Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29786 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22163-2018 proposto da:

CASA DI CURA VILLA DEL SOLE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA’ BRUNO

69, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ROSCIONI, (Agenzia di

Servizi Legali), rappresentata e difesa dall’avvocato ENNIO CLAUDIO

TOCCI;

– ricorrente –

contro

ASP AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SICILIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI LOMBARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1146/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Don. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti la Casa di cura Villa del Sole impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro, confermando la decisione di primo grado, ha respinto le domande di essa ricorrente intese a conseguire il pagamento da parte dell’ASP di Cosenza delle prestazioni sanitarie erogate in regime di extrabudget nell’anno 2005 in favore di assistiti di detto ente – e ciò in forza del rapporto di accreditamento ovvero in base alla ricognizione di debito contenuta in una scrittura transattiva o ancora a titolo di indebito arricchimento – e ne chiede ora la cassazione sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, cui resiste l’intimata ASP con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso nel suo complesso non è accoglibile, a nulla rilevando le ragioni che il ricorrente illustra nella memoria richiamando altro precedente di questa Corte non constando l’uniformità del percorso decisionale tra la sentenza odiernamente impugnata e quella di cui si occupa il richiamato precedente.

3.1. In breve, perciò, con il primo motivo di ricorso – alla cui disamina non si frappongono le preclusioni opposte dalla controricorrente, giacchè l’illustrazione delle relative censure rende contezza delle allegate violazioni di legge e rende remoto il preteso difetto di autosufficienza – si assume che l’impugnato pronunciamento, laddove ha onerato la deducente di provare l’esistenza di somme ancoraspendibili all’interno del fondo sanitario regionale e l’adozione dei criteri di abbattimento tariffario costituenti fatti costitutivi del diritto azionato, da un lato oblitera le regole di ripartizione della prova stabilite dalle SS.UU con la sentenza 13533/2001, all’uopo risultando bastevole l’allegazione del rapporto di accreditamento e la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione delle prestazioni, dall’altro si mostra inosservante del principio di vicinanza della prova, essendo le circostanze in questione più agevolmente documentabili dall’ente convenuto.

3.2. Il motivo, anche nella parte in cui rappresenta che sarebbe mancato l’accoglimento del gravame in punto di pagamento “della quota del 10% destinata all’accantonamento”, è infondato quanto ad entrambi i profili dedotti.

3.3. La Corte d’Appello, richiamati i termini della questione e rilevato, segnatamente, che alla stregua delle pattuizioni. contrattuali vigenti tra le parti le prestazioni sanitarie eccedenti i tetti di spesa concordati sarebbero state compensate, previo abbattimento progressivo proporzionale delle corrispondenti tariffe, entro i limiti dell’ammontare complessiva della spesa sanitaria regionale, ha ritenuto di riconoscere in tale ultima circostanza “una vera e propria condizione, ossia un elemento accidentale del contratto, generativo dell’obbligazione di pagamento”, da ciò traendo l’assunto che ai fini della dimostrazione dell’esercitata pretesa non è sufficiente la sola allegazione del contratto e dell’avvenuta esecuzioni delle prestazioni “rendendosi necessaria la dimostrazione dell’esistenza della condizione determinativa del sorgere dell’obbligazione secondo lo schema contrattuale adottato: la capienza delle poste del bilancio regionale destinare al pagamento delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi soggetti”.

3.4. Rispetto a questo assunto, la prima doglianza risulta infondata, poichè, limitandosi ad invocare l’applicazione delle regole in materia di ripartizione della prova indicate dal citato pronunciamento delle SS.UU., essa non si avvede che il ragionamento operato dal decidente di merito – sul punto attento a cogliere la divergenza della specie al suo esame da quella oggetto di altra pronuncia di questa Corte – si completa di un ulteriore elemento (la capienza del fondo sanitario regionale), che rivestendo, per quanto detto, natura di “elemento accidentale del contratto”, è pacificamente onere del deducente provare (Cass., Sez. U, 5/04/2019, n. 9679).

3.5. Anche la seconda doglianza è infondata.

Poichè, come visto, la prova della condizione è onere che compete al deducente, il diverso principio della vicinanza o della riferibilità della prova, che si vorrebbe nella specie violato, non consente di rivedere il pronunciamento impugnato che tale onere ha correttamente accollato alla Casa di cura, dato che, diversamente, si legittimerebbe un’indebita inversione dell’onere probatorio affrancando la parte, che vi è invece tenuta dalla prova di uno specifico elemento della fattispecie.

4. Il secondo motivo di ricorso – a mezzo del quale si censura la decisione impugnata nel capo in cui ha denegato che nella citata scrittura transattiva fosse ravvisabile una ricognizione di debito – è inammissibile tanto perchè omette di confrontarsi con le ragioni della decisione (la Corte d’Appello, rinnovando l’intendimento formulato dal primo giudice, ha reiterato l’avviso che la scrittura non fosse efficace mancando la delibera di recepimento regionale), sicchè esso è privo di specificità, quanto perchè mette capo ad un’indiretta sollecitazione a rinnovare l’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito sottraendosi in tal modo al sindacato di questa Corte.

5. Il terzo motivo di ricorso – a mezzo del quale si lamenta che, rigettando la domanda principale, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ugualmente accogliere la pretesa in applicazione dell’art. 2041 c.c., viceversa da essa disattesa per difetto di sussidiarietà – è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte territoriale deciso la questione di diritto sottoposta al suo esame in senso conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non introducendo la doglianza elementi per pronunciarsi nuovamente sulla stessa.

6. Il ricorso va dunque respinto. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 18100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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