Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29787 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 15/11/2019), n.29787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3014-2018 proposto da:

D.V.U., ricorrente che non ha presentato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3108/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.V.U. propose ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa dalla CTR della Campania n. 3108-2017-28.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso, notificato a mezzo pec il 14.12.2017.Anche la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Caserta si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva iscrizione a ruolo ed ha pure depositato memoria.

Il ricorso è improcedibile.

Ed invero, l’iscrizione a ruolo è avvenuta in base a certificato della Cancelleria Centrale Civile di questa Corte attestante che il ricorso (che dalla copia esibita risultava notificato all’Agenzia il 03.11.2017, mentre non vi è prova della notifica agli altri intimati) non risulta iscritto a ruolo nel periodo compreso fra il 03.11.2017 e il 30.01.2018.

Orbene, l’art. 369 c.p.c. dispone testualmente che “il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”.

Va quindi rilevato che il mancato deposito del ricorso presso la Cancelleria della Corte risulta comprovato dalla certificazione in atti.

Va detto che il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4859/81 e Cass., Sez. Un., n. 6420/81; Cass. n. 26529/2017).

Va dunque dichiarata l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., con liquidazione delle spese di lite in favore dei controricorrenti costituitosi.

il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare esistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate e della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Caserta, liquidate per ciascuno in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi e agli accessori di legge.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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