Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29784 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29784 Anno 2017
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 18227-2016 proposto da:
EQUITALIA

SERVIZI

RISCOSSIONE

S.P.A.C.F./P.I.13756881002, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI
PIERLUIGI DA PALESTRINA n.19, presso lo studio dell’avvocato
FABIO FRANCESCO FRANCO, che LA rappresenta e difende;

– ricorrente contro
ANGELLA GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
A. MANCINI n.4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO
TICCA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente contro
ROMA CAPITALE;

Data pubblicazione: 12/12/2017

- intimata –

avverso la sentenza n. 1022/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 19/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2016 n. 18227 sez. M3 – ud. 25-10-2017
-2-

Rilevato che:
Giulio Angella impugnò innanzi al Giudice di Pace di Roma cartella
di pagamento recante sanzioni amministrative iscritte a ruolo da
Roma Capitale per violazioni al Codice della strada. Il giudice adito
rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il l’
Angella. Con sentenza di data 19 gennaio 2016 il Tribunale di Roma

Roma Capitale e di Equitalia Sud s.p.a. alla rifusione delle spese del
doppio grado di giudizio.
Osservò il giudice di appello che non vi era prova della notifica dei
verbali di accertamento e che l’ente concessionario rispondeva sul
piano delle spese processuali per il dovere di controllo formale nei
confronti dell’attività dell’ente impositore che precede l’iscrizione a
ruolo.
Ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Servizi di Riscossione
s.p.a. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso Giulio
Angella. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza
del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono
seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 10,12, 24, 25, 26 d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la fase
propedeutica alla riscossione delle imposte mediante ruoli è di
competenza esclusiva dell’ente impositore e che l’agente della
riscossione risponde solo della regolarità o validità degli atti da esso
posti in essere.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.
civ.. Osserva la ricorrente, sulla base dell’ordinanza n. 12385 del
2013 di questa Corte, che l’onere delle spese in quanto retto dal

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accolse l’appello e annullò la cartella di pagamento, con condanna di

principio di causalità non poteva essere posto a carico del
concessionario.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che l’applicazione della norma
di cui all’art. 59, cui si è richiamata la decisione impugnata, è limitata

caso di specie non era stato neanche notificato il pignoramento.
I motivi, da valutare unitariamente, sono manifestamente
infondati.
Va premesso che l’onere della prova della non validità della
procura rilasciata dal rappresentante legale della persona giuridica
incombe su chi ne neghi la validità (fra le tante Cass. n. 19710 del
2014) e che non ricorre acquiescenza alla sentenza d’appello per il sol
fatto del pagamento delle spese processuali, dovuto in base al titolo
esecutivo giudiziale (Cass. n. 14368 del 2014). Vanno pertanto
disattese le eccezioni preliminari sollevate con il controricorso.
In tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di
opposizione, risulti l’illegittimità dell’azione esecutiva per ragioni
ascrivibili all’ente creditore interessato, non integra motivo di
esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente
della riscossione né, in sé considerata, di compensazione delle stesse;
peraltro, restano ferme la facoltà dell’agente della riscossione di
chiedere all’ente creditore di essere manlevato dall’eventuale
condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonché la
possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e
l’agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese
soltanto l’ente creditore interessato o impositore, se presente in
giudizio, ove sussistano i presupposti dell’art. 92 c.p.c., diversi ed
ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata
accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore (Cass. 6

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al caso dell’esecuzione forzata che sia stata compiuta, mentre nel

febbraio 2017, n. 3105; 7 febbraio 2017, n. 3154; 11 luglio 2016, n.
14125).
Costituisce grave ed eccezionale ragione di compensazione delle
spese processuali il mutamento della giurisprudenza, rispetto
all’orientamento rappresentato da Cass. 21 maggio 2013, n. 12385,
rispetto alla questione dirimente.

2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,
comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 25 ottobre 2017
Il Presidente
Dott.ssa Uliana Armano

Il Funzionario~rio

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

9.. _ . . . 20.11 • iario
Il Fuhzionario

Roma, _______

…………

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio

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