Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29785 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21620/2012 proposto da:

I.S.T.A.T. – ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici

domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

T.O., nella qualità di erede di L.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLLAIOLO 5, presso lo studio

dell’avvocato YURI PICCIOTTI, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

T.M., T.F. n.q. di eredi di L.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3981/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2012 R.G.N. 100/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FABIO TORTORA;

udito l’Avvocato GIORGIO ALLOCCA per delega verbale Avvocato YURI

PICCIOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello proposto dall’ISTAT nei confronti della sentenza di primo grado che lo aveva condannato a pagare “pro quota” agli odierni controricorrenti il trattamento di buonuscita, comprensivo della indennità di ente mensile, spettante alla loro dante causa L.G., dipendente dell’Istituto.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che la disciplina applicabile fosse quella contenuta nel’ art. 71 del CCNL comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio 1998-2001, biennio economico 1998-1999 e non quella contenuta nel D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38 e che l’art. 71, comma 3 del suddetto CCNL non distingueva tra indennità annuale e indennità mensile.

3. Avverso questa sentenza l’ISTAT ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso T.O., T.M. e T.F. sono rimaste intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38 e degli artt. 44 e 71 del CCNL 1998-2001 Comparto Enti di ricerca. Addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto dei principi di nominatività, tassatività e riserva di legge che regolano il computo dell’indennità di buonuscita e della inderogabilità della disciplina previdenziale statale ad opera di fonti di rango contrattuale. Richiama i pareri dell’ARAN n. 7509 del 4 settembre 2002 e n. 6413 del 10 luglio 2007 secondo cui nell’indennità di buonuscita è computabile unicamente l’indennità annuale di ente (erogata nel mese di giugno) conformemente alla previsione dei costi certificata ai sensi del D.L. n. 165 del 2001, art. 4 e comunque solo per i cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1999. Rileva, quindi, che l’indennità di ente mensile grava su altri fondi, ossia su quelli specificamente destinati a strumenti di incentivazione, i cui costi non sono stati considerati in occasione della stipula del CCNL del 2001.

5. Il ricorso è fondato.

6. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui in tema di determinazione dell’indennità di buonuscita del personale dipendente dell’ISTAT, posto il principio di tassatività di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38, applicabile al rapporto, va esclusa la computabilità dell’indennità di ente mensile prevista

44, comma 4, del C.C.N.L. 1994-1997, in quanto l’art. 71 del successivo C.C.N.L. 1998-2001, nell’affermarne l’utilità ai fini dell’indennità di premio di fine servizio e del trattamento di fine rapporto, non richiama anche l’art. 7, comma 3, del C.C.N.L. 1994-1997, che ad essa fa riferimento, ma solo l’indennità di ente annuale maturata dopo il 31 dicembre 1999, come incrementata ai sensi dello stesso art. 71, comma 2 (Cass. 24978/2016, 9261/116, 19470/2015, 18790/2015, 18791/2015; in termini anche Cass. 17362/2018, 14529/2018).

7. Il Collegio ritiene di dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale espresso nelle sentenze innanzi richiamate perchè ne condivide le ragioni esposte, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c. e d’altra parte, il controricorrente nel controricorso non apporta argomenti decisivi che ne impongano la rimeditazione.

8. La sentenza impugnata, che ha disatteso li principio richiamato nei punto 6 di questa sentenza va, pertanto, cassata.

9. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della originaria domanda.

10. L’epoca di consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità induce a compensare le spese dei due gradi del giudizio di merito e a porre a carico delle controparti le spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata nel dispositivo.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nei merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito e condanna le controparti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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