Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29778 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 29778 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 25102-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la
DIREZIONE AFFARI LEGALI DI POSTE ITALIANE,
rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO GALASSI,
2017

giusta delega in atti;
– ricorrente –

3814
contro

LOLLI GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ITALO CARLO FALBO 22,

presso lo studio

Data pubblicazione: 12/12/2017

dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 563/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’inammissibilità, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato DOMENICO PROCOPIO per delega verbale
Avvocato SERGIO GALASSO;
udito l’Avvocato ANGELO COLUCCI.

di ANCONA, depositata il 09/05/2012 R.G.N. 419/2011;

RG 25102/2012
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 9 maggio 2012, la Corte d’appello di Ancona dichiarava
inammissibile, per cessazione della materia del contendere, l’appello proposto da
Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva revocato il

pagamento, a titolo restitutorio in favore della predetta società, della somma di C
33.722,20 oltre accessori (siccome eccedente l’importo effettivamente dovuto
dalla seconda alla prima per risarcimento del danno, conseguente all’inefficacia
del licenziamento intimatole, in misura delle retribuzioni maturate dalla data di
licenziamento a quella di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro) e
condannato la società datrice al pagamento, in favore della propria dipendente
Gabriella Lolli, della somma di C 85.860,06 oltre accessori.
Con atto notificato il 6 novembre 2012, Poste Italiane s.p.a. ricorreva per
cassazione con tre motivi, cui resisteva la lavoratrice.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per
omessa pronuncia sulla domanda di esatta determinazione della data finale di
maturazione delle mensilità retributive liquidate a titolo risarcitorio alla
lavoratrice, erroneamente riconosciute anche in data successiva (fino all’il
ottobre 2010) a quella del 31 dicembre 2001 (di intimazione del licenziamento
successivamente dichiarato legittimo) ovvero del 18 dicembre 2002 (di
raggiungimento dell’età pensionabile) o ancora del 10 gennaio 2006 (di
comunicazione del recesso), sull’erroneo assunto di una ravvisata cessazione
della materia del contendere .
2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 1362 c.c., per erronea
interpretazione dell’accordo tra le parti in data 8 marzo 2011, in funzione di mera
concertazione di esecuzione provvisoria della regolazione delle reciproche partite
di dare e avere in esito ai provvedimenti giudiziali tra le parti medesime e

decreto del Tribunale di Ascoli Piceno di ingiunzione a Gabriella Lolli del

RG 25102/2012

anteriore alla proposizione dell’impugnazione, invece inteso, in contrasto con
l’effettiva volontà delle parti, come definitiva conciliazione della controversia.
3. Con il terzo, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione sul fatto decisivo e controverso dell’accertamento del corretto

4. Nel rispetto dell’ordine logico-giuridico delle questioni poste, occorre avviare
l’esame dal secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1362 c.c., per
erronea interpretazione dell’accordo tra le parti in data 8 marzo 2011.
4.1. Esso è fondato.
4.2. Reputa questa Corte che l’accordo tra le parti sia ben sindacabile in sede di
legittimità, nonostante la sua interpretazione sia riservata al giudice di merito,
essendo sempre fatto salvo il controllo in ordine alla violazione dei canoni di
ermeneutica contrattuale ovvero all’esistenza di vizi di motivazione (Cass. 4
maggio 2009, n. 10232; Cass. 18 aprile 2008, n. 10218; Cass. 7 settembre
2005, n. 17817; Cass. 2 marzo 2004, n. 4261).
E nel caso di specie sussiste la denunciata violazione dei canoni di ermeneutica
contrattuale, in particolare previsti dall’art. 1362 c.c., sotto il profilo dell’effettiva
intenzione delle parti e dall’art. 1366 c.c., sotto quello del principio di
affidamento, nel rispetto della volontà delle parti medesime di una mera
estinzione del debito allo stato complessivamente risultante dai provvedimenti
giudiziari emessi tra le parti: con particolare attenzione ad una lettura del
carattere prioritario dell’elemento letterale non in senso assoluto, atteso che il
richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di
estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo
dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa
volontà dei contraenti (Cass. 28 giugno 2017, n. 16181).
4.3. Ebbene, la lettura dell’accordo in data 8 marzo 2011 (integralmente
trascritto a pg. 4 del ricorso) rivela chiaramente la volontà delle parti di operare
una composizione delle reciproche partite di dare e avere in riferimento
all’esecuzione delle statuizioni delle sentenze specificamente menzionate,

periodo di pagamento delle retribuzioni dovute alla lavoratrice.

RG 25102/2012
nell’interesse della società datrice di recupero delle somme dovutele, tuttavia
inferiori a quelle di cui, in base alla sentenza oggetto dell’impugnazione in
questione, invece debitrice. Da qui appunto la proposta,

“in alternativa al

predetto pagamento” da ricevere, del pagamento in favore della lavoratrice poi

predetta sentenza poi impugnata.
4.4. Ed infatti, l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi
dell’art. 329 c.p.c. è configurabile solo anteriormente alla proposizione del
gravame (come appunto nel caso di specie per la conclusione dell’accordo il 8
marzo 2011 e la proposizione dell’appello il 12 agosto 2011), giacché
successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa
all’impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge.
Essa consiste, come noto, nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella
manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la
quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest’ultimo caso,
l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto
in essere atti dai quali sia possibile desumere in maniera precisa ed univoca il
proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, per l’assoluta
incompatibilità degli atti stessi con la volontà di avvalersi dell’impugnazione; con
la conseguenza che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado
favorevole, anche quando la riserva d’impugnazione non venga resa nota, non
comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione, trattandosi di
un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare
le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (Cass.
29 maggio 2012, n. 8537; Cass. 11 luglio 2012, n. 11769; Cass. 30 novembre
2012, n. 21385; Cass. 14 gennaio 2013, n. 698).
5. Anche il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa
pronuncia sulla domanda di esatta determinazione della data finale di
maturazione delle mensilità retributive liquidate a titolo risarcitorio alla
lavoratrice, è fondato.

eseguito: senza alcuna manifestazione di acquiescenza, neppure tacita, alla

RG 25102/2012
5.1. In considerazione della pronuncia di cessazione della materia del contendere,
sul presupposto di una conciliazione della controversia tra le parti erroneamente
supposta, la Corte territoriale ha così omesso la pronuncia del provvedimento
richiesto, in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, relativo all’esatta

liquidate a titolo risarcitorio alla lavoratrice.
Ed il giudice è pertanto venuto meno al proprio dovere di pronunciare su tutta la
domanda, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (Cass. 2 marzo 2016, n. 4120; Cass. 20
febbraio 2015, n. 3417): vizio pure correttamente denunciato, con l’illustrazione
del carattere decisivo della prospettata violazione (Cass. 2 agosto 2016, n.
16102).
6. Il terzo motivo, relativo ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
sul fatto decisivo e controverso dell’accertamento del corretto periodo di
pagamento delle retribuzioni dovute alla lavoratrice, è infine assorbito.
7. Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’accoglimento dei
primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, con la cassazione della sentenza e
rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d’appello di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese
del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017

Il consiglie

st.

Il Presidente

determinazione della data finale di maturazione delle mensilità retributive

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA