Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29783 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29783 Anno 2017
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 17959-2016 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., Direzione
Regionale Lazio,in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO
FONTANE n.10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che la
rappresenta e difende;

– ricorrente contro
COMUNE FIUMICINO P.I.02305601003, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADRE
SEMERIA n.33, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI
MAURO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 12/12/2017

MAI UCCHI GIUSEPPE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1209/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 21/01/2016;

partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Ric. 2016 n. 17959 sez. M3 – ud. 25-10-2017
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
Giuseppe Maiucchi impugnò innanzi al Giudice di Pace di Roma
cartella di pagamento recante fra l’altro crediti vantati dal Comune di
Fiumicino per violazioni al Codice della strada. Il giudice adito rigettò
la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Maiucchi. Con
sentenza di data 21 gennaio 2016 il Tribunale di Roma accolse

Comune di Fiumicino e di Equitalia Gerit s.p.a. alla rifusione delle
spese del doppio grado di giudizio.
Osservò il giudice di appello che, non essendovi prova
dell’adozione da parte del Prefetto delle ordinanze di ingiunzione a
seguito dei ricorsi proposti avverso i verbali, non poteva essere
emessa la cartella o effettuata l’iscrizione a ruolo.
Ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Servizi di Riscossione
s.p.a. sulla base di un motivo e resiste con controricorso il Comune di
fiumicino. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza
del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono
seguite le comunicazioni di rito.

Considerato che:
con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 91 e 97 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che il gravame era stato accolto
esclusivamente per l’inesistenza del credito azionato e che la
normativa non consente all’agente delle riscossione di verificare la
regolarità del titolo trasmesso dall’Ufficio, sicché ingiustificata era la
condanna alla rifusione delle spese processuali.
Il motivo è manifestamente infondato.
In tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di
opposizione, risulti l’illegittimità dell’azione esecutiva per ragioni
ascrivibili all’ente creditore interessato, non integra motivo di
esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente

3

l’appello e annullò la cartella di pagamento, con condanna del

della riscossione né, in sé considerata, di compensazione delle stesse;
peraltro, restano ferme la facoltà dell’agente della riscossione di
chiedere all’ente creditore di essere manlevato dall’eventuale
condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonché la
possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e
l’agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese

giudizio, ove sussistano i presupposti dell’art. 92 c.p.c., diversi ed
ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata
accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore (Cass. 6
febbraio 2017, n. 3105; 7 febbraio 2017, n. 3154; 11 luglio 2016, n.
14125).
Costituisce grave ed eccezionale ragione di compensazione delle
spese processuali il mutamento della giurisprudenza, rispetto
all’orientamento rappresentato da Cass. 21 maggio 2013, n. 12385,
rispetto alla questione dirimente.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso principale.
Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,
comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

4

soltanto l’ente creditore interessato o impositore, se presente in

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