Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2978 del 07/02/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 2978 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA
ORDINANZA
sul ricorso 19915-2012 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO,
LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono
giusta delega in atti;
– ricorrente –
2017
contro
4491
IMPERATORE ANNA;
– intimata –
avverso
la
sentenza n.
5211/2011
della CORTE
Data pubblicazione: 07/02/2018
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/09/2011 R.G.N.
6647/2007.
R.G.19915/2012
RILEVATO
1. che, con sentenza in data 2 settembre 2011, la Corte di Appello di
Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado e per quanto
in questa sede rileva, ha riconosciuto il diritto dell’attuale parte intimata,
collaboratore scolastico presso la Scuola statale “V.Alfieri” di Marano di
Napoli, il diritto all’indennità temporanea assoluta di giorni venti per
corresponsione;
2. che avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso affidato a due
motivi, al quale non ha opposto difese l’intimata;
CONSIDERATO
3. che con i motivi di ricorso l’INAIL deduce violazione del d.P.R. n. 1124
del 1965, art. 127, del d.m. 10 ottobre 1985, n. 121500, art. 2 (art. 360
n. 3 c.p.c.) e denunzia la falsa applicazione del d.P.R. n. 1124 del 1965
cit., art. 66, n. 1 (art. 360, n. 3, cod.proc.civ.), assumendo che,
trattandosi di dipendente statale l’infortunio in oggetto ricadeva sotto la
disciplina del sistema della speciale Gestione per conto dello Stato, di
cui al citato d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 127 e che, l’indennità
giornaliera per inabilità temporanea, costituente una prestazione
economica a carattere assistenziale, è esclusa per i dipendenti statali in
quanto i medesimi, durante il periodo di astensione dal lavoro,
percepiscono, per intero, la retribuzione dal datore di lavoro, la qual cosa
assicura loro i mezzi di sostentamento;
4. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
5. che, alla stregua delle fonti normative che disciplinano la tutela
antinfortunistica dei dipendenti pubblici (l’art.127, secondo comma,
d.P.R. 30 giugno 1965,n. 1124 del 1965, quanto alle peculiari forme di
gestione, alla limitazione a parte delle prestazioni, e alla delega per la
disciplina attuativa alla fonte regolamentare; l’art. 2 del d.m. 10 ottobre
1985, art. 2 del Ministero del lavoro che nel regolamentare la Gestione
per conto dello Stato ha escluso, dal
amministrazioni
rimborso annuale delle
l’indennità
all’INAIL,
giornaliera
per inabilità temporanea, punto 1; il d.P.R. n. 1124 cit., art. 124 e
1
R.G.19915/2012
l’infortunio sul lavoro occorsole, con condanna dell’INAIL alla relativa
t
successive modificazioni ed integrazioni), e in continuità con i precedenti
di questa Corte (v., da ultimo, Cass. 14 settembre 2017, n. 21325) va
escluso il diritto dei dipendenti pubblici all’indennità giornaliera
per inabilità temporanea;
6. che la tutela economica dei dipendenti pubblici, nel periodo di
astensione dal lavoro per infortunio, è assicurata dalla intera
retribuzione erogata dal datore di lavoro. (v., fra le altre, Cass. n. 21325
7. che l’indennità giornaliera per inabilità temporanea costituisce una
prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare
al lavoratore mezzi di sostentamento finché si protrae la condizione di
inabilità ostativa all’espletamento della prestazione lavorativa da parte
dell’infortunato, sicché tale finalità viene meno per il lavoratore pubblico
che, nello stesso periodo, percepisce per intero la retribuzione;
8. che il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza cassata e,
non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la
domanda originaria deve essere rigettata nel merito;
9. che le spese dell’intero processo devono essere compensate in
considerazione della particolarità e novità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15 novembre 2017
del 2017 cit. e Cass. 8 giugno 2016, n.11737);