Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29785 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29785 Anno 2017
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 18682-2016 proposto da:
ZUCCA ANTONIO, ZUCCA CRISSANTO, ZUCCA PIETRO
MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARRIGO BOITO
n.31, presso lo studio dell’avvocato MARTA DIAZ, rappresentati e
difesi dall’avvocato PIETRO DlAZ;

– ricorrenti contro
DELOGU GIUSEPPA ANNA, FARRE SALVATORINA,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI
n.33, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LUIGI BANDINU,
che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE
STARA;

– resistenti –

Data pubblicazione: 12/12/2017

avverso la sentenza n. 31/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, sezione distaccata di SASSARI, depositata il 26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2016 n. 18682 sez. M3 – ud. 25-10-2017
-2-

Rilevato che:
Sulla base di sentenza che aveva dichiarato cessato il contratto di
affitto e disposto il rilascio del fondo, Salvatorina Farre e Giuseppa
Anna Delogu intimarono il relativo precetto. Proposero opposizione
all’esecuzione Pietro Maria Zucca, Antonio Zucca e Crissanto Zucca,
deducendo che l’esecuzione doveva intendersi limitata all’oggetto del

Pausania – sezione specializzata agraria rigettò la domanda,
condannando i ricorrenti al risarcimento del danno ai sensi dell’art.
96, comma 3, cod. proc. civ.. Avverso detta sentenza proposero
appello le parti ricorrenti. Con sentenza di data 26 gennaio 2016 la
Corte d’appello di Cagliari – sezione specializzata agraria rigettò
l’appello.
Osservò la corte territoriale che, avendo le appellate chiesto
accertarsi la detenzione arbitraria dell’intero fondo, nel dichiarare
cessato il contratto di affitto e disponendo il rilascio dell’intero fondo
la sentenza, passata in giudicato, aveva logicamente esaminato ed
implicitamente rigettato l’eccezione di nullità della domanda di rilascio
dell’intero fondo in quanto riguardante anche una porzione di terreno
non oggetto del contratto, sicché gli appellanti per evitare il giudicato
avrebbero dovuto impugnare la sentenza contestando l’omessa
esplicita pronuncia relativa alla detta eccezione. Aggiunse, quanto alla
condanna per responsabilità aggravata, che il difetto di normale
prudenza era ravvisabile nella condotta di chi da un lato aveva
volutamente consentito il passaggio in giudicato della sentenza nella
consapevolezza dell’incompletezza della motivazione esplicita,
dall’altro aveva reiteratamente e pervicacemente riproposto la
medesima tesi sostenuta anche nel presente giudizio benché sempre
disattesa.
Hanno proposto ricorso per cassazione Pietro Maria Zucca,
Antonio Zucca e Crissanto Zucca sulla base di quattro motivi. Il

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contratto, e cioè i tre quarti del terreno. Il Tribunale di Tempio

relatore ha ravvisato di manifesta infondatezza dei primi due motivi e
di inammissibilità degli altri due motivi del ricorso. Il Presidente ha
fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
Gli intimati hanno presentato memoria.
Considerato che:
va premessa l’inammissibilità della memoria presentata dalla

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere
rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal
controricorso, atteso il tassativo disposto dell’art. 83, comma terzo,
cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità
di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è
rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento
nella forma prevista dal secondo comma dell’art. 83, cioè con atto
pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli
elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della
sentenza impugnata; in difetto dell’osservanza di una di tali
necessarie forme, il ricorso è, pertanto, inammissibile (Cass. 7
novembre 2014, n. 23778; 18 aprile 2013, n. 9462; Sez. U. 6 luglio
2005, n. 14212). Risulta depositata in data 29 luglio 2016 procura
speciale non a margine o in calce al controricorso (e neanche peraltro
a margine o in calce alla memoria, depositata in data 10 ottobre
2017).
Con il primo motivo si denuncia omessa pronuncia e scarto fra
chiesto e pronunciato (artt. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost.), ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osservano i
ricorrenti che, essendo stato chiesto con l’opposizione che fosse
accertato che la sentenza non costituisse titolo esecutivo per il rilascio
della quota estranea al contratto, la pronuncia aveva omesso di
pronunciare sull’istanza, argomentando su una eccezione di nullità
della domanda di rilascio dell’intero fondo mai proposta.

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parte intimata.

Con il secondo motivo si denuncia omessa pronuncia e scarto fra
chiesto e pronunciato (artt. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost.), ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osservano i
ricorrenti che il giudice di appello avrebbe anche dovuto pronunciare
sulla circostanza che la sentenza non conteneva alcun comando
eseguibile sul rilascio di quanto non oggetto di contratto di affitto,

meno implicitamente rigettata.
Il primo e secondo motivo sono manifestamente infondati. La
decisione impugnata non è affetta da omessa pronuncia avendo il
giudice di appello accertato che oggetto di giudicato era l’intero
fondo. I ricorrenti scambiano in realtà la doglianza di omessa
pronuncia con quella di una pronuncia difforme da quanto domandato
con l’atto di appello.
Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione
degli artt. 96 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osservano i ricorrenti che con la
«reiterata e pervicace» insistenza si erano difese le parti dalla
«reiterata e pervicace» fallacia giuridica delle pronunce impugnate e
che le parti avevano agito forti delle ragioni delle loro pretesa.
Il motivo è inammissibile. In materia
di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al
risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver
agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal
difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto
non censurabile in sede di legittimità (Cass. 29 settembre 2016, n.
19298).
Con il quarto motivo si denuncia difetto assoluto di motivazione
su fatti decisivi e controversi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e n.
5, cod. proc. civ.. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art.

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sicché la domanda di rilascio dell’intero fondo doveva ritenersi quanto

366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per carenza dell’illustrazione del
motivo di censura.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione non ricorrendo la
rituale partecipazione della parte intimata al giudizio.
Non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza
dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo

procedimenti in materia agraria sono esenti dal versamento del
contributo unificato.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 25 ottobre 2017
Il Presidente
Dott. ssa Uliana Armano

FUnZiOnari0 Gi &ieri()

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
1,2 ,D I Ci 2017
Roma,

unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione in quanto i

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