Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29783 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6704-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

57, presso lo studio dell’avvocato MARCO SERRA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

L.E.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO CONGIATU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Cagliari con sentenza in data 18/7/2018 pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sassari di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l’obbligo di corrispondere 1.200,00 Euro mensili per il padre disattendendo così la istanza avanzata da C.G. di modifica delle condizioni economiche stabilite nel provvedimento presidenziale con abolizione o in subordine riduzione da 1.200,00 a 600,00 Euro dell’assegno di mantenimento più il 50% delle spese straordinarie per i due figli affidati ad entrambi i genitori con residenza presso la moglie, assegnataria della casa coniugale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione C.G. affidato a quattro motivi. L.E.M.R. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., comma 4 e degli artt. 147 e 148c.c., dell’art. 316 bisc.c. e dell’art. 30 Cost. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto delle situazioni economiche delle parti e precisamente del reddito della moglie che svolge attività professionale di avvocato con conseguente sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. comma 2, n. 4, in riferimento all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. per avere il giudice di merito motivato con affermazioni contraddittorie ed inconciliabili basando la decisione su considerazioni illogiche. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice di merito omesso di considerare i redditi delle parti. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice di merito omesso di considerare che non esisteva alcuna litigiosità tra le parti.

I quattro motivi di ricorso sono inammissibili. Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata ed espressamente dichiarato dal Giudice di merito, la situazione economica delle parti, entrambi professionisti avvocati, è già stata presa in considerazione con valutazione comparativa congrua ed adeguata.

Tutte le circostanze evidenziate nel ricorso sono già emerse nei precedenti gradi di giudizio e risultano essere già state prese in considerazione dal giudice di merito e pertanto correttamente la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare in ordine al secondo motivo occorre chiarire che nessuna contraddittorietà risulta ravvisabile nella motivazione censurata avendo la Corte di Appello previsto che il reddito e le sostanze patrimoniali del ricorrente sono superiori al dichiarato ed alla corrispondente situazione patrimoniale della ex-moglie. Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di processo esente.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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