Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29777 del 12/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 29777 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA
sul ricorso 28823-2015 proposto da:
SOIAT FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FASANA 16, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO
CARMINE RAO, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3533

LORO

PIANA

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO I , che la rappresenta

Data pubblicazione: 12/12/2017

e difende unitamente all’avvocato ANNA MARIA CORNA,
PAOLO ZUCCHINALI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4677/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2015 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato RAO ROSARIO CARMINE;
udito l’Avvocato MANDARA ALFONSO per delega orale
Avvocato TRIFIRO’ SALVATORE.

4836/2013;

FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 3 giugno 2015, la Corte d’Appello di Roma,
confermava la decisione resa dal Tribunale dì Roma e rigettava la
domanda proposta da Francesco Soiat nei confronti della Loro Piana
S.p.A., avente ad oggetto avente ad oggetto la declaratoria di

consistite nell’applicazione di sconti non autorizzati e comunque per
l’omesso controllo sulle operazioni effettuate a lui facente capo in
qualità di responsabile del punto vendita, con applicazione del regime di
tutela reale.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
infondate le eccezioni proposte dalla società appellata in relazione
all’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi ex art. 434 c.p.c
nonché con riferimento all’art. 436 c.p.c., infondate le eccezioni
dell’appellante relative alla genericità, tardività ed immutabilità della
contestazione, né configurabile la violazione del principio del “ne bis in
idem” o la tardività dell’irrogazione della sanzione, di contro provati tutti
gli addebiti mossi ed irrilevante la scarsa entità del danno subito dalla
Società.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Soiat, affidando
l’impugnazione a quattro motivi cui resiste, con controricorso, la
Società. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa
applicazione degli artt. 132, n. 4, e 111 Cost., 115 e 116 c.p.c, 118
disp. att. c.p.c., 232, 244 e 421 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., 7 I. n.
300/1970, 2119 c.c., 24 e 111 Cost., I. n. 604/1966, art. 2119 c.c. e 18
I. n. 300/1970 nonché la nullità della sentenza impugnata, lamenta la
non conformità a diritto della pronunzia di rigetto resa dalla Corte
territoriale in ordine alle eccezioni relative alla genericità, immutabilità e
tardività della contestazione nonché all’inosservanza delle regole sul
procedimento disciplinare.

illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per irregolarità

Il difetto di motivazione è dedotto nel secondo motivo in relazione
all’omessa considerazione da parte della Corte territoriale della
tempestiva e specifica contestazione delle allegazioni in fatto di cui alla
memoria con riconvenzionale della Società.
La nullità della sentenza impugnata e la violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 c.p.c. è predicata nel terzo motivo in ordine all’omessa

di mezzi istruttori.
Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa
applicazione dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002 e dell’art.
132, n. 4 Cost., si deduce la non conformità a diritto della mancata
esenzione dal contributo unificato.
I primi tre motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono qui
trattarsi congiuntamente, devono ritenersi, inammissibili, prima ancora
che infondati, risolvendosi le censure mosse nel riproporre in questa
sede i rilievi posti a base delle eccezioni già sottoposte al vaglio della
Corte territoriale, senza farsi carico di confutare sul piano logico e
giuridico le diffuse argomentazioni – attinte da un accertamento
istruttorio, che, contrariamente a quanto qui sostenuto dal ricorrente,
appare con tutta evidenza tener conto di quanto contestato, risultando
perciò esaustivo, così da rendere ineccepibile l’implicita esclusione della
richiesta integrazione probatoria – in base alle quali la Corte medesima
aveva puntualmente motivato il rigetto di ciascuna di esse.
Infondato, di contro, risulta il quarto motivo, atteso che, quella che
nello stesso dispositivo emesso dalla Corte territoriale risulta essere una
mera presa d’atto della sussistenza delle condizioni oggettive
legittimanti il raddoppio del contributo unificato, non competendo alla
Corte alcuna decisione sul punto, è comunque subordinata alla verifica
della sussistenza dei requisiti soggettivi di esenzione dal versamento del
medesimo.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

pronunzia sulla domanda, riproposta in sede di appello, dell’assunzione

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,
00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al
15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2017.

Punionario Giudiziario
tt. Giovanni
Ot/tIfte4 l. ;

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CORTE SUPREMA DI CASSAMO4

IV Sezione IMIIIIK,41,4,wo

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

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