Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29775 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato CASSIANI MARCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PESARO URBINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 163/2005 del GIUDICE DI PACE di FANO,

depositata il 30/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Fano ha respinto l’opposizione proposta da O.G. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui l’Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di 4.544,00 Euro e quella accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per due anni, per aver emesso quattro assegni bancari senza provvista, quale amministratore della s.r.l. IGECO. O.G. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. L’Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Con i primi due motivi di ricorso O.G. lamenta che il Giudice di pace ha erroneamente ritenuto irrilevanti due decisive circostanze: l’emissione degli assegni in questione in nome della s.r.l. IGECO, alla quale soltanto poteva quindi essere attribuita la responsabilità, dovendosi invece escludere quella dei soci e degli amministratori; il sopravvenuto fallimento della stessa società, che avrebbe comunque impedito il pagamento dei titoli, anche se inizialmente fossero stati “coperti”.

Il primo di tali assunti è infondato, poichè si risolve in uno stravolgimento del sistema delineato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6 secondo cui della violazione risponde sempre la persona fisica che l’ha commessa, anche ove abbia agito in rappresentanza di una persona giuridica, la quale in tal caso è obbligata in solido con lo stesso autore dell’infrazione, con diritto di regresso verso costui.

Neppure si può aderire all’ulteriore tesi sostenuta dal ricorrente, in quanto un pagamento delle somme portate dagli assegni, successivamente alla loro emissione senza provvista, avrebbe potuto avere rilievo soltanto ai fini dell’applicazione dell’esimente prevista dalla L. 5 dicembre 1990, n. 386, art. 8: pagamento che ben avrebbe potuto essere effettuato personalmente da G. O., nonostante il fallimento della s.r.l. IGECO. Va disatteso, infine, anche il terzo motivo di ricorso, a causa dell’estrema sua genericità, dato che consiste nella semplice affermazione, in nessun modo argomentata, di omissioni o insufficienze da cui sarebbe affetta la motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l’Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino non ha svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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