Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29786 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA EDILE F.LLI SALVADORI DI SALVADORI VINICIO & C SNC

IN

LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 287, presso lo studio dell’avvocato PELO MAURO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FIORAVANTI ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI

DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato VICHI ENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato VICHI Enzo, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’impresa edile SALVATORI impugna la sentenza 304 del 2005 della Corte di appello di Firenze, che ha rigettato il suo appello, così confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, che accoglieva la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dall’odierno intimato quanto al contratto preliminare inter partes relativo ad un appartamento sito in (OMISSIS)).

Nel contratto si fissava il prezzo della vendita in L. 140 milioni, si dava atto che il fabbricato non era stato ancora ultimato e che sarebbe stato consegnato completo di tutte le caratteristiche mancanti (impianti, canalizzazioni, infissi, ecc.) entro il 31 luglio 1989, con termine per la stipula del definitivo a 30 giorni dal rilascio del permesso di abitabilità.

L’immobile veniva consegnato nel 1990, mentre il certificato di abitabilità interveniva soltanto il 1 dicembre 1993, circa cinque anni dopo la stipula del preliminare. Il contratto definitivo non veniva rogato, avendo parte venditrice richiesto un adeguamento del prezzo di vendita in relazione al differente valore del bene.

In primo grado il promittente venditore eccepiva l’annullabilità del preliminare “per errore essenziale sulla qualità del bene”, consistente nell’errore sul suo valore ex art. 1429 c.c. e, in via gradata, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 188 del 2001, accoglieva la domanda del promittente acquirente, escludendo l’errore ex art. 1429 c.c., non costituendo l’intervenuto aumento del valore dell’immobile un vizio della volontà e risultando carente di prova la domanda subordinata di risoluzione per eccessiva onerosità.

L’appello dell’odierna ricorrente veniva rigettato, ritenendo la Corte territoriale che “l’errore sul valore della cosa non costituisce di regola errore essenziale” a nulla rilevando “se l’immobile fosse o meno terminato”, ritenendo la domanda subordinata generica e inammissibile per carenza di prova.

La ricorrente formula due motivi di ricorso. Resiste con controricorso.

l’intimato, che ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: contraddittorietà e insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze processuali. Errata valutazione delle prove documentali. Vizio di motivazione in punto di omessa disposizione di consulenza tecnica d’ufficio. Violazione degli artt. 1428 e il 1429 c.c.”. Assume che l’errore sul prezzo era conseguente ad un errore sullo stato di avanzamento dell’immobile e, conseguentemente, sul costo per il suo completamento e l’ammissione di una CTU avrebbe consentito di accertare la circostanza.

1.2 – Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Inammissibile perchè l’errore sullo stato di avanzamento dei lavori è una questione nuova. Dalla sentenza impugnata risulta che parte ricorrente si era doluta solo di un errore sul costo necessario a completare l’immobile.

Il richiamo alla necessità di CTU è conseguentemente inammissibile sia per difetto di autosufficienza e sia perchè la censura è formulata in relazione a tale questione nuova. Infondato, perchè la Corte ha esattamente applicato il principio secondo cui l’errore sul valore della cosa, oggetto la compravendita, può dar luogo, se ne ricorrono i presupposti, all’azione di rescissione per lesione e non a quella di annullamento del contratto per vizi della volontà, precisando che la società non aveva chiarito in cosa consisteva la qualità della res promessa in vendita sulla quale sarebbe incorso in errore. Del resto anche nel presente ricorso rimane poco chiaro il riferimento alla qualità della cosa non percepita dal promettente venditore.

2.1 – Con il secondo motivo, formulato in subordine, viene dedotta la “violazione dell’art. 2697 c.c. e l’erronea applicazione dell’art. 1467 c.c., nonchè vizio di motivazione”. Assume parte ricorrente che sia la svalutazione monetaria che l’aumento dei costi di costruzione e le condizioni del mercato immobiliare possono integrare una causa di eccessiva onerosità sopravvenuta e si duole della mancata ammissione di CTU; aggiunge che costituiva un elemento eccezionale il decorso del tempo tra la stipula del preliminare ed il sorgere dell’obbligo di contrarre.

2.2 – Anche tale motivo è infondato. Quanto alla svalutazione monetaria e all’incremento di valore dell’immobile, questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare il condiviso principio di diritto, secondo il quale (Cass. N. 4423 del 2004) “Ai fini della risoluzione del contratto preliminare di vendita di bene immobile per eccessiva onerosità sopravvenuta nello spazio di tempo intercorso fra la conclusione del preliminare e la sua esecuzione, non costituiscono avvenimenti straordinari ed imprevedibili – la cui sussistenza è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e come tale incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione – l’aumento progressivo di valore dell’immobile e la progressiva svalutazione della moneta, trattandosi di eventi che rientrano nella comune alea contrattuale”. Quella natura di elemento eccezionale del tempo trascorso, parte ricorrente non da conto del fatto che il tempo trascorso fosse stato dovuto ad un evento eccezionale, anzichè ad un proprio inadempimento.

Infine, è carente di autosufficienza la doglianza relativa alla mancata disposizione di CTU, riferita ai soli materiali di costruzione, che oltretutto deve tener conto dell’eventuale responsabilità del promittente venditore per il tempo decorso.

3. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 4.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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