Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29782 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea President – –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36645-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso lo studio dell’avvocato MAURO PANZOLINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSSANA CATALDI;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. ARL, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO SILIMBANI;

– controricorrente –

contro

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTI che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO PESENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4863/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale civile di Torino con sentenza in data 16/10/2018 confermò la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace in data 18/4/2016 che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da Cattolica Assicurazioni spa nei confronti di Poste Italiane spa. In particolare Cattolica Assicurazioni spa aveva esposto che l’assegno bancario di traenza, emesso da UBI Banco di Brescia per conto di essa attrice in favore di B.S., spedito per posta ordinaria, era stato pagato da Poste Italiane a persona diversa dal legittimo prenditore al quale, a seguito di denuncia ai Carabinieri, la ricorrente era stata costretta a pagare nuovamente la somma dovuta. Il Giudice di pace aveva ravvisato una negligenza di Poste spa per non aver controllato adeguatamente l’identità del soggetto prenditore. Il Tribunale di Torino aveva rigettato l’appello, volto ad ottenere la revoca della sentenza che disponeva il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo pagamento dell’assegno, ritenendo che l’evento dannoso fosse stato provocato da condotte colpose ascrivibili esclusivamente alle Poste spa.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione

Poste Italiane spa affidato a due motivi e memoria. Cattolica Assicurazioni spa resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale di Torino ha ritenuto la responsabilità di Poste Italiane spa per aver indebitamente effettuato il pagamento dell’assegno non trasferibile ad illegittimo prenditore sebbene l’assegno fosse stato spedito per posta ordinaria.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale di Torino ha erroneamente ravvisato una negligenza delle Poste spa per non aver controllato adeguatamente l’identità del soggetto prenditore.

Nella fattispecie il giudice territoriale, disattendendo le doglianze espresse nell’atto di gravame anche in relazione al mancato riconoscimento di un concorso di colpa di Cattolica spa per la spedizione del titolo per posta ordinaria, ha ritenuto che Poste Italiane spa non avesse fornito la prova di aver usato la dovuta diligenza nel pagamento, ravvisando quindi un inadempimento di tipo colposo di Poste per mancato rispetto delle cautele e della diligenza professionale richieste nella fattispecie in esame, considerando che il funzionario si era limitato a verificare solo la rispondenza del nome del beneficiario con quello scritto sull’unico documento esibito dal portatore, il quale non era cliente ed aveva aperto il rapporto di deposito lo stesso giorno della negoziazione del titolo.

Il primo motivo è fondato.

Recentemente Sez. U -, Sentenza n. 9769 del 26/05/2020, in ordine alla spedizione dell’assegno non trasferibile al beneficiario da parte del traente a mezzo posta e pagamento in favore di estraneo al rapporto cartolare, ha affermato: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.”

Pertanto, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, il primo motivo di ricorso deve essere accolto.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto intende ripetere un giudizio sul fatto, avendo la corte del merito ampiamente motivato circa la mancata raggiunta prova dell’assenza della colpa, per la complessiva condotta negligente della negoziatrice, la quale, a fronte di un assegno di traenza e di un soggetto non cliente che lo poneva all’incasso, da essa non conosciuto, avrebbe dovuto porre in essere altre cautele, a comprova della condotta diligente, tuttavia non dimostrate: onde il motivo mira a richiedere un accertamento in fatto.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Torino, che procederà a nuovo esame alla luce del principio qui esposto, regolando anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/1 sezione della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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