Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29787 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALESSANDRO SERPIERI 14, presso lo studio dell’avvocato

CAMPLI OLGA, rappresentato e difeso dall’avvocato POMENTI ANNA MARIA;

– ricorrente –

contro

D.S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2750/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’odierno intimato, D.S.A., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo col quale l’avv. P. aveva richiesto il pagamento di onorari professionali.

Nell’opposizione, proposta con atto di citazione, l’ingiunto eccepisce la prescrizione presuntiva in ordine al pagamento dei compensi dovuti all’avvocato e comunque l’avvenuto pagamento in contanti.

Il giudice del Tribunale di Latina accoglieva l’opposizione, ritenendo raggiunta la prova dell’avvenuto pagamento in contanti.

L’avv. P. proponeva impugnazione che la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile per essere impugnabile il provvedimento in questione solo con ricorso in cassazione.

Al riguardo la Corte territoriale affermava che il giudizio di primo grado si sarebbe dovuto svolgere ai sensi della legge speciale e concludere con ordinanza. Tale procedura era applicabile posto che non vi era stato alcun ampliamento del thema decidendum, ma solo dedotto il fatto estintivo del pagamento. Sempre a giudizio della Corte non poteva assumere rilievo l’avvenuta pronuncia con sentenza invece e che con ordinanza prevista dal rito speciale, posto che il procedimento previsto dalla normativa è obbligatorio e la causa di inammissibilità doveva essere rilevata d’ufficio.

Ricorre il professionista avverso la sentenza non notificata pubblicata il 16 maggio 2005. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 30 della legge professionale, posto che l’oggetto del giudizio non era mai stata la liquidazione degli onorari ma al contrario l’attuale esistenza o meno del relativo credito. Il ricorso è fondato e va accolto.

Questa Corte, anche di recente, ha affermato il seguente principio di diritto, che il Collegio condivide: “In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocati, non è ammissibile il ricorso alla speciale procedura di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 29, qualora la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma si estenda altresì ad altri oggetti d’accertamento e di decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa; in tal caso, il procedimento ordinario attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e l’intero giudizio non può non concludersi in primo grado se non con un provvedimento che, quand’anche adottato in forma d’ordinanza, ha valore di sentenza e può essere impugnato con il solo mezzo dell’appello” (Cass. 13640 del 2010 rv 613377). La Corte territoriale non si è attenuta a tale principio. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diversa sezione civile della Corte di appello di Roma, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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