Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29775 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 19/11/2018), n.29775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18687/2013 proposto da:

REGIONE CALABRIA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIULIO CESARE n.

61, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA TOSCANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO GULLO;

– ricorrente –

contro

T.G., (OMISSIS), G.O. (OMISSIS),

P.D. (OMISSIS), M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA BERENGARIO n. 10 int. 18, presso lo studio

dell’avvocato CURSARO ELIA, rappresentati e difesi dagli avvocati

GIUSEPPE AGRESTA e CONCETTA LEONE;

– controricorrenti –

e contro

V.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 91/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/02/2013 R.G.N. 940/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto l’appello di G.O., V.R., T.G., P.D. e M.G. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato inammissibili le domande, proposte con separati ricorsi poi riuniti, volte ad ottenere la condanna della Regione Calabria al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare relativo agli anni 2000/2001, durante i quali gli originari ricorrenti erano stati assegnati a lavori di pubblica utilità;

2. la Corte territoriale ha premesso che si era formato il giudicato sul capo della decisione relativo alla legittimazione passiva della Regione Calabria, perchè quest’ultima non aveva proposto impugnazione incidentale;

3. il giudice di appello ha poi ritenuto non condivisibili le conclusioni alle quali il Tribunale era pervenuto quanto alla assenza della necessaria domanda amministrativa perchè, al contrario, dalla produzione documentale emergeva che la richiesta era stata inoltrata ai Comuni presso i quali i lavoratori avevano prestato l’attività, tenuti, sulla base della convenzione stipulata con la Regione Calabria, a trasmettere a quest’ultima la documentazione necessaria per la quantificazione delle risorse da trasferire;

4. quanto al merito il giudice di appello, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto applicabile agli LPU la medesima disciplina dettata per gli LSU evidenziando che, trattandosi di specificazioni di una categoria unitaria, si estendono ai primi le disposizioni in tema di lavori socialmente utili;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Regione Calabria sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali hanno opposte difese G.O., T.G., P.D. e M.G. mentre è rimasta intimata V.R..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. l’eccezione di tardività del ricorso è infondata, in quanto l’atto è stato consegnato per la notifica all’Ufficio UNEP della Corte di Appello di Catanzaro il 19 luglio 2013, e, quindi, nel rispetto del termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, atteso che la sentenza impugnata era stata notificata alla Regione il 20 maggio 2013;

1.1. poichè la prima notifica, richiesta nel domicilio indicato nell’appello e nell’intestazione della sentenza, non è andata a buon fine, la ricorrente ha provveduto a richiederne la rinnovazione ed il 22 luglio 2013 l’atto è stato notificato mediante deposito presso la Cancelleria della Corte di Appello mentre il successivo 26 luglio 2013 è stato spedito a mezzo posta presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Vaiti, nominato procuratore domiciliatario, ubicato in (OMISSIS) e non in (OMISSIS), come indicato nel ricorso in appello;

1.2. è applicabile alla fattispecie il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè il processo notificatorio sia stato ripreso con immediatezza, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. (Cass. S.U. n. 14594/2016 e Cass. S.U. n. 17352/2009);

1.3. del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale in quanto finalizzato ad assicurare un più immediato ed agevole espletamento delle formalità di notificazione e di comunicazione, dopo aver statuito al comma 1 che “i procuratori i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati devono all’atto della costituzione del giudizio stesso eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso”, aggiunge che in difetto il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria;

1.4. le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire la perdurante vigenza del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, hanno precisato che la norma trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla Corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un Tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d’appello, ancorchè appartenente allo stesso distretto di quest’ultima, ed hanno aggiunto che solo a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25,esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria non opera qualora il difensore, adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di cassazione, abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass. S.U. n. 10143/2012);

1.5. dagli atti risulta che nel ricorso in appello gli avvocati Concetta Leone e Giuseppe Agresta non avevano indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata ed avevano eletto domicilio presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Vaito in luogo in cui quest’ultimo è risultato irreperibile, sicchè non può dubitarsi della piena validità della notificazione eseguita in cancelleria ai sensi del richiamato art. 82;

1.6. è, quindi, da detta notificazione, eseguita il 22 luglio 2013, che deve essere fatto decorrere il termine per la proposizione del controricorso, giacchè la richiesta di attivazione del procedimento notificatorio in due luoghi distinti, risultante dall’atto, non può equivalere a rinuncia della facoltà di avvalersi del domicilio ex lege, con la conseguenza che, qualora il perfezionamento per il destinatario risulti realizzato prima presso la cancelleria, chi figuri come destinatario della notificazione e riceva quella fatta presso il domicilio irrituale, è tenuto, potendo percepire che sono state fatte due notificazioni, a verificare se la prima risulti perfezionata antecedentemente, di modo che, in caso positivo, il termine per impugnare si intende decorso da essa (Cass. n. 11333/2015);

1.7. ne deriva che è inammissibile il controricorso notificato il 7 settembre 2013, quando già era decorso il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., spirato il 2 settembre 2013;

2. il primo motivo di ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – carenza di legittimazione passiva della Regione” e rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, nessun giudicato interno si era formato sulla questione della legittimazione, riproposta tempestivamente in grado di appello, perchè il Tribunale si era semplicemente limitato a dare atto dell’avvenuta assunzione da parte della Regione delle stesse funzioni dell’Inps e ciò aveva fatto al solo fine di estendere alla fattispecie il principio secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali il previo esperimento del procedimento amministrativo è condizione di ammissibilità della domanda;

3. con la seconda censura la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2(convertito con modificazioni in L. 13 maggio 1988, n. 153) e della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7” e rileva che il giudice d’appello, disattendendo le diverse conclusioni espresse dal Tribunale, erroneamente ha ritenuto che potesse essere qualificata domanda amministrativa l’istanza rivolta all’ente utilizzatore, priva dei necessari requisiti oggettivi e soggettivi;

4. il terzo motivo denuncia “omessa pronuncia su questione decisiva – questione di decadenza annuale del D.P.R. 34 1970 n. 639, ex art. 47 e succ. mod. – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” perchè la Corte territoriale non ha statuito sull’eccezione di decadenza tempestivamente formulata e riproposta in sede di gravame;

4.1. la ricorrente, premesso che la decadenza sostanziale è di ordine pubblico ed è rilevabile anche d’ufficio con il solo limite del giudicato, evidenzia che la stessa trova applicazione in tema di assegni familiari e, richiamate le deduzioni contenute nei ricorsi di primo grado, sottolinea che gli atti ritenuti dal giudice d’appello idonei ad integrare una valida domanda amministrativa erano stati inviati all’ente utilizzatore “in un periodo anteriore alla soglia di anni uno e giorni trecento che la natura pubblica ed indisponibile della decadenza in esame, impone per l’esercizio dell’azione giudiziaria”;

5. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni, perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 369 c.p.c., n. 6;

5.1. anche qualora venga dedotto, come nella specie, un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del fatto processuale, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità del motivo e, quindi, la trascrizione nel ricorso degli atti processuali, che non possono essere richiamati solo genericamente, accompagnata dalla specifica indicazione dei luoghi del processo in cui è possibile rinvenirli (Cass. 8.6.2016 n. 11738);

5.2. il primo motivo, nel censurare la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto formato il giudicato interno sulla legittimazione passiva della Regione, riporta nel ricorso solo uno stralcio minimo della pronuncia di primo grado, non sufficiente per valutare ex actis la fondatezza della doglianza, non trascrive la memoria difensiva, non fornisce indicazioni sull’allocazione degli atti nei fascicoli di parte o d’ufficio;

5.3. a soli fini di completezza, ferma l’inammissibilità della censura, osserva il Collegio che la legittimazione passiva della Regione Calabria è stata affermata da questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoghe, ha evidenziato che “il trasferimento delle risorse dal Fondo per l’occupazione – da cui l’Inps attingeva per l’erogazione del sussidio alla Regione Calabria, che ha determinato l’ammontare dell’assegno ed ha ricevuto per esso il finanziamento vincolato dallo Stato, impone di ritenere che sia proprio l’amministrazione regionale la destinataria della pretesa creditoria del lavoratore” (Cass. n. 17369/2017; Cass. n. 13595/2016; Cass. n. 6914/2016);

6. il secondo motivo è parimenti inammissibile perchè si duole dell’errata qualificazione di istanze inoltrate all’ente utilizzatore, senza riportarne nel ricorso il contenuto e senza assolvere l’onere imposto dall’art. 369 c.p.c., n. 6, in quanto i documenti sui quali la censura si incentra non sono stati prodotti in questa sede nè la ricorrente ha precisato da chi, quando, e con quali modalità gli stessi sono stati acquisiti agli atti;

6.1. la doglianza, inoltre, nella parte in cui insiste sulla necessità della domanda amministrativa, non coglie pienamente la ratio della decisione, perchè la Corte territoriale non ha escluso che la domanda amministrativa fosse necessaria, bensì ha compiuto un accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, ed ha evidenziato che la richiesta di pagamento degli assegni familiari risultava inoltrata dagli appellanti e che la Regione, a sua volta, aveva sollecitato gli enti utilizzatori a trasmettere l’elenco dei lavoratori che “potrebbero usufruire dell’assegno di famiglia indicando per ciascuno l’importo spettante secondo la normativa vigente”;

7. anche il terzo motivo, con il quale la Regione si duole della mancata pronuncia sulla questione, ritenuta decisiva, della decadenza, non fornisce alla Corte i dati necessari per valutare la decisività dell’eccezione (cfr. Cass. n. 21083/2014 in tema di omessa pronuncia sull’eccepita prescrizione), poichè la ricorrente si limita, tra l’altro senza assolvere al più volte richiamato onere imposto dall’art. 369 c.p.c., n. 4, a trascrivere gli atti di appello e solo un breve stralcio della memoria difensiva, ma non riporta nel ricorso il contenuto dei documenti e degli atti processuali che, valutati nella loro successione cronologica, dovrebbero consentire di ritenere maturata l’eccepita decadenza;

8. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in considerazione della tardività del controricorso e dell’assenza di ulteriore attività difensiva;

8.1. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso ed il controricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA