Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2978 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 07/02/2020), n.2978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8314/2016 proposto da:

Triangle Production S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Cadlolo n. 115,

presso lo studio dell’avvocato Lipari Nicolò, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Reti Televisive Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n.

2b, presso lo studio dell’avvocato Lepri Fabio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Cantamessa Leandro, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5581/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2019 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 23 maggio 2013, il Tribunale di Roma ha respinto tutte le domande proposte da Triangle Production s.r.l. contro R.T.I. – Reti Televisive Italiane s.p.a., in via principale volte con riguardo a contratto di coproduzione concluso fra le parti per la realizzazione un programma televisivo – all’accertamento dell’illegittimità della diffida ad adempiere inviata dalla convenuta, nonchè alla risoluzione per inadempimento della controparte ed alla condanna di questa al risarcimento del danno. Ha accolto, invece, la domande riconvenzionali della convenuta, volte all’accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., ed alla condanna di controparte al risarcimento del danno patrimoniale per Euro 88.500,00, respinta quella di ristoro del danno alla c.d. immagine imprenditoriale.

La Corte d’appello di Roma con sentenza dell’8 ottobre 2015, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha, invece, respinto la predetta domanda di accertamento della risoluzione di diritto per intervenuta diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., proposta da R.T.I. s.p.a., pronunciando la risoluzione del medesimo contratto per inadempimento di Triangle Production s.r.l..

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) la domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto in forza di valida diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., proposta da R.T.I. s.p.a., è infondata, in quanto, assorbita ogni altra questione, il termine di otto giorni concesso per l’adempimento non era congruo, in relazione alla natura del contratto e delle obbligazioni derivatene; b) è, però, fondata la domanda di pronuncia costitutiva della risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., proposta da R.T.I. s.p.a., sussistendo l’inadempimento grave di Triangle Production s.r.l. agli obblighi contrattuali di ottenere le autorizzazioni delle autorità indiane (obbligo tipico del produttore esecutivo) e di rispettare il format con la partecipazione una popolazione tribale locale o, almeno, di figuranti indiani scritturati sul posto; nè vi è prova che il mancato rilascio delle autorizzazioni sia derivato da una condotta non collaborativa e non corretta di R.T.I. s.p.a., al contrario risultando che l’ostacolo alla concessione dei permessi era costituito dal ruolo originario attribuito ai nativi del posto, ritenuto dalle autorità indiane non rispettoso del grado di evoluzione raggiunto dal Paese.

Avverso la sentenza viene proposto ricorso da Triangle Production s.r.l., fondato su due motivi.

Resiste con controricorso R.T.I. s.p.a..

Le parti hanno depositato le memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1) violazione dell’art. 1460 o dell’art. 1453 c.c. e falsa applicazione dei principi sulla risoluzione per inadempimento del contratto, oltre ad omesso esame di fatto decisivo, in quanto la corte del merito non ha considerato le eccezioni di inadempimento sollevate dalla Triangle Production s.r.l., ovvero: a) l’omesso pagamento della prima parte del prezzo, pari al 15% del totale, da corrispondere al momento della conclusione del contratto stesso, ma non versato, sebbene si trattasse all’evidenza di prestazione da eseguire prima delle altre; b) la mancata presentazione della lista dei concorrenti nel temine concordato; nè l’eccezione di inadempimento, sollevata in relazione alla domanda di risoluzione di diritto proposta dalla parte avversa, avrebbe potuto essere trascurata con riguardo alla domanda di risoluzione costitutiva, dovendo in ogni caso il giudice tenere conto in via comparativa delle condotte delle parti; sul punto, esiste altresì omessa pronuncia;

2) omesso esame di fatto decisivo e motivazione assente, con riguardo alla prova della mancata presentazione della lista definitiva dei concorrenti ad opera di R.T.I. s.p.a. nei termini concordati, laddove la corte del merito ha errato – avendo trascurato l’istanza di ammissione della prova testimoniale – nel ritenere che la mancata concessione dei permessi dipese non dal continuo cambio del cast da parte di R.T.I. s.p.a., secondo la sentenza non dimostrato, ma dalla struttura del programma, come predisposta da essa Triangle Production s.r.l.: attraverso quella prova, infatti, sarebbe emersa la reale ragione del ritardo,

2. – Il primo motivo è inammissibile.

Esso si fonda sulla censurata omessa considerazione e valorizzazione – ai fini dell’accoglimento della propria eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., a fronte della domanda di risoluzione proposta da controparte – della circostanza del mancato pagamento di un primo acconto sul prezzo, che nell’assunto, in base alle previsioni contrattuali, avrebbe dovuto essere corrisposto al momento della conclusione del contratto.

Tuttavia, tale specifico contenuto dell’eccezione di inadempimento non si rinviene nella decisione impugnata, onde, al fine di superare il vaglio di ammissibilità dovuto al difetto di novità della censura, la ricorrente aveva l’onere, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., di precisare il luogo ed il tempo della sua precedente tempestiva deduzione.

Al riguardo, è invero sin troppo noto che, qualora una determinata questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità dell’asserzione (cfr. Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 2 aprile 2014, n. 7694; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440; ed altre).

Ciò perchè i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo invece preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass. 13 aprile 2004, n. 6989).

Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità del motivo.

3. – Il secondo motivo è infondato.

La corte del merito ha adeguatamente espresso il suo convincimento, frutto di valutazione discrezionale degli elementi probatori in atti, riservato al giudice del merito, circa l’imputabilità del ritardo nella concessione delle necessarie autorizzazioni alla Triangle Production s.r.l., per avere tale contraente proposto un programma dai contenuti non accetti alle autorità locali, donde la necessità di modificarlo.

A sostegno dell’assunto, essa ha riportato una serie di plurimi elementi, apprezzati nella loro interezza, fra i quali sono menzionati: la comunicazione di Triangle Production s.r.l. alle autorità indiane di eliminare dal programma le persone del luogo, limitandolo alla presenza di italiani, circostanza che dimostra, secondo la corte del merito, come l’ostacolo alla concessione dei permessi fosse costituito proprio dal ruolo che il format originario attribuiva ai nativi; nonchè lo scambio di corrispondenza tra l’ambasciatore T. e la Triangle Production s.r.l., e tra R.T.I. s.p.a. e S., referente indiano della prima, da cui la corte territoriale ha tratto ulteriore supporto al proprio convincimento circa l’effetto eziologico delle condotte delle parti con riguardo ai predetti ritardi autorizzatori.

Ha, inoltre, riferito la propria valutazione dei reciproci inadempimenti, dedotti dalle parti, laddove ha ricordato e condiviso quella del tribunale circa l’inadempimento grave della “prestazione principale ed essenziale” di Triangle Production s.r.l., in tal modo palesando di reputare, nel bilanciamento dei reciproci comportamenti, come fosse la prestazione caratteristica rimasta inadempiuta assumere valore eziologico prevalente.

Da tutto ciò deriva, a tacer d’altro, che la prova testimoniale richiesta non era decisiva, avendo il giudice territoriale fondato il proprio convincimento su elementi documentali in atti, ritenuti all’evidenza più certi e probanti.

Occorre ricordare, al riguardo, come l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altro mezzo di prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (fra le altre, in tema, v. Cass. 4 aprile 2018, n. 8204; Cass. 7 marzo 2017, n. 5654; Cass. 17 maggio 2007, n. 11457).

A ciò si aggiunga il rilievo, esposto in controricorso e non contrastato, secondo cui manca – elemento che neppure il ricorso riporta – la relativa elencazione dei testimoni chiamati a deporre, prevista a pena di inammissibilità dall’art. 244 c.p.c. (cfr. Cass. 8 febbraio 2019, n. 3708).

4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che sussistono presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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