Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29780 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19810/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIA TEDESCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO CALANDRINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 345/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/07/2016 R.G.N. 677/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO RAGO (Avvocatura);

udito l’Avvocato MARCO CALANDRINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 5 luglio 2016, ha rigettato il gravame principale avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda dell’attuale intimato alla rivalutazione della componente relativa all’indennità integrativa speciale dell’indennizzo in godimento, riconosciuto alla stregua della L. n. 244 del 2007, art. 2,comma 363, in quanto affetto da menomazioni permanenti dell’integrità psicofisica in conseguenza della somministrazione di talidomide alla madre, in gravidanza; in accoglimento del gravame incidentale, spiegato dal S.L., ha condannato l’amministrazione alla rivalutazione della prestazione secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 1 gennaio 2008.

2. La Corte territoriale, dopo aver ricordato il testo della L. n. 210 del 1992, art. 1, commi 1 e 2, L. n. 210 del 1992, art. 2,commi 1 e 2, L. n. 229 del 2005, art. 1, commi 1 e 4, L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 363, D.M. n. 163 del 2009, art. 1,commi da 1 a 4, ha motivato la decisione rilevando che, prendendo a base di calcolo della prestazione le modalità indicate dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, nella duplice componente: a) dell’assegno determinato nella misura indicata dalla tabella B allegata alla L. n. 177 del 1976 e rivalutato annualmente; b) della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio, n. 324, occorreva tenere conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche costituzionale, che aveva accompagnato il tormentato percorso applicativo relativo alla rivalutabilità dell’indennità integrativa da corrispondere ai destinatari della L. n. 210 del 1992.

3. Per la Corte di merito occorreva adottare un’interpretazione conforme ai principi costituzionali che imponevano di rapportare in modo effettivo l’entità dell’indennizzo al pregiudizio alla salute subito.

4. Avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione il Ministero della Salute, con unica articolata censura.

5. S.L. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con l’unico motivo di ricorso, benchè numerato con numero 2, il Ministero della Salute denuncia la violazione della L. n. 229 del 2005, art. 1, L.n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, D.M. n. 163 del 2009 e L. n. 201 del 1992, art. 2, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

7. In particolare, la parte ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia errata in diritto perchè incentrata sulla mera applicazione, alla diversa fattispecie delineata dalla L. n. 244 del 2007 e L. n. 229 del 2005, degli arresti interpretativi formatisi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2011, in materia di indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992; assume che non si sarebbe rispettato il principio secondo il quale il legislatore gode di ampia discrezionalità nel graduare gli interventi assistenziali

8. Il motivo è infondato.

9. La questione sollevata impone la ricostruzione del sistema di calcolo dell’indennizzo previsto per i soggetti affetti da sindrome da talidomide che si caratterizza per la pluralità delle fonti e per la tecnica del rinvio a misure previste per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

10. Il quadro normativo di riferimento, per quanto qui di interesse, come correttamente ricostruito dalla sentenza impugnata, vede operare:

– la L. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), art. 2, comma 363″ secondo cui “L’indennizzo di cui della L. 29 ottobre 2005, n. 229, art. 1, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia”;

– la L. 29 ottobre 2005, n. 229, art. 1, commi e 4, che dispone “1. Ai soggetti di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1,comma 1, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui del Testo Unico di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 165, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al Testo Unico di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l’indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito. (…) 4. L’intero importo dell’indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT”;

il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 – convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, art. 31, commi 1-bis ed 1-ter secondo cui “L’indennizzo di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 363, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965. 1- ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le modalità di corresponsione dell’indennizzo di cui al comma 1-bis”;

il D.M. lavoro, salute e politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, con cui è stato emanato il regolamento che disciplina il procedimento per il riconoscimento e la corresponsione dell’indennizzo in esame; agli artt. 2, 3 e 4, è previsto “L’indennizzo di cui al comma 1, di seguito denominato indennizzo per i talidomidici, consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2,per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava della tabella A, annessa al Testo Unico di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni. 3. L’indennizzo di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della L. 24 dicembre 2007, n. 244. 4. L’importo dell’indennizzo per i talidomidici, stabilito ai sensi del presente articolo, è corrisposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, mensilmente e posticipatamente, con le medesime modalità adottate per la liquidazione dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, ed è interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT (…)”.

11. Dalla lettura delle fonti si evince, con particolare chiarezza, che la L. n. 244 del 2007, ha inteso estendere ai soggetti affetti da sindrome da talidomide (inizialmente individuati con riferimento ai soli nati negli anni compresi tra 1959 al 1965 e poi, con l’art. 21-ter del recente D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, con estensione a tutti soggetti, “affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia”) la misura assistenziale prevista per i soggetti protetti dalla L. n. 210 del 1992, con l’applicazione all’importo base previsto dall’art. 2 di tale legge, del meccanismo moltiplicatore indicato dalla L. n. 229 del 2005.

12. La logica sottesa alla tecnica legislativa introdotta nel 2007 è chiaramente quella di assicurare ai soggetti affetti dalla sindrome da talidomide un trattamento del tutto omogeneo rispetto a quello dei danneggiati dai vaccini obbligatori o che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

13. Tale tendenza dell’ordinamento, peraltro, è stata colta ed affermata anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 293 del 2011, ha avuto modo di affermare, in relazione alla necessità di rivalutare anche la componente dell’indennità integrativa speciale prevista per i soggetti danneggiati dai vaccini e dalle emotrasfusioni, riferendosi alla situazione delle persone affette da sindrome da talidomide, che ” Invero, la ratio del beneficio concesso a tali persone è da ravvisare nell’immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, sicchè esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dalla L. n. 210 del 1992, della legge. Nella sindrome da talidomide, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.”.

14. L’intervento della Corte Costituzionale ora citato, che ha condotto alla declaratoria dell’illegittimità costituzionale del D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, art. 1, comma 1, che con interpretazione autentica aveva disposto la non rivalutabilità dell’indennità integrativa speciale di cui della L. n. 210 del 1992, art. 2, ha posto l’accento sulla necessità di distinguere, tra gli effetti di norme che disciplinano l’indennizzo previsto per ciascuna categoria protetta, quanto alla determinazione del quantum di ciascuna prestazione assistenziale, che rispondendo a legittime scelte discrezionali del legislatore possono essere diversificati, da quegli aspetti che invece attengono alla struttura di base dell’indennizzo e che non possono essere regolati in modo da generare conflitto con le “ragioni unificanti sopra evidenziate”.

15. Lo stretto legame tra le prestazioni ora indicate è ulteriormente confermato dal riferimento testuale, contenuto nel Regolamento di esecuzione adottato con il D.M. n. 163 del 2009, al criterio dell’analogia con quanto previsto per i soggetti cui si riferisce la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, per cui pare obbligata l’opzione interpretativa che impone di procedere al calcolo della prestazione di partenza in favore dei soggetti danneggiati dal talidomide rivalutando la componente dell’indennità integrativa speciale in maniera uniforme rispetto a quanto, nella concreta applicazione seguita da questa Corte di cassazione, avviene per i soggetti tutelati dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, successivamente alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2011 (Cass. n. 6107 del 2014; Cass. n. 12440 del 2016).

16. Solo attraverso la iniziale determinazione dell’importo dell’indennizzo di cui qui si discute nella misura rivalutata al gennaio 2008 degli importi inizialmente previsti dalla legge n. 210 del 1992, può essere garantito il raggiungimento del fine di omogeneità delle tutele posto in evidenza dalla Corte Costituzionale.

17. Tale conclusione non trova smentita nella previsione della rivalutabilità del trattamento complessivo negli anni successivi (L. 29 ottobre 2005, n. 229, art. 1, comma 4), rispondendo tale previsione alla diversa esigenza di mantenere inalterato, nel tempo, il valore economico della misura assistenziale al fine di non frustrarne la funzione di concreto sostegno economico conseguente al pregiudizio subito dai soggetti danneggiati.

18. In conclusione, il ricorso va rigettato.

19. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Marco Calandrino che ha reso la prevista dichiarazione.

20. Stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto della L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, al comma 17, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (v., ex multis, Cass., Sez.U., n. 9938 del 2014; Cass. nn. 5955 e 23514 del 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del quindici per cento e spese accessorie di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Marco Calandrino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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