Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29774 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TORPIGNATTARA 20, presso lo studio dell’avvocato ZANNETTI

CESARE, rappresentato e difeso dall’avvocato CIASCHI ASTERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO INTERNI, PREFETTURA FROSINONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 738/2005 del GIUDICE DI PACE di FROSINONE,

depositata il 14/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/201 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Frosinone ha respinto l’opposizione proposta da Z.A. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Prefettura di Frosinone gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria, per aver emesso un assegno bancario senza provvista.

Z.A. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Gli intimati Ministero dell’interno e Prefettura di Frosinone non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso Z.A. lamenta che il Giudice di pace ha erroneamente e ingiustificatamente disatteso l’assunto posto a base dell’opposizione: essere stato l’assegno in questione emesso in presenza di uno stato di necessità, derivante dalla pretesa di carattere estorsivo del prenditore del titolo, il quale lo aveva preteso come condizione per liberare un appartamento locatogli dallo stesso Z.A..

La doglianza non può essere accolta, poichè appare evidente, alla stregua delle deduzioni stesse del ricorrente, la non ravvisabilità nella specie dell’esimente da lui invocata: per ottenere il rilascio del proprio immobile, ove realmente ne avesse avuto diritto, egli avrebbe potuto esperire le opportune azioni in sede giudiziale, senza bisogno di emettere un assegno (privo di copertura) in favore del detentore del bene.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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