Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29783 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 15/11/2019), n.29783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 901-2018 proposto da:

L.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI,

rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO BERTONE, RENATO

AMBROSIO, STEFANO MARIA COMMODO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE 80242250589, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.6.2017, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di L.C.G. volta a conseguire l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992;

che avverso tale pronuncia L.C.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che il Ministero della Salute ha resistito con controricorso; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 416 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 111 Cost. e art. 6, p. 1, CEDU, per non avere la Corte di merito ammesso le prove testimoniali atte a dimostrare i pregiudizi di natura psichica da lui patiti, per non aver disposto CTU e, in ultima analisi, per avere affermato che la malattia da cui egli è affetto non fosse ascrivibile alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto che le conseguenze attuali della remota infezione contratta fossero minime sotto il profilo clinico e che nulla di specifico fosse stato allegato quanto all’aspetto psicologico;

che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione del tenore delle censure rivolte nei confronti della sentenza impugnata, e sono all’evidenza inammissibili, veicolando – ad onta del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale e processuale – plateali richieste di riesame del materiale istruttorio acquisito e/o da acquisire al processo, per di più in fattispecie di doppia conforme di merito, in relazione alla quale non è ammessa nemmeno la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo, giusta la previsione dell’art. 348-ter c.p.c., u.c.;

che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per avere l’amministrazione resistente notificato il controricorso (rectius: richiesto di notificarlo) solo in data 19.2.2018, dunque oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., spirato quaranta giorni dopo la notifica del ricorso per cassazione, avvenuta in specie il 20.12.2017; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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