punto di rivalutazione ed interessi sulla considerazione che essi competono dalla data della domanda e non da quella in cui si pretende avvenuta l’irreversibile trasformazione del fondo.

2.2. Il motivo, quanto all’allegazione in punto di diritto, è fondato ed il suo accoglimento, oltre ad assorbire il secondo e terzo motivo, non resta senza effetto neppure in relazione al profilo della doppia rivalutazione.

Questa Corte ha invero già spiegato (Cass., Sez. I, 24/05/2018, 12961), nel solco segnato dalle SS.UU. 735/2015, che, dando vita la fattispecie in esame ad un illecito di carattere permanente, esso viene a cessare, solo, per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.

Fermo che per l’epoca pregressa, che segue alla cessazione dell’occupazione legittima e si estende sino alla domanda risarcitoria, il proprietario ha titolo per essere ristorato delle perdite connesse allo spossessamento, allorchè egli opti per la tutela in fotnia equivalente ed agisca solo a tale titolo l’effetto abdicativo della proprietà si determina alla data della domanda, sicchè l’illecito commesso con l’attività manipolativa del fondo – che ne abbia comportato l’irreversibile trasformazione nell’aspetto materiale, strutturale e funzionale e che si perpetua di momento in momento – va ristorato in riferimento al valore del bene al tempo della proposizione della domanda risarcitoria, che segna, appunto, la perdita della proprietà, recando implicita l’abdicazione del relativo diritto.

Trattandosi poi di un credito risarcitorio, generativo di un’obbligazione di valore, sulla somma equivalente al valore del bene all’atto della domanda, andranno calcolati rivalutazione ed interessi sino alla data della decisione e, di poi, sulla risultante, che converte l’originaria obbligazione di valore in un credito di valuta, andranno accordati gli ordinari interessi di mora.

Ne consegue, perciò non solo che è errato l’opposto convincimento fatto valere dal decidente che ha accordato, nella specie, la rivalutazione della somma dovuta con decorrenza dalla data dell’irreversibile trasformazione del fondo, in tal modo violando il criterio dianzi citato; ma che la somma dovuta alla data della domanda non potrà essere rivalutata in considerazione del tempo intercorso tra la fine dell’occupazione legittima e l’opzione del proprietario in favore della tutela per equivalente poichè, diversamente, verrebbe ad essere accolta una ragione di danno (perdita da spossessamento) diversa da quella fatta valere nel presente giudizio, come si è detto sopra.

3. Il quarto motivo di ricorso – mercè il quale il Comune ricorrente si duole dell’erroneità della stima operata dal CTU in quanto sarebbe infondata l’affermazione per la quale un terreno destinato ad uso pubblico ha le stesse potenzialità di un terreno edificabile e perchè non sarebbero stati utilizzati in sede comparativa parametri omogenei -integra una contestazione di merito e non è qui, quindi, sindacabile.

4. Va accolto perciò il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo ed inammissibile il quarto.

5. Cassata nei limiti del motivo accolto l’impugnata sentenza, la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso ed inammissibile il quarto; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Palermo che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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