Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29774 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. I, 29/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18322/2015 proposto da:

Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via

Bassano del Grappa n. 24, presso lo studio dell’avvocato Costa

Michele, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Beikircher Stephan, Bernardi Cristina, Segna Jutta, Von Guggenberg

Renate, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B.G.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via

A. Vallisneri n. 11, presso lo studio dell’avvocato Pacifici Chiara,

rappresentata e difesa dall’avvocato Egger Hanns, Wallnofer Gerda,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLZANO,

depositata il 11/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato Barrile Eugenio, con delega

scritta Avvocato Costa, che si riporta;

udito per il controricorrente l’Avvocato Pacifici Chiara con delega

scritta Avvocato Wallnofer, che si riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Provincia autonoma di Bolzano convenne in giudizio la Dott.ssa D.B.G. per ottenere la restituzione dell’importo che le era stato versato tra il 1987 e il 1991 a titolo di assegno di specializzazione medica, ai sensi della L.P. 3 gennaio 1986, n. 1. Sostenne che la D. non aveva adempiuto all’obbligo di comunicare la data dell’avvenuta conclusione della specializzazione e del conseguimento del titolo specialistico.

Nella resistenza della convenuta l’adito tribunale di Bolzano respinse la domanda poichè il credito restitutorio era da ritenere prescritto.

La sentenza veniva confermata dalla corte d’appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, sulla premessa che alla D. era stata concessa una borsa di studio sulla base di un concorso indetto con Delib. 30 dicembre 1986. La prestazione soggiungeva la corte – era stata regolata con una dichiarazione d’impegno in data 15-6-1988, con cui la D. si era obbligata a prestare per cinque anni la propria attività nel servizio sanitario della provincia. In essa era stato precisato che l’impegno era da ritenere “vincolante (..) entro un lasso di tempo di 10 anni dalla data del compimento della specializzazione”, che sarebbe stata “comunicata all’ufficio di formazione e aggiornamento del personale della sanità” sotto pena di restituzione fino al 70% della borsa di studio percepita (ovvero del 14 % in caso di ottemperanza solo parziale).

Ad avviso della corte d’appello il momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale era da collocare al 16-5-1991, data di adempimento dei requisiti di cui alla Legge sulla professione medica per l’esercizio della psichiatria e Neurologia, art. 5, comma 1. Al riguardo infatti riteneva che il periodo decennale di possibile svolgimento del servizio in una struttura altoatesina presupponesse “l’assolvimento della specializzazione”, “indipendentemente dall’avvenuta o meno iscrizione del medico nella lista dei medici austriaci o da altri eventi”; e accertava che sicuramente la D. aveva assolto la sua specializzazione il 16-5-1991 perchè ciò era stato confermato con nota del 28-5-1991 dell’ordine dei medici competente. Dopodichè, esaminando i documenti prodotti in giudizio, riteneva che nessun atto interruttivo della prescrizione, avente le caratteristiche dell’art. 1219 c.c., fosse stato notificato alla medesima prima del decorso del successivo decennio.

Per la cassazione della sentenza, depositata l’11-4-2015, la Provincia autonoma ha proposto ricorso in quattro motivi, illustrati da memoria.

La D. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Col primo motivo la provincia deduce la violazione del D.P.G.P n. 6 del 1988, art. unico nonchè degli artt. 2935,2941,2962 e 2963 c.c., del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 20 in ordine all’esatta determinazione del dies a quo della decorrenza del periodo prescrizione. Assume che il dies a quo si sarebbe dovuto individuare in coerenza con la diversa data (mai comunicata) di conseguimento della specializzazione, poichè solo tale conseguimento avrebbe consentito di esigere la prestazione del servizio quinquennale presso le strutture sanitarie.

Col secondo mezzo la ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., o in subordine per violazione dell’art. 2041 c.c.

Col terzo mezzo, sempre relativamente alla decorrenza del periodo prescrizionale, deduce la violazione degli artt. 2, 3 e 25 della direttiva 2005-36/EG del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Col quarto motivo, infine, lamenta la violazione dell’art. 2943 c.c., comma 4, a proposito dell’effetto interruttivo della prescrizione, che avrebbe in ogni caso dovuto attribuirsi alle note della provincia in data 8-7-2002 e 25-82009, chiaramente implicanti la volontà di recupero del contributo.

II. – Il primo motivo è fondato.

Devesi premettere che nella memoria della provincia di Bolzano sono riferiti principi che non è necessario evocare per risolvere la questione rilevante in questa sede.

La questione attiene invero al profilo della prescrizione.

III. – Nella sentenza d’appello è riportato il testo della dichiarazione del competente ordine dei medici in data 28-51991.

Si legge che l’ordine aveva attestato che la D. “in data 10/11/1984” aveva “conseguito il diploma di laurea” e che “il 16/5/1991” aveva altresì “adempiuto i requisiti i cui alla Legge sulla professione medica 1984, art. 5 comma 1 nella versione corrente per l’esercizio della professione medica in particolare di specialista in psichiatri e neurologia”.

Sempre dalla sentenza si evince che la D. aveva ottenuto la borsa di studio e si era impegnata “a prestare servizio per cinque anni nel servizio sanitario della Provincia autonoma di Bolzano”. L’impegno era stato indicato come “vincolante (..) entro un lasso di tempo di 10 anni dalla data del compimento della specializzazione” che – fu aggiunto – “viene comunicata all’Ufficio di formazione e aggiornamento del personale della sanità”: ciò sotto pena di restituzione – come detto – di parte dell’assegno in caso di inadempimento.

IV. – La deduzione della corte territoriale, per cui al fine indicato si sarebbe dovuto far riferimento all’assolvimento (in fatto) della specializzazione, da intendere come equivalente a ciò che era stato attestato nel documento dell’ordine dei medici, è del tutto immotivata.

Lo è in sè, poichè non si capisce su quale base logica l’assolvimento suddetto dovesse essere infine sganciato dal conseguimento del titolo di specializzazione. E lo è in correlazione con quanto ulteriormente affermato dalla stessa sentenza in altra parte della motivazione.

Invero si legge alla pag. 8 della sentenza (nella copia tradotta in italiano) che “il requisito di cui alla dichiarazione di impegno coincide con la data di conseguimento del titolo specialistico (..) indipendentemente dalla data di rilascio del certificato”.

Ora, di disparte che in tal modo la stessa corte d’appello ha recisamente negato (contraddicendosi) che fosse bastevole il mero fatto del possesso dei requisiti per la specializzazione, è risolutivo osservare che quella attestata dal ripetuto documento dell’ordine dei medici – dalla corte territoriale ritenuto probante non era (o comunque non è affermato esser) la data di conseguimento del titolo. Il che rende obiettivamente inidonea la giustificazione della decisione assunta in ordine al momento di decorrenza del periodo successivo, rilevante anche ai fini del conseguente calcolo della prescrizione decennale.

In altre parole, onde computare il decennio entro il quale la predetta avrebbe dovuto prestare il servizio in ambito territoriale si sarebbe dovuto far riferimento alla data di conseguimento del titolo di specializzazione (come del resto ben evidenziato nel D.P.G.P. 29 marzo 1988, n. 6), mentre quella valorizzata dalla sentenza, in base al documento menzionato nella motivazione, è la data di semplice maturazione dei “requisiti i cui alla Legge sulla professione medica 1984, art. 5, comma 1″. E niente, nella motivazione, giustifica l’assunto di una equipollenza tra i due concetti.

V. – In tal modo non può trovare spiegazione logica la conclusione infine presupposta dalla corte del merito circa il susseguente termine dal quale far decorrere l’inizio del periodo di prescrizione.

In linea generale difatti solo il conseguimento del titolo di specializzazione (atto formale avente rilevanza esterna) può essere individuato col fine di stabilire, in ipotesi di inadempimento dell’obbligazione assunta di prestare servizio per cinque anni nel servizio sanitario pubblico, l’effettiva possibilità dell’Ente di esercitare il diritto alla restituzione dell’assegno (art. 2935 c.c.).

La controricorrente ha eccepito che vi sarebbe un errore di traduzione del testo della dichiarazione di impegno trascritto nel corpo del ricorso per cassazione.

In tal guisa ha sostenuto che il concetto espresso in lingua tedesca, quanto alla dichiarazione detta, avrebbe fatto leva sull'”espletamento (o sul compimento) della specializzazione” e non sull'”ottenimento della specializzazione” (come invece indicato alle pag. 6 e 28 del ricorso).

Simile puntualizzazione a niente serve, poichè al di là del termine desunto dalla traduzione (espletamento, compimento o ottenimento) è del tutto ovvio che l’espletamento di una specializzazione, se posto in relazione alla susseguente possibilità di pretendere lo svolgimento del servizio in una struttura sanitaria pubblica, richieda in generale l’ottenimento del coerente titolo formale. E questo per la ragione che si tratta di un requisito formativo, e qualunque specializzazione implica che esista un titolo idoneo a renderne riconoscibile il conseguimento nei rapporti esterni.

Ne segue che l’enunciata divergenza di traduzione non incide in alcun modo sulla sottostante questione di diritto.

VI. – L’impugnata sentenza va cassata in relazione al primo motivo, il che determina l’assorbimento di tutti i restanti.

Segue il rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame.

La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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