Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29779 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24002-2018 proposto da:

P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato IGNAZIO GRECO;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPINA ALBERGHINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 427/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Catania con sentenza in data 23/2/2018 pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi N.G. e P.M.L. ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico di N.G. l’obbligo di corrispondere 200,00 Euro mensili all’ex-coniuge per contribuire al mantenimento del figlio C. nato il 1. maggiorenne ma non autosufficiente e convivente con la madre P.M.L. alla quale la Corte ha assegnato la casa coniugale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione P.M.L. affidato a due motivi. N.G. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 septies c.c., comma 4, degli artt. 147 e 148c.c., dell’art. 316 bisc.c., degli artt. 2727-2729 c.c., dell’art. 2697c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale, senza tener conto delle situazioni economiche delle parti, aveva previsto un obbligo di corrispondere 200,00 Euro mensili a carico del padre per contribuire al mantenimento del figlio C. nato il 1. mentre non aveva posto alcun assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio D.G. con lei convivente in quanto ritenuto autosufficiente per via dell’età (27 anni) mentre, al contrario, non risultava provato in alcun modo che il figlio D.G., benchè maggiorenne, avesse raggiunto la propria indipendenza economica.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice di merito omesso di considerare che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato depositato in data 18/4/2016 e che a quella data il figlio D.G. aveva 23 anni e pertanto, secondo il ragionamento della Corte, non poteva essere ritenuto autosufficiente al pari dell’altro figlio C..

Il ricorso proposto deve essere respinto: infatti la Corte ha motivato il proprio convincimento in ordine all’assegnazione della casa coniugale ed all’obbligo di pagamento dell’assegno di 200,00 Euro per il figlio C. stante la – qui non specificamente censurata – mancanza di autonomia economica del predetto, mentre la richiesta di assegno di mantenimento dell’altro figlio D.G., qui censurata, è stata rettamente ritenuta ingiustificata dal giudice di merito.

Non risulta in alcun modo dimostrato che D.G. non svolga alcuna attività lavorativa tale da renderlo indipendente economicamente anche parzialmente, e tantomeno risulta che egli abbia, in tutti i modi possibili e ragionevoli, cercato soluzioni lavorative consone ed adeguate alle sue attitudini ed aspirazioni.

In tal senso deve essere parzialmente modificata la motivazione del provvedimento impugnato, fermo il dispositivo sul punto, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4. Infatti recentemente questa Corte (Sez. 1-, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020) ha affermato che “II figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.

Alla luce del recente orientamento di questo Corte, e tenuto conto che le circostanze evidenziate nel secondo motivo di ricorso si mostrano prive di decisività, il rigetto del ricorso si impone, con compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità in considerazione della sopravvenienza del richiamato orientamento giurisprudenziale.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di processo esente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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