Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29781 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNG.RE

MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato MANFREDONIA MASSIMO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRESTONI

LORENZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2575/2005 del GIUDICE DI PACE di VERONA,

depositata il 13/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Verona ha accolto l’opposizione proposta da V.S. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Verona gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di 1.040,92 Euro e quella accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per due anni, per aver emesso titoli senza autorizzazione del trattario. Il provvedimento è stato ritenuto illegittimo, in quanto adottato senza che l’interessato fosse stato sentito, pur avendone fatto richiesta.

Il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. V.S. si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Il resistente ha contestato pregiudizialmente l’ammissibilità del ricorso, rilevando che è stato proposto tardivamente, essendo stato notificato il 13 giugno 2006, dopo più di un anno dal deposito in cancelleria della sentenza impugnata, avvenuto il 13 maggio 2005.

L’eccezione va disattesa, poichè il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione concernente l’applicazione di sanzioni amministrative disciplinate dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 non rientra tra quelli per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 3 dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale (Cass. s.u. 30 marzo 2000 n. 67). Non potendo quindi essere computati i 46 giorni compresi tra il 1 agosto e il 15 settembre 2005, il ricorso risulta proposto tempestivamente.

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso il Ministero dell’interno lamenta che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che l’audizione dell’interessato sia condizione di validità delle ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni per emissione di assegni bancari senza autorizzazione del trattario.

La censura deve essere accolta, poichè la tesi del ricorrente è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte – da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi – la quale è orientata nel senso che in tema di procedimento per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative per gli illeciti previsti dalla L. n. 386 del 1990, disciplinato dall’art. 8 bis stessa legge, aggiunto dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 33 – integrante una disposizione di carattere speciale – l’autorità amministrativa non ha alcun obbligo di sentire l’interessato, essendo, in detto procedimento, la prova essenzialmente documentale, sicchè l’interessato vede pienamente tutelato il suo diritto di difesa mediante la produzione di documenti e scritti difensivi (Cass. 29 settembre 2005 n. 19040).

D’altra parte, in tutto il campo delle sanzioni amministrative è applicabile il principio secondo cui in tema di ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. s.u. 28 gennaio 2010 n. 1786).

Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di pace di Verona in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Giudice di pace di Verona in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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