Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29780 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29780
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE
85, presso lo studio dell’avvocato SALIMBENI ROSITA, rappresentato e
difeso dall’avvocato GANINO BRUNO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA VIBO VALENTIA in persona del Prefetto pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 682/2005 del GIUDICE DI PACE di VIBO VALENTIA,
depositata il 28/08/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Vibo Valentia – adito da P.C. in opposizione a quattordici ordinanze ingiunzioni, con le quali il Prefetto di Vibo Valentia gli aveva irrogato distinte sanzioni pecuniarie e quella accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per quattro anni, per aver emesso quindici assegni bancari senza autorizzazione del trattario e altri quattro senza provvista – ha confermato tredici dei provvedimenti e ne ha annullato un altro.
P.C. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. La Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso P.C. lamenta innanzi tutto di essere stato ritenuto responsabile per l’emissione di assegni bancari senza autorizzazione del trattario, pur se all’epoca la relativa revoca non gli era stata ancora comunicata dall’istituto di credito.
La doglianza va disattesa, poichè attiene a questione che non è stata affrontata con la sentenza impugnata e che il ricorrente non deduce – come era suo onere – di aver prospettato al giudice a quo, con la precisa indicazione degli atti e delle modalità con cui ciò sia avvenuto.
Neppure può essere accolta – poichè vi si deduce un errore semmai di carattere revocatorio, da far valere con il mezzo di impugnazione apprestato dall’art. 395 c.p.c. – l’ulteriore censura, formulata da P.C. con lo stesso unico motivo di ricorso, secondo cui le quietanze di pagamento prodotte riguardavano tutti i quattro assegni emessi senza provvista, anzichè solo uno di tali titoli, come invece è stato ritenuto dal Giudice di pace.
Il ricorso viene pertanto rigettato.
Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale la Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011