Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29776 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato LUPONIO ENNIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRANDINA STEFANO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PESARO URBINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 743/2005 del GIUDICE DI PACE di PESARO,

depositata il 07/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del. Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l’opposizione proposta da V.A. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui l’Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di 13.632,42 Euro, per aver emesso tre assegni bancari senza autorizzazione del trattario e due senza provvista.

V.A. ha proposto ricorso per cassazione, in base a sei motivi, poi illustrati anche con memoria. L’Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Con i primi tre motivi di ricorso V.A. lamenta che con la sentenza impugnata non si è provveduto – o lo si è fatto con motivazione del tutto carente – sulla contestazione che egli aveva mosso circa l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto contenente indicazioni insufficienti a individuare le violazioni in questione, per la mancanza di indicazioni circa i tempi, i luoghi, i singoli titoli e gli importi.

La censura è infondata, poichè il Giudice di pace non ha omesso di prendere in esame la deduzione di cui si tratta e ha dato conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni per le quali l’ha disattesa, osservando che il provvedimento richiamava puntualmente i precedenti atti di contestazione delle violazioni.

Con il quarto e il quinto motivo di ricorso V.A. si duole dell’omesso esame, da parte del Giudice di pace, dell’eccezione di nullità delle notificazioni degli atti di contestazione suddetti:

nullità che non era rilevabile dal contenuto dell’ordinanza ingiunzione e quindi non poteva essere fatta valere, se non dopo che gli atti stessi erano stati prodotti dall’Ufficio territoriale del Governo.

Neppure questa doglianza può essere accolta, poichè non è consentito, nel corso delle cause in materia di sanzioni amministrative, formulare motivi di opposizione ulteriori rispetto a quelli fatti valere con l’atto introduttivo del giudizio, il cui contenuto delinea definitivamente l’ambito della causa petendi e quindi della materia del contendere (cfr., per tutte, Cass. 16 aprile 2010 n. 9178).

Con il sesto motivo di ricorso V.A. sostiene che il Giudice di pace ha erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione dell’infrazione, il cui dies a quo avrebbe dovuto essere individuato nelle date di emissione degli assegni.

L’assunto non è condivisibile, poichè contrasta con il principio – al quale la sentenza impugnata si è uniformata e da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi – costantemente enunciato da questa Corte in materia di reati depenalizzato e trasformati in violazioni amministrative: La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.);

tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall’autorità giudiziaria a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 41 poichè solo dopo tale ricevimento l’amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 19 dicembre 2003 n. 19529).

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, che si liquidano in 1.200,00 Euro.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, liquidati in 1.200,00 Euro.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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