Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2978 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7065-2014 proposto da:

ATTUNE ITALIA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FILIPPO MENICHINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.K.J. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO PAVAROTTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO TANCA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1069/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/12/2013 R.G.N. 1922/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO;

udito l’Avvocato PAGNOTTA NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 1069/2013 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 3241/2009 del Tribunale di Milano, ha condannato la Attune Italia srl al risarcimento del danno patito da S.K.J. in conseguenza dell’inadempimento del patto di stabilità nella misura di Euro 176.118,26, oltre accessori; ha condannato, inoltre, sempre la società a restituire la somma di Euro 20.000,00 indebitamente trattenuta, a pagare Euro 1.500,00 a titolo di una tantum per vacanza contrattuale, euro 1.881,15 a titolo di differenze retributive relative al mese di febbraio 2008, oltre accessori; ha condannato, infine, la Attune Italia srl a pagare Euro 8.588,27 a titolo di differenza sulla indennità sostitutiva del preavviso, nonchè Euro 7.373,84 a titolo di differenze sul TFR, sempre oltre accessori.

2. La Corte territoriale, in sintesi, ha precisato che: 1) non vi era contraddittorietà, così come invece rilevata dal Tribunale, tra il contenuto del contratto di assunzione italiano e quello della stability pact inglese, cui aveva fatto riferimento la società, perchè l’unico sottoscritto era quello in lingua italiana ove era chiara l’affermazione del diritto di entrambe le parti alla durata minima contrattuale; nel documento in lingua inglese erano solo indicate le conseguenze risarcitorie derivanti dall’inadempimento nel caso di violazione da parte del solo lavoratore; da qui la illegittimità del licenziamento con preavviso intimato dalla società in violazione del patto; 2) il bonus di Euro 20.000,00, dalla documentazione in atti, non risultava essere stato erogato due volte alla lavoratrice; 3) spettava la somma di Euro 1.500,00, a titolo di una tantum prevista dal rinnovo contrattuale perchè non risultava la condizione ostativa rappresentata dalla erogazione di ulteriori somme a far tempo dal 31.12.2006; 4) doveva essere erogata la retribuzione relativa al periodo (OMISSIS), pari ad euro 1.881,1, ai sensi dell’art. 35, comma 77, Contr. Coli. Dirigenti commercio; 5) la retribuzione globale di fatto andava rideterminata in complessivi Euro 11.712,29, con la conseguenza che dovevano essere ricalcolate le voci retributive sopra indicate.

3. La società propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

4. Resiste con controricorso S.K.J.;

5. E’ stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c. nell’interesse di Attune Italia s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5. In particolare deduce che, da una serie di circostanze fattuali portate all’attenzione della Corte territoriale ma non esaminate, emergeva chiaramente che vi erano state due pattuizioni sottoscritte, la prima con un vincolo bilaterale, la seconda con un vincolo unilaterale che erano del tutto inconciliabili, con conseguente nullità o disapplicazione di qualsivoglia pattuizione di durata minima vincolante per la società; il tutto senza considerare che per il patto di stabilità non è richiesta la forma scritta e che non poteva escludersi l’esistenza di uno stability pact con vincolo unilaterale a carico del solo dipendente.

7. Con il secondo motivo la società si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di Milano ritenuto che lo stability pact del secondo documento integrasse il primo contenuto nella lettera di assunzione del dipendente, relativamente alle conseguenze della violazione del patto da parte di quest’ultima. Lamenta che non era stato fatto un buon governo dei criteri ermeneutici contenuti nei citati articoli del codice civile, con l’adesione alla prospettazione della ricorrente di prime cure che appariva illogica e non aderente alle norme di legge in materia di interpretazione dei contratti.

8. Con il terzo motivo viene censurata, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la parte della sentenza di II grado in cui non si è ritenuta applicabile, per la rilevata violazione del patto di stabilità ai fini del risarcimento dei danni, l’istituto della compensatio lucri cum damno (con riguardo in particolare agli importi corrisposti a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e indennità supplementare) precisandone l’autonomia del titolo contrattuale. La ricorrente afferma, poi, che se il riconoscimento della indennità supplementare fosse stata la conseguenza dell’ingiustificatezza del licenziamento, allora non vi sarebbe stato spazio per riconoscere anche il risarcimento del danno per violazione del patto di stabilità che aveva la stessa finalità: in caso contrario si sarebbe consentita una indebita locupletazione del danno.

9. Con il quarto motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.c., comma 1 e artt. 1362 e 1371 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte territoriale, nel ritenere che spettasse l’importo di Euro 20.000,00 in quanto quello erogato a luglio 2007 era diverso da quello corrisposto nel marzo 2007, non aveva considerato e valutato altri documenti da cui emergeva una diversa ricostruzione dei fatti e, cioè, che il bonus pagato nel mese di marzo 2007 non era altro che una parte del maggior bonus 2006 di Euro 55.000,00 pattuito con Attune Germany e che, pertanto, non si trattava di un nuovo e differente bonus.

10. Con il quinto motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione e falsa applicazione degli artt. 2118, 2121, 1218 e 1223 c.c. e art. 35, comma 11 CCNL Dirigenti Commercio in relazione all’art. 360 c.p.c., per non avere la Corte territoriale esaminato che: a) la retribuzione globale di fatto, indicata in Euro 11.712,29, era stata contestata da essa società; b) ai fini del risarcimento del danno dovuto per la violazione del patto di stabilità, non avrebbe dovuto essere considerata anche la media dei bonus percepiti negli ultimi tre anni di servizio, perchè non erano certi nè il loro conseguimento nè la loro misura.

11. I primi due motivi, per la loro connessione, devono essere trattati congiuntamente.

12. Le censure esprimono profili in parte inammissibili e in parte infondati.

13. Sono, infatti, inammissibili le doglianze con le quali si deduce la pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quale motivo di ricorso ex art. 360, n. 3 perchè tali articoli sono apprezzabili, nel giudizio di legittimità, unicamente nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

14. Tale vizio, però, secondo il principio delle SS.UU (sent. N. 8053/2014) è limitato – a seguito della riforma del 2012 – al controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e della illogicità manifesta) della motivazione. Inoltre, l’oggetto del vizio deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, con la conseguenza che l’omesso esame circa un fatto decisivo non è ravvisabile quando il fatto storico rappresentato sia comunque preso in considerazione, anche se non si dia conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

15. Nel caso in esame la Corte territoriale ha specificato che dagli atti di causa non emergevano due versioni, l’una in italiano e l’altra in inglese, del contratto di lavoro ma due documenti, uno sottoscritto (quello in lingua italiana) e l’altro non sottoscritto (stability pact) in lingua inglese che costituiva la traduzione, appunto in lingua inglese, dell’allegato denominato patto di stabilità al contratto di assunzione in italiano. Il contrasto involgeva, pertanto, le due clausole di stabilità ed era risolvibile considerando che nel documento del 2.11.2006 (stability pact) erano indicate le conseguenze risarcitorie derivanti nell’inadempimento del patto nel caso di violazione da parte del lavoratore.

16. Ne consegue che nessun esame dei fatti è stato omesso ma è stata fornita solo una soluzione interpretativa non conforme alle aspettative difensive della società.

17. Quanto, poi, alla dedotta violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, va rilevato che i giudici di seconde cure hanno attribuito primaria importanza alla interpretazione letterale (cfr. Cass. sent. N. 5734 del 27.6.1997) e a quello di conservazione del contratto, con motivazione adeguata sotto il profilo della logicità, precisando che lo stability pact, non sottoscritto dalle parti, era compatibile e complementare al contratto di assunzione perchè concernente la previsione delle conseguenze per il solo caso di inadempimento del lavoratore e ciò aveva una sua ratio perchè offriva parametri certi di riferimento per la violazione del patto medesimo.

18. La diversa ricostruzione difensiva comporta, quindi, un riesame della sentenza impugnata che esorbita dal controllo di legittimità.

19. Il terzo motivo è infondato.

20. Giova premettere che l’oggetto della doglianza è stata limitata al rapporto tra indennità supplementare, conseguente alla ingiustificatezza del licenziamento, e risarcimento del danno per violazione del patto di stabilità (e non anche rispetto alla indennità di preavviso).

21. Orbene, questa Sezione – con argomentazioni pienamente condivisibili – ha precisato la diversa funzione dei due istituti trovando la loro ratio in titoli diversi (in questi termini Cass. sent. n. 12248 del 20.5.2013) per cui non è applicabile l’istituto della compensatio lucri cum damno e non si verte in una ipotesi di duplicazione del risarcimento.

22. Relativamente al quarto motivo e quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, le denunziate violazioni di legge sono insussistenti, in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione delle fattispecie concrete in quelle astratte regolate dalle disposizioni di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (in questi termini, tra le altre, Cass. 26 giungo 2013 n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012 n. 3010).

23. In realtà i due motivi scrutinati sono essenzialmente intesi ad una sollecitazione della rivisitazione del merito della vicenda e alla contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011 n. 27197; Cass. 18 marzo 2011 n. 6288; Cass. 19 marzo 2009 n. 6694).

24. La Corte territoriale, poi, con motivazione logica, ha dato rilievo alla contestazione generica, da parte della società, che si era limitata ad obiettare testualmente “che qui in ogni caso si contesta”, sull’ammontare della retribuzione globale di fatto, di talchè il vizio denunciato è infondato.

25. Va, poi, osservato che l’omesso accertamento della lettera del 5.3.2007 non assume la natura di fatto decisivo perchè smentita dalla successiva missiva del 15.3.2007 ove la ricorrente veniva informata che le era stata riconosciuto nel marzo 2007 un bonus di Euro 20.000,00 per l’attività svolta nell’ultimo trimestre 2006. Sotto il profilo denunciato (art. 360 c.p.c., n. 5), per quanto sopra detto, la censura è inammissibile.

26. Per ciò che concerne, invece, l’utilizzazione di voci e parametri asseritamente non dovuti nel calcolo della retribuzione globale, si tratta di contestazioni sulla valutazione probatoria e sull’accertamento in fatto e non già in omissione di esame di fatti storici decisivi per cui è esclusa la ricorrenza del vizio denunciato ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile nel caso di specie ratione temporis.

27. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere respinto.

28. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei suddetti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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