Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29777 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 29/12/2020), n.29777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26179-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE OLIVIERI;

– ricorrente –

contro

D.D.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 933/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

N1ARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – B.M. ricorre per tre mezzi, nei confronti di D.D.M., contro la sentenza del 23 maggio 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ha in breve ritenuto la Corte territoriale che, considerata la soggezione del procedimento al rito camerale, l’appello era stato proposto con citazione anzichè con ricorso, citazione depositata tardivamente oltre lo spirare del termine normativamente fissato per la proposizione, mediante deposito, del ricorso in appello.

2. D.D.M. non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Art. 360, comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e successive modifiche ed integrazioni”. Si invoca l’autorità di alcune pronunce di questa Corte secondo cui l’appello, ove concernente capi di impugnativa estranei alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dall’assegno divorzile, andrebbe proposto con citazione, e non con ricorso.

Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Art. 360, comma 1, n. 3, per violazione e/o fa1sa applicazione di norme di diritto e successive modifiche ed integrazioni”. Si censura la condanna alle spese ed il raddoppio del contributo unificato, in conseguenza dell’erroneità della decisione adottata dal giudice d’appello, secondo quanto prospettato nel primo motivo.

Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: “Art. 360, comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e successive modifiche ed integrazioni”. Si evidenzia “per motivi di opportunità” che la sentenza di primo grado era stata notificata da ufficiale giudiziario operante presso il Tribunale di Teramo e non presso la Corte d’appello dell’Aquila.

Ritenuto che:

4. – Non può essere accolta l’istanza di differimento spiegata dal difensore di parte ricorrente, per essere impegnato in un processo penale, essendo il ricorso chiamato ad adunanza camerale non partecipata, sicchè non è prevista la sua presenza.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. A parte il fatto che la ricorrente richiama la sentenza di appello “da intendersi integralmente riportata e trascritta” e, a quanto par di capire, l’esposizione del suo atto di appello, anch’essa “da intendersi integralmente riportata e trascritta” (pagina 2 del ricorso), nonchè il contenuto della sentenza di primo grado, nuovamente “da intendersi integralmente riportato e trascritto”, sicchè non riesce ad intendersi, dalla lettura del ricorso, quale fosse in effetti lo specifico dipanarsi della vicenda processuale, in simultanea violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, tanto più che detti atti non sono neppure localizzati; a parte il fatto che tutti e tre i motivi sono svolti sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ma non si sa quali siano tali norme, non menzionate nello svolgimento delle censure, salva la citazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107; a parte il fatto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, dal momento che il giudice di merito ha deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10 agosto 2007, n. 17645; Cass. 10 settembre 2014, n. 19002); a parte tutto questo, è appena il caso di osservare che il primo motivo è inammissibile perchè il principio di diritto affermato da Cass. 29 dicembre 2011, n. 29867, non è pertinente al caso in esame.

La decisione menzionata è così massimata: “L’appello, che involga capi della decisione estranei (nella specie risarcimento del danno per le ripetute inadempienze) alla domanda principale di cessa pione degli effetti civili del matrimonio ed a quella accessoria di determinazione dell’assegno divorzile, è ben proposto con atto di citazione, prevalendo, in tale ipotesi, le regole del contezioso ordinario su quelle camerali, per le più ampie garanzie del contraddittorio e di difesa consentite dal dibattito in udienza”. Essa concerne il caso della proposizione dell’appello in causa avente ad oggetto “anche domande soggette al rito ordinario, prevalente su quello camerale divorzile, in applicazione dell’art. 40 c.p.c.” (così in motivazione), e si fonda su alcuni precedenti il cui capostipite è costituito da Cass. 19 aprile 1995, n. 4395 (cui è sostanzialmente conforme Cass. 29 maggio 1996, n. 4987, non massimata, in tema di cumulabilità delle domande di separazione personale e di scioglimento della comunione legale), secondo cui: “L’appello contro la sentenza che abbia pronunciato congiuntamente su cause di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12 (come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8), soggette al rito camerale, e su altre domande soggette al rito ordinario deve svolgersi, in relazione a tutte le domande, col rito ordinario” (diversa è invece la fattispecie esaminata da Cass. 28 marzo 1994, n. 3002, pure richiamata nella pronuncia invocata dalla ricorrente).

Ma nel caso in esame non vi era un cumulo di domande eterogenee astrattamente suscettibili di determinare l’applicazione dell’art. 40 c.p.c., bensì la proposizione delle tipiche domande concernenti l’affidamento dei figli che di necessità si innestano nei procedimenti di separazione-divorzio. Sicchè è fuor di luogo l’assunto della ricorrente secondo cui l’appello sarebbe stato soggetto al rito ordinario poichè “nell’atto di appello veniva di fatto e in diritto chiesto di rimettere la causa in istruttoria onde consentire alla signora B. di poter recuperare ed intensificare il rapporto con i figli nonchè procedersi alla nomina di una consulenza psicologica CTP sulle persone dei minori inoltre si chiedeva di confermare l’affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso l’abitazione della madre e/o casa coniugale e in via subordinata disporre l’affido esclusivo dei figli in proprio favore presso l’abitazione coniugale”.

4.2. – Il secondo motivo è in realtà un non-motivo, giacchè formulato come mera conseguenza del primo. E quindi è anch’esso inammissibile.

4.3. Il terzo motivo è parimenti un non-motivo, poichè formulato per, peraltro incomprensibili, motivi di opportunità. In ogni caso il motivo è inammissibile perchè nuovo, non essendo menzionato nella sentenza impugnata, ed è inammissibile per il già considerato difetto di autosufficienza. Dopodichè il motivo è anche manifestamente infondato, poichè la competenza territoriale dell’ufficiale giudiziario è disciplinata dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 106 e 107, secondo il quale, per un verso, egli compie gli atti del proprio ministero nell’ambito territoriale dell’ufficio al quale è addetto, e, per altro verso, al di fuori di tale ambito territoriale può eseguire la notificazione a mezzo del servizio postale, sempre che abbia ad oggetto atti processuali relativi ad affari di competenza del giudice della sede cui è addetto: come accaduto, evidentemente, nel caso in esame in cui l’ufficiale giudiziario di Teramo ha notificato una sentenza del Tribunale di Teramo.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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