Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29777 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29777
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 21,
presso lo studio dell’avvocato VAGLIO MAURO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 30562/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 07/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato VAGLIO Mauro, difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha accolto l’opposizione proposta il 23 luglio 2003 da R.M. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Roma gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria, per la violazione di norme in materia di esercizio di attività commerciale; ha compensato tra le parti le spese di giudizio.
R.M. ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Il Prefetto di Roma non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.
Con il primo motivo di ricorso R.M. lamenta che il giudice a quo non ha dato alcuna giustificazione della propria decisione di compensazione delle spese di giudizio.
La doglianza risulta fondata, alla luce del principio – dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi – secondo cui in controversia soggetta alla disciplina dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla modifica introdotta con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento giudiziale di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite per “giusti motivi” deve dare conto della relativa statuizione o mediante argomenti specificamente riferiti a questa ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione del merito, si risolvono in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare anche l’adottata determinazione sulle spese (Cass. s.u. 30 luglio 2008 n. 20598). Nessuna adeguata spiegazione della decisione adottata in ordine alle spese di giudizio è contenuta nella sentenza impugnata, nella quale il Giudice di pace si è limitato in proposito a richiamare genericamente motivi di opportunità ed equità, nè dal contesto del provvedimento emergono elementi idonei a motivare, sia pure indirettamente, la pronuncia di cui si tratta.
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui R.M. deduce che la compensazione delle spese di giudizio si è risolta sostanzialmente in un diniego di giustizia in suo danno.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altro Giudice di pace di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011