Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2978 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Bocca di

Leone 78, presso l’avv. FELICIANI Alberto, che la rappresenta e

difende, unitamente all’avv. Corrado Magnani, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 72/07/07 del 29/10/07.

udito l’avv. Corrado Magnani.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente contro il diniego di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene cinque motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme impositive, assumendo che il giudice tributario abbia erroneamente ritenuto che il requisito dell’autonoma organizzazione sussista solo se il professionista si avvalga di un’organizzazione di capitale e lavoro altrui del tutto sganciata dall’apporto professionale del professionista e capace di produrre da sola novella ricchezza.

Il mezzo è manifestamente fondato.

L’affermazione del giudice tributario contrasta infatti con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).

Con i restanti quattro motivi la sentenza viene censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, quanto al mancato accertamento dei presupposti di fatto che sorreggono la valutazione di assenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

I mezzi sono manifestamente fondati, atteso che il giudice tributario si limita ad affermare che il contribuente ha allegato la mancanza di dipendenti e di beni strumentali, senza tuttavia procedere al necessario accertamento”;

che il ricorrente ha presentato una memoria; che il collegio non condivide la proposta del relatore, considerato che il giudice tributario, pur enunciando un principio erroneo, ha comunque accertato (in tal senso dovendo intendersi l’affermazione secondo cui “il contribuente ha allegato”) la mancanza di dipendenti o collaboratori, mentre l’ufficio ha dato atto – per quanto risulta dalla sentenza – del difetto di beni strumentali;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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