Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29777 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 19/11/2018), n.29777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6040/2014 proposto da:

B.G.G., R.F.,

R.M.T., V.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE

ACACIE 13 (c/o CENTRO CAF), presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

DI GENIO, rappresenti e difesi dall’avvocato FELICE AMATO, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1078/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/09/2013 R.G.N. 1837/2012 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n. 1078/2013, la Corte d’Appello di Salerno respingeva gli appelli, poi riuniti, proposti da B.G.G. e tre litisconsorti avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva riconosciuto la sussistenza dei loro rapporti di lavoro subordinato agricolo, intercorsi con l’azienda agricola Sica Carmine nell’anno 2005, condannando l’Inps al pagamento delle spese processuali nei giudizi riuniti, determinandone complessivamente l’importo in Euro 2720,00 di cui Euro 730 per onorario.

A fondamento della decisione la Corte d’Appello, premesso che il giudizio d’appello verteva solo sulla quantificazione delle spese di lite, ciascuno dei lavoratori aveva proposto distinti appelli, poi riuniti, dolendosi della quantificazione delle spese di lite determinate in Euro 2549,25; l’Inps spiegava altrettanti appelli incidentali evidenziando che il proprio comportamento difensivo fosse stato del tutto legittimo e finanche doveroso alla luce di più circostanze indicative dell’instaurazione di fittizi rapporti di lavoro da parte dell’azienda agricola La Speranza; andava applicato della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, che aveva introdotto l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione per i procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore e non potesse invece applicarsi l’attuale formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, il quale si applicava solo ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009; affermava, in conclusione, che sussistessero indubbiamente giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado in quanto il comportamento dell’Inps, che aveva proceduto all’annullamento di tutti i rapporti di lavoro relativi all’azienda agricola La Speranza, era doveroso avendo agito in adempimento l’una specifica previsione normativa sorretta da motivi di pubblico interesse in quanto volta a tutelare le risorse pubbliche destinate ai fini previdenziali rispetto a comportamenti fraudolenti tesi ad eroderle ed a sottrarle ai soggetti bisognosi destinatari della tutela ex art. 38 Cost.. Inoltre, per gli stessi motivi, nonchè in considerazione dell’esito del giudizio e delle oscillazioni della medesima Corte sulle tematiche trattate, la Corte dell’Appello compensava per intero le spese del giudizio di secondo grado.

Per tali motivi, la Corte salernitana accoglieva gli appelli incidentali dell’Inps, compensava per intero le spese del giudizio di primo grado, confermando per il resto la sentenza appellata, e disponeva la compensazione per intero delle spese del giudizio di appello.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i quattro lavoratori affidando le proprie censure ad un motivo con il quale impugnano il capo della pronuncia sulle spese; l’INPS ha resistito con controricorso; i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; violazione del principio che la decisione va presa iuxta alligata et probata in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. A sostegno del motivo i ricorrenti hanno dedotto che il loro rapporto di lavoro non fosse stato mai toccato dagli accertamenti ispettivi condotti da parte dei funzionari INPS, che avevano riguardato una diversa azienda agricola; non era vero perciò quanto affermato dalla Corte salernitana la quale aveva poggiato la sua decisione di compensare le spese processuali del doppio grado su fatti riguardanti l’azienda agricola La Speranza e non l’azienda agricola Sica Carmine dove essi avevano lavorato.

2.- Il ricorso è fondato, dovendo essere chiarito in premessa che il potere giudiziale di disporre la compensazione delle spese era regolato nel caso in esame dall’art. 92 c.p.c., come riscritto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006) in quanto il ricorso introduttivo della lite era stato depositato il 17.7.2009; pertanto, in mancanza di reciproca soccombenza, il potere di compensare le spese era subordinato all’esistenza di “giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione”; non poteva applicarsi invece nè la normativa codicistica precedente, la quale non richiedeva di indicare specificamente i giusti motivi nella motivazione (su cui S.U. n. 20598 del 30 luglio 2008); nè la normativa successiva (introdotta dalla legge 69/2009 a decorrere dal 4.7.2009) la quale prevedeva che il medesimo potere fosse subordinato all’esistenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” (prima della ulteriore modifica intervenuta con D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, secondo cui la compensazione è possibile, in mancanza di reciproca soccombenza, solo “nel caso di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”).

3.- Inoltre, va ricordato, che nel caso di specie l’esito del giudizio di primo era stato totalmente vittorioso per i lavoratori e non ricorreva reciproca soccombenza; mentre i giusti motivi, necessari per poter derogare al principio di soccombenza e disporre la compensazione delle spese in favore dell’INPS, non potevano farsi discendere dagli esiti di ispezioni amministrative perchè tali atti stragiudiziali neppure riguardavano i rapporti di lavoro in oggetto svolti alle dipendenze dell’azienda agricola S.C., la quale in questo giudizio non risulta essere stato oggetto di accertamenti ispettivi.

Pertanto non trova alcuna giustificazione la tesi accolta dalla sentenza impugnata secondo cui una parte dei rapporti di lavoro dell’azienda S.C. fossero inesistenti o irregolari e pertanto l’Inps fosse tenuto ad annullare tutti i rapporti di lavoro; dato che la giustificazione di tale assunto è del tutto infondata laddove richiama accertamenti ispettivi che si riferiscono in realtà ad un’altra impresa (come peraltro dimostrato anche dalle visure camerali allegate in ricorso); ed è pure errata in diritto dal momento che le specifiche determinazioni assunte dall’INPS nei riguardi dei ricorrenti si sono comunque rivelate prive di fondamento; onde i lavoratori vittoriosi in giudizio non potevano subire effetti pregiudizievoli, nella regolazione del regime delle spese processuali, agli effetti dell’art. 92 c.p.c., dai comportamenti illeciti tenuti da, datore di lavoro nei confronti dell’INPS in relazione a differenti lavoratori.

Pertanto, la decisione assunta in proposito con la sentenza impugnata risulta sfornita di qualsiasi fondamento, non potendo nemmeno intuirsi sulla base di quale presupposto l’INPS abbia adottato il provvedimento di cancellazione nei confronti dei ricorrenti; l’esito finale della lite doveva invece comportare il pagamento delle spese processuali in base al principio di causalità e soccombenza ex art. 91 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la compensazione ex art. 92 c.p.c..

4.- Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di accogliere il ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito con la liquidazione in favore dei ricorrenti delle spese processuali relative a ciascun grado di giudizio nella misura complessiva di cui al dispositivo, tenuto conto delle tariffe di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, posto che in base all’orientamento affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 17405/2012) “In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata”.

5.- Deve essere inoltre affermato che, ai fini della quantificazione delle spese processuali, il valore delle cause aventi ad oggetto un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato non può ritenersi indeterminabile posto che invece esso va rapportato nel massimo a quello di una annualità di rapporto.

6.- L’istanza di distrazione a favore dell’Avv. Tommaso Amato, contenuta nella memoria ex art. 384 c.p.c., presentata dalla Avv. Felice Amato, non può essere accolta in quanto non proviene dallo stesso procuratore beneficiario; mentre l’avv. Felice Amato ha dichiarato di voler rinunciare alla distrazione precedentemente richiesta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida le spese del 1 grado nella stessa misura indicata dal tribunale di Salerno, le spese del 2 grado in Euro 800 per compensi professionali, le spese del presente giudizio di legittimità in Euro 900, il tutto oltre Euro 200 per esborsi per ciascun grado di giudizio, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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