Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29786 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28477/2013 proposto da:

B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMMAROTA,

rappresentato e difeso dagli avvocati FILOMENA MANCINELLI, ANGELO

CAPORALE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5014/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2013 R.G.N. 12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO CAMMAROTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A., transitato ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1988, dalla azienda FFSS al Ministero delle Finanze, aveva convenuto in giudizio quest’ultimo innanzi al Tribunale del lavoro di Roma per chiedere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella 8^ ovvero nella 7^ qualifica funzionale corrispondente alla qualifica di 6^ categoria rivestita alle dipendenze della azienda FFSS e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive correlate al diverso inquadramento.

2. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle differenze retributive maturate nel periodo antecedente il 30.6.1998 e, in relazione al periodo successivo a tale data, rigettò la domanda sul rilievo della legittimità dell’inquadramento.

3. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma, adita in via principale dal B. e in via incidentale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sulla intera domanda proposta dal lavoratore.

4. La Corte territoriale ha escluso che nel comportamento del Ministero, compendiatosi nell’atto di inquadramento del ricorrente, posto in essere prima del giugno 1998, fosse ravvisabile un inadempimento unitario permanente idoneo a radicare la giurisdizione del giudice ordinario.

5. Avverso questa sentenza B.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

6. Venendo in rilievo questione di giurisdizione, il Presidente aggiunto, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, ha delegato per la decisione la Sezione lavoro con decreto in data 30.3.2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, per avere la Corte territoriale dichiarato il difetto di giurisdizione sulla intera domanda proposta da esso ricorrente e non sulla sola domanda relativa al periodo antecedente il 1.7.1998.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2103 c.c., D.P.C.M. n. 325 del 1988 e del D.M. 20 giugno 1989, art. 6, commi 1 e 2 e omessa insufficiente ed illogica motivazione.

9. Il primo motivo di ricorso è fondato.

10. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, al quale va data continuità, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, interpretato secondo i principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione in ordine all’attribuzione di una determinata qualifica o posizione professionale, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998, radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. (Cass. SSUU n. 6102/2012, 26877/2011, 24078/2011, 23731/2005; Cass. 20965/2016, 7419/2018).

11. La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi richiamati perchè non ha considerato che la situazione di fatto cui sono correlate le pretese del ricorrente è da collegare alla dedotta illegittimità dell’inquadramento riconosciuto al B. e che la condotta della P.A. datrice di lavoro, compendiatasi nell’atto di inquadramento adottato prima del 30.6.1998, che riverbera i suoi effetti sulla posizione dell’odierno ricorrente e, in particolare, sulla continuità della sua carriera professionale, anche nel tempo successivo al 30.6.1998, si è protratta oltre tale data.

12. Pertanto, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, la condotta dell’Azienda non può essere esaminata, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, partitamente dal punto di vista cronologico, perchè essa è rimasta immutata ed unitaria nel tempo, quanto agli effetti prodotti nella posizione professionale del B..

13. Sulla scorta delle considerazioni svolte il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento del secondo motivo, e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998.

14. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sull’intera originaria domanda.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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