Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29782 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 24/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20652/2014 proposto da:

N.D., C.B., G.R.,

S.G., tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato NICOLA ZAMPIERI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS); UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE VENETO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 788/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/03/2014, R.G.N. 346/2011.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (anche Ministero, di seguito) volta ad ottenere il riconoscimento, a fini economici e giuridici, dell’anzianità maturata presso gli Enti Locali di provenienza fino al passaggio nel ruolo del personale ATA del Ministero e dei complessivi trattamenti economici maturati alle dipendenze degli Enti Locali ed al pagamento delle correlate differenze retributive;

2. che la Corte territoriale, richiamati i principi affermati nella sentenza della CGUE causa C-108/2010 Scattolon contro Ministero dell’Istruzione e i principi di diritto affermati da questa Corte nelle decisioni nn. 21353 e 8175 del 2013, ha rilevato che gli appellanti non avevano subito un decremento retributivo in occasione del passaggio alle dipendenze del Ministero, ha evidenziato che anche in sede di appello i lavoratori non avevano formulato alcuna allegazione riferita al trattamento economico complessivamente considerato ed ha ritenuto irrilevanti i riferimenti a specifici istituti (salario accessorio e di professionalità) in quanto il confronto doveva essere globale e non limitato a specifici istituti;

3. che la Corte territoriale ha richiamato anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 311 del 2009 nella parte in cui ha ravvisato nell’intervento legislativo di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, “i motivi imperativi di interesse generale” indonei a giustificarlo e ha ritenuto che non v’era spazio per una nuova remissione della questione alla Corte Costituzionale pur essendo stata questa esaminata dalla Corte EDU con la sentenza del 7.6.20011 Agrati contro Italia;

4. che per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorrono i lavoratori prospettando sette motivi di ricorso, illustrati da successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

5. che i ricorrenti denunciano:

6. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e degli artt. 47 e 52 della Carta di Nizza del 7 dicembre del 2000, per non avere la Corte territoriale disapplicato l’art. 1 della legge finanziaria del 2006 per contrasto con la Carta di Nizza con l’art. 6 della CEDU;

7. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 6, n. 2 del Trattato sull’Unione Europea, dei principi generali del diritto comunitario, del principio di certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, del principio di uguaglianza delle armi del processo e ad un tribunale indipendente, dell’art. 7 della Direttiva 77/187 CE e della L. n. 124 del 1999, art. 8. Assumono che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, in quanto disciplina interna di maggior favore nel recepimento della Direttiva sul trasferimento di azienda, a prescindere dall’accertamento del peggioramento complessivo del trattamento economico nel passaggio dall’Ente locale allo Stato, disapplicando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, che aveva stravolto la originaria norma;

8. con il terzo motivo formulano istanza di rimessione alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 234 CE in relazione alle questioni prospettate nel secondo motivo;

9. con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 28 del CCNL Enti Locali del 6.7.1995, della L. n. 124 del 1999, art. 8, D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34 (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31) e della L. n. 266 del 2005, art. 1, come interpretato dalla sentenza Scattolon). Sostengono di avere diritto ad essere inquadrati nelle classi stipendiali del CCNL del Comparto Scuola e che il Ministero non aveva computato tutti gli elementi della retribuzione complessiva annua (premio incentivante o di produttività e l’indennità di rischio e di comparto, il LED ed valore del ticket);

10. con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, violazione falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, violazione dell’art. 1218 c.c., art. 437 c.p.c., del principio di non contestazione e dell’art. 3 della Direttiva 77/187/CE. Sostengono che il Ministero nei precedenti gradi del giudizio non aveva contestato la mancata conservazione dei premi incentivanti e dell’indennità di rischio ma in primo grado aveva sostenuto che l’inquadramento doveva essere effettuato in base all’Accordo Aran del 20.7.2000. Assumono che dai decreti di inquadramento emerge che gli stessi sono stati adottati sulla scorta dell’Accordo ARAN OOSS del 20.7.2000 ossia senza tenere conto del salario accessorio percepito da essi ricorrenti sinchè erano stati alle dipendenze degli Enti Locali;

11. con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva e di equivalenza, dell’art. 19, comma 1 del TUE, dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali, dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del principio di collaborazione. Addebitano alla Corte territoriale di averli onerati di provare l’abbassamento del trattamento economico percepito del 1999.

12. Con il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 117 Cost. e art. 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo violazione dell’art. 112 c.p.c.. Assumono che lo Stato Italiano con la Legge Interpretativa n. 266 del 2005, ha violato la direttiva 77/187/CE, il diritto di parità delle armi e di equo processo, da interpretarsi alla luce delle sentenze Agrati c. Italia del 7 giugno 2011, De Rosa e altri contro Italia del 14 gennaio 2014, e Biasucci e altri contro Italia del 25 marzo e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 113 del 2011)

13. che i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perchè logicamente connessi, sono infondati;

14. che in materia di trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base della L. n. 124 del 1999, art. 8, questa Corte (Cass. nn. 7980/2018, 7698/2018, 7566/20187310/2018, 7311/2018, 7249/2018, 7053/2018, 6780/2018, 6604/2018, 6326/2018, 5965/2018, 7715/2016, 1725/2012, 25113/2011), ha osservato che:

15. il decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001 recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000 in ordine ai criteri applicativi della L. n. 124 del 1999, art. 8 e che il legislatore con la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, ha elevato a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva;

16. l’incostituzionalità della disposizione innanzi richiamata (cui è stata riconosciuta efficacia retroattiva, Cass. S.U. n. 17076/2011, Corte Costituzionale n. 234/2007) è stata esclusa dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009);

17. la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, nel rispondere alle quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia, ha ritenuto che: la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro; quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187/CEE porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo; è compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo;

18. in motivazione la Corte di giustizia ha rilevato che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187/CEE, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame) ed ha ritenuto che il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza);

19. la Corte di Giustizia ha precisato anche che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo “scopo della direttiva”, consistente “nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva non può “essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa…questa direttiva non osta a che sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all’atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario detta direttiva, per quanto la concerne, ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente”);

20. che questa Corte nelle decisioni innanzi richiamate ha, inoltre, osservato, che la Corte di Giustizia ha evidenziato che nella definizione delle singole controversie, il giudice nazionale deve osservare i seguenti criteri: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (cfr. nn. 75, 77, 82 e 83) e, al contrario, non rilevano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77); b. quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” (così il dispositivo) e la comparazione tra le condizioni deve essere “globale” (n. 76: “condizioni globalmente meno favorevoli”; n. 82: “posizione globalmente sfavorevole”), quindi non limitato allo specifico istituto; c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all’atto del trasferimento” (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: “all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza”).

21. che la Corte di Giustizia, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (sentenza Agrati), ha statuito che “vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi di cui alle norme su indicate”.

22. che, in sintesi, la Corte di giustizia ha ritenuto che: si verte nell’ambito del diritto dell’Unione Europea; di conseguenza, la normativa nazionale in esame deve essere interpretata alla luce del diritto dell’Unione Europea; l’interpretazione orientata alla luce del diritto Europeo comporta che il passaggio alle dipendenze dello Stato non può determinare per il lavoratore condizioni meno favorevoli; la relativa verifica spetta al giudice nazionale;

23. che ulteriore conseguenza di questa impostazione è l’assorbimento del problema della conformità della norma in questione all’art. 6 del TUE in combinato disposto con le norme della CEDU e della Carta di Nizza, come recepite nel Trattato di Lisbona, problema esaminato dalla sentenza Agrati della CEDU, precedente alla sentenza della Corte di giustizia e da quest’ultima considerata;

24. che la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea incide sul presente giudizio in quanto in base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione Europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (per tutte, Corte Cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984;ordinanza n. 536 d 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011);

25. che l’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme Europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000);

26. che la decisione della presente controversia deve avvenire, in conclusione, sulla base della suindicata interpretazione della normativa nazionale orientata dal diritto Europeo (in tal senso le già richiamate decisioni di questa Corte nn. 7980/2018, 7698/2018, 7566/2018 7310/2018, 7311/2018, 7249/2018, 7053/2018, 6780/2018, 6604/2018, 6326/2018, 5965/2018; 7715/2016, 1725/2012, 25113/2011);

27. che l’esegesi della norma che regola la materia in senso conforme al diritto Europeo esclude la possibilità di disapplicarla o di sottoporla nuovamente al giudizio della Corte di giustizia dell’Unione Europea, che si è espressa, su tutti i profili della sua compatibilità con il diritto Europeo, compreso quello, posto con il quarto quesito dal Tribunale di Venezia, valutato dalla CGUE considerando espressamente anche il giudizio e gli argomenti formulati dalla Corte EDU nella sentenza Agrati;

28. che la pronuncia della CGUE si colloca in ambiente normativo già caratterizzato dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed è stata seguita dalla sentenza 24 aprile 2012, nella causa C-571.10, Servet Kamberaj c. Istituto per l’edilizia sociale della provincia autonoma di Bolzano e altri, che si è espressa sul rapporto tra norme nazionali e convenzione Europea affermando: “il rinvio operato dall’art. 6, par. 3, TUE alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa”;

29. che, analogamente, la Corte costituzionale italiana ha escluso che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona abbia comportato un mutamento della collocazione delle disposizioni della CEDU nel sistema delle fonti (Corte Cost. n. 80 del 2011, Cass. SSUU n. 9595 del 2012), sicchè il giudice comune non ha il potere di disapplicare direttamente norme interne ritenendole contrastanti con la convenzione;

30. che, come evidenziato, la Corte costituzionale italiana, su sollecitazione di questa Corte, si è già espressa sulla specifica questione con la decisione n. 311 del 2009, che, sebbene antecedente alla sentenza Agrati, considera i medesimi problemi, prendendo posizione non solo sulla sussistenza nel caso in esame dei “motivi imperativi di interesse generale”, ma anche, più in generale, sulla competenza a valutarli.

31. che sulla base delle considerazioni che precedono si deve escludere la fondatezza dei motivi di ricorso perchè la domanda proposta dai ricorrenti può trovare accoglimento nei soli limiti indicati dalla Corte di Giustizia, ossia garantendo ai lavoratori coinvolti nel trasferimento la conservazione del medesimo trattamento economico in precedenza goduto mentre è da escludere che i ricorrenti, facendo leva sull’anzianità di servizio maturata ed applicata ai diversi istituti contrattuali previsti dal CCNL del comparto di destinazione, possano pretendere un aumento della retribuzione;

32. che la Corte territoriale nella definizione della controversia ha tenuto conto dei principi affermati e dei criteri indicati nella innanzi richiamata sentenza della CGUE 6 settembre 2011 procedimento C-108/10, Scattolon, ed in particolare ha confrontato le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dei ricorrenti con quelle attribuite all’ atto del trasferimento, ha tenuto conto, nel confronto, delle condizioni globali e non di singoli specifici istituti e, quanto al momento da prendere in considerazione per il confronto, ha preso in considerazione il momento del trasferimento ed ha accertato che in applicazioni di tali criteri i ricorrenti non avevano subito alcun peggioramento retributivo sostanziale al momento del passaggio dall’Ente locale al Ministero;

33. che è infondata la denuncia di violazione del principio di non contestazione (quinto motivo) perchè l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (Cass. 16908/2018, 12748/2016, 6606/2016);

34. che sono inammissibili le ulteriori censure (quinto motivo) fondate sui decreti di inquadramento perchè i ricorrenti, attraverso la apparente denuncia del vizio di violazione delle disposizioni di legge e della Direttiva 77/187/CE e dell’art. 437 c.p.c., sollecitano in realtà un nuovo esame del merito della causa e la rivisitazione del materiale istruttorio, inammissibili in sede di legittimità (Cass. SSU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013);

35. che sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va respinto;

36. che non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto il Ministero non ha svolto alcuna attività difensiva.

37. che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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