Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29783 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M., rappresentato e difeso, per procura a margine del

ricorso, dagli Avvocati GORI Federico e Maria Isabella Torriani,

elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense n. 104, presso la

sig.ra Antonia De Angelis;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PESARO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, per procura a margine del controricorso, dall’Avvocato

Galvani Andrea, presso lo studio del quale in Roma, via Salaria n.

95, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Pesaro n. 549 del 2005,

depositata in data 29 agosto 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza depositata il 2 9 agosto 2005, il Giudice di pace di Pesaro ha rigettato l’opposizione proposta da B.M. avverso l’ordinanza-ingiunzione in data 28 ottobre 2004, con la quale il Comune di Pesaro gli aveva intimato il pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 34,00, per violazione del R.D. n. 1265 del 1934, art. 231 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), perchè, in qualità di responsabile di esercizio ricettivo, svolgeva l’attività in assenza della relativa certificazione sanitaria;

che il Giudice di pace ha osservato che le circostanze dedotte dall’opponente – e segnatamente quella secondo cui egli aveva sublocato l’immobile ad un’altra persona – non valevano ad escluderne la responsabilità ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 5 mentre la necessità della certificazione sanitaria emergeva dalla qualificazione dell’immobile come destinato all’esercizio di attività alberghiera, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale (L.R. Marche n. 42 del 1994);

che la cassazione di questa sentenza è richiesta da B. M. con ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito il Comune di Pesaro con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo dell’insufficiente motivazione circa l’effettiva gestione dell’immobile, sostenendo che il Giudice di pace non avrebbe tenuto conto della circostanza che l’immobile de quo era stato sublocato da esso ricorrente, con contratto debitamente registrato, a I.A.C., il quale solamente aveva la disponibilità e la gestione dell’appartamento;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L.R. Marche 22 ottobre 1994, n. 42, art. 3 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che secondo il ricorrente, perchè vi sia esercizio di attività alberghiera, occorre che il rapporto di locazione tra i contraenti sia accompagnato dalla prestazione di servizi personali (riassetto della stanza, cambio biancheria, fornitura di asciugamani e quant’altro), i quali sono completamento accessorio ma imprescindibile della destinazione di un immobile ad uso alberghiero o di affittacamere;

che al contrario, nella specie il Giudice di pace aveva desunto la configurabilità della fattispecie, pur nell’assenza della prestazione di servizi personali accessori, dal semplice fatto che esso ricorrente ricevesse un corrispettivo in danaro e avesse predisposto un “regolamento della casa”;

che il secondo motivo di ricorso è fondato, avendo questa Corte, con riferimento ad altra violazione contestata al medesimo ricorrente per la stessa vicenda sostanziale in quel caso la sanzione amministrativa era relativa alla violazione della medesima L.R. n. 42 del 1994, art. 16 e art. 17, comma 1, lett. m), affermato il seguente principio di diritto: L’attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, richiede non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno. In difetto della prestazione di detti servizi, pertanto, quella cessione non può essere ricondotta nell’ambito dell’attività di affittacamere, nè quindi sottratta alla disciplina della locazione ad uso abitativo (Cass. n. 22665 del 2010);

che la sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, in quanto ha ritenuto la mera cessione del godimento del locale ammobiliato, accompagnata dalla somministrazione di luce e gas e dalla predisposizione di un regolamento per il godimento della casa, sufficiente ad inquadrare la fattispecie nell’esercizio di attività alberghiera, ma non ha chiarito se la gestione dei locali da parte del ricorrente, rivolta al soddisfacimento delle esigenze abitative dei detentori, ricomprendesse anche la prestazione di servizi personali, che dell’attività alberghiera o di affittacamere costituisce accessorio e complemento imprescindibile;

che l’accoglimento del secondo mezzo assorbe l’esame del primo;

che la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al Giudice di pace di Pesaro, che, in persona di diverso giudicante, procederà a nuovo esame della causa facendo applicazione del richiamato principio di diritto e motivando se nel caso di specie vi sia stata anche la prestazione, ad opera del B., di servizi personali, quali il riassetto del locale e la fornitura di biancheria da letto e da bagno;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Pesaro, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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