Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29776 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 19/11/2018), n.29776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9047/2013 proposto da:

M.F., F.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PROPERZIO 27, presso lo studio dell’avvocato ROSARINA

PAPASODARO, rappresentati e difesi dagli avvocati GEROLAMO ASTENGO,

GIOVANNI PIETRO SANNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

e contro

MA.FA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 206/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/04/2012 R.G.N. 198/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Genova, confermando la pronuncia di prime cure, ha rigettato la domanda di M.F. e F.R., dipendenti dell’Agenzia delle Entrate della Liguria, con la quale gli stessi, deducendo plurime irregolarità nello svolgimento della procedura selettiva a n. 2088 posti (di cui n. 67 assegnati alla Liguria) per il passaggio all’interno dell’area amministrativo-tributaria dalla posizione C1 alla posizione C2, bandita con provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate n. 97393 del 2004, avevano domandato: a) il declassamento dei candidati privi dei requisiti necessari; b) la condanna al riconoscimento in capo agli stessi appellanti della qualifica C2 dalla data dell’1 luglio 2005 e non già da quella dell’1 gennaio 2007 corrispondente al successivo scorrimento della graduatoria; e) il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale e, quindi, alle differenze retributive e contributive nel frattempo maturate; d) il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi anche in via equitativa;

la Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova delle irregolarità denunciate dagli appellanti, in particolare con riferimento alla violazione delle disposizioni in tema di incompatibilità dei membri della commissione rispetto a taluni dei candidati (p. 10 e 11); ha poi accertato l’assenza dei vizi contestati con riferimento alla documentazione che avrebbe dovuto attestare l’effettivo espletamento del percorso formativo oggetto del corso-concorso;

ha affermato che dalla lettura integrata del bando e dei provvedimenti integrativi che avevano disciplinato il concreto svolgimento del percorso formativo, nessuna critica poteva muoversi all’operato dell’amministrazione, e che, seppure fossero stati rilevati vizi nelle attestazioni dei candidati, questi non avrebbero inciso sulla regolarità della procedura, atteso che gli unici due momenti in senso proprio selettivi erano rappresentati dall’iniziale valutazione dei titoli e dal giudizio finale sulla tesina e sulla prova orale (p. 12);

erano, di conseguenza, irrilevanti le modalità soggettive di formazione dei candidati rispetto al valido accesso al colloquio finale, così come confermato anche dalle successive disposizioni integrative del bando di concorso, rappresentando, il momento formativo, un passaggio disposto a tutela degli stessi candidati, rivolto a garantire agli stessi pari opportunità formative ai fini della partecipazione alla procedura di selezione;

ai fini del valido accesso al colloquio finale nessun altro obbligo era posto a carico dei partecipanti se non quello di inviare la tesina nei termini stabiliti dal bando;

in ogni caso, oltre che irrilevanti, le doglianze degli appellanti erano altresì tardive, trattandosi di documentazione, quella prodotta in appello, di cui gli stessi appellanti avevano riconosciuto di aver avuto disponibilità anche prima dell’inizio del giudizio di primo grado;

per là cassazione della pronuncia ricorrono M.F. e F.R. con due motivi;

l’Agenzia delle Entrate resiste con tempestivo controricorso, mentre il candidato ma.fa. rimane intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i ricorrenti deducono “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2; censurano la pronuncia per aver erroneamente omesso di provvedere sulla parte della domanda introduttiva concernente la ripetizione della procedura selettiva, che sarebbe stata implicitamente contenuta nella richiesta di adozione di tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna a tutela del diritto dei ricorrenti a vedersi assegnato il posto messo a concorso nell’ordine di graduatoria loro spettante;

la censura contesta alla Corte d’Appello di aver aderito a un approccio puramente formalistico, consistito nel l’aver ritenuto la domanda di ripetizione delle operazioni concorsuali esclusa dall’azione costitutiva e di condanna tendente ad ottenere – mediante annullamento degli eventuali atti illegittimi – il riconoscimento del diritto al posto e alla qualifica mediante scorrimento della graduatoria; trattandosi di un concorso interno, su cui il Tar Liguria, con sentenza n. 1347 del 2007, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, il Giudice Ordinario, ben avrebbe potuto imporre all’amministrazione la ripetizione delle operazioni concorsuali;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestano “Violazione del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 4 e dell’art. 7 del Bando di Corso-concorso per il passaggio all’interno dell’Area C, amministrativo-tributaria, da C1 a C2 per n 2088 posti per l’anno 2004, approvato con atto del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 97393 del 2004, come specificato con atto del Direttore Centrale del Personale prot. n. 2006/159183 del 23 ottobre 2006 e con atto del Capo Ufficio Formazione della Direzione Regionale della Liguria prot. n. 36183 del 2006 del 27 ottobre 2006, in relazione alla violazione dell’art. 1366 c.c. e dell’art. 97 Cost. e dei principi in materia di concorsi pubblici”; la Corte territoriale avrebbe male interpretato le norme del bando di concorso e i successivi atti dirigenziali integrativi, disciplinanti le modalità di svolgimento del corso di formazione; quest’ultimo contemplava 72 ore di formazione a carico dei partecipanti, di cui 40 ore da effettuarsi durante l’orario di servizio e 32 ore al di fuori dell’attività e della sede di servizio a scelta del candidato; avrebbero perciò errato i Giudici del merito nel ritenere, in primo grado, che sarebbe mancata la previsione di un obbligo di frequenza di un corso strutturato dall’amministrazione, e, in secondo grado, che il percorso formativo fosse stato previsto nell’esclusivo interesse dei concorrenti, di tal che la mancata o inesatta certificazione della corretta effettuazione dello stesso non si sarebbe riverberata sul processo di selezione;

il primo motivo di ricorso non merita accoglimento, in quanto esso disattende l’onere di deposito degli atti processuali sui quali si fonda il ricorso, sancito, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7;

nella specie i ricorrenti si limitano a trascrivere le conclusioni del ricorso in appello, ma omettono di produrre e di trascrivere il ricorso di primo grado (e nemmeno indicano la sede in cui il documento, prodotto, è rinvenibile) dal quale potersi dedurre che la domanda di ripetizione della selezione, considerata dalla Corte d’Appello domanda nuova, fosse stata già proposta davanti al Tribunale, in via autonoma rispetto alle domande di scorrimento della graduatoria e di assegnazione del posto, non potendo ritenersi la prima ricompresa implicitamente nelle altre, come sostenuto nell’atto difensivo (cfr. ex multis Sez. Un. n. 25038 del 2013);

del pari non merita accoglimento il secondo motivo, il quale difetta di autosufficienza, non essendo stati nè prodotti nè trascritti sia il bando di concorso, sia le successive determinazioni integrative su cui si fonda la legittimità delle asserite pretese di parte ricorrente;

questa Corte, con un orientamento ormai consolidato, ritiene che “…il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa…” (Così Cass. n. 18960 del 2017);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, nella misura indicata in dispositivo. Nulla spese nei confronti dell’intimato.

Si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, nei confronti della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500, oltre spese prenotate a debito. Nulla spese nei confronti della parte intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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