Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29773 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. I, 29/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17872/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, L.go Messico n. 7, presso lo

studio dell’avvocato Tedeschini Federico, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Carlin Alessandra, Tita Antonio,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Carlin Alessandra, giusta procura a margine della

memoria di costituzione;

– ricorrente –

contro

Comune di Sona, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso

lo studio dell’avvocato Manzi Andrea, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Pasquini Giulio, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 780/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato Celletti Biancamaria, con delega

scritta Avvocato Carlin, che si riporta e deposita memoria di

costituzione per il Fallimento (OMISSIS) srl;

udito per il controricorrente l’Avvocato Manzi Andrea, che si

riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 7779 del 2012 questa Corte cassava la decisione con la quale la corte d’appello di Venezia, in parziale riforma di quella del tribunale di Verona, aveva condannato il comune di Sona a corrispondere alla (OMISSIS) s.r.l. l’integrazione del prezzo di vendita di un terreno ceduto con atto pubblico del 5-11-1980, provvisoriamente determinato in Lire 66.322.800, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria con decorrenza dall’atto introduttivo del giudizio.

La cassazione avveniva in relazione all’allora formulato secondo motivo di ricorso, col quale la società, deducendo la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, nonchè degli artt. 1362 c.c. e ss., aveva addebitato alla sentenza di aver calcolato il prezzo definitivo della vendita in base al criterio riduttivo della legge citata, senza considerare che le parti non avevano rinviato a tale disposizione, peraltro allora non prevedibile, bensì alle nuove disposizioni legislative e alle successive modifiche; donde, nell’ambito di queste, doveva venire in rilievo il criterio del valore venale dell’immobile stabilito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, essendo stato nel frattempo dichiarato incostituzionale quello riduttivo di cui alla Legge del 1992.

Nell’accogliere il suddetto motivo la Corte richiamava l’orientamento per cui il rinvio a integrazione del contenuto di un contratto alle clausole di un’altra normativa contrattuale, di un documento, ovvero a una disposizione legislativa configura una fattispecie di contratto per relationem perfectam, nel quale il riferimento alla predetta fonte documentale o alla norma legislativa deve considerarsi come il risultato di una scelta concordata, diretta all’assunzione di uno schema al quale entrambe le parti si riportano con formula denotante, sia pure in modo sintetico, l’effettiva conoscenza e accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute. Per cui in tal caso, formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nella convenzione recepita o nella normativa vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto e deve svolgersi – si disse – secondo quella disciplina, e le eventuali modificazioni sopravvenute di tale convenzione o delle disposizioni di legge recepite, così come gli interventi della Corte costituzionale, non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso; mentre invece, ove il rinvio sia “mobile” alle disposizioni di leggi vigenti ma non individuate, il contenuto negoziale resta esposto alle vicende modificative ed estintive di quella esistente al momento del contratto così come agli interventi della Corte costituzionale, e quindi regolato proprio dalla nuova disciplina e dalle eventuali modificazioni di essa sopravvenute.

Il giudizio di rinvio, riassunto dal comune, è stato definito con sentenza della corte d’appello di Venezia resa pubblica il 243-2015, determinativa del residuo prezzo dovuto dal comune medesimo. Tale prezzo è stato calcolato nella sorte capitale di 505.218,31 EUR, in base al criterio del valore venale determinato dal c.t.u. con riferimento alla data di stipulazione del contratto.

La (OMISSIS) ha nuovamente impugnato la sentenza per cassazione, sulla base di quattro motivi.

Il comune ha replicato con controricorso e memoria.

Ha depositato memoria anche il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., con la quale si è costituito essendo sopraggiunto giusta sentenza del tribunale di Verona.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – La costituzione del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., avvenuta col deposito della memoria di cui all’art. 378 c.p.c., devesi qualificare come intervento volontario, il quale peraltro è inammissibile nel giudizio di legittimità in mancanza di un’espressa previsione normativa (cfr. Cass. Sez. U n. 8882-05).

II. – Col primo motivo la ricorrente, denunziando la violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., sostiene che la sentenza non si sarebbe uniformata al principio di diritto enunciato dalla pronuncia di cassazione. Ciò perchè avrebbe mancato di dare ingresso a una c.t.u. che stimasse il valore dell’immobile in applicazione del criterio del valore di mercato. In questa prospettiva critica la decisione per aver ritenuto di poter utilizzare, invece, a tal fine, le risultanze della c.t.u. disposta nel giudizio di primo grado, peraltro esibita dalle parti (non essendo la relazione presente nel fascicolo d’ufficio), e quindi per aver recepito le valutazioni operate dal c.t.u. in vigenza di una normativa non più applicabile.

Col secondo motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione o falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 29 e della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, in quanto le risultanze della c.t.u. non erano comunque idonee a consentire l’individuazione del giusto prezzo, essendo state svolte in ragione di una stima imposta dalla L. n. 359 del 1992.

Col terzo motivo (violazione o falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89) ulteriormente si duole del non avere la corte d’appello tenuto conto della necessità di aumentare l’indennità del 10 %, essendo stata offerta un’indennità provvisoria inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva.

Infine col quarto mezzo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., la ricorrente lamenta che siano state compensate le spese processuali.

III. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La sentenza che ha dato origine al rinvio, dopo aver richiamato l’orientamento esposto in narrativa, ha cassato la pronuncia di merito per la specifica ragione che codesta aveva sì riportato il testo del contratto (per il quale l’integrazione del prezzo doveva determinarsi “sulla base delle nuove disposizioni legislative che saranno emanate in seguito in materia”, dopo la declaratoria di incostituzionalità della L. n. 865 del 1971, art. 12, per i terreni avente natura edificatoria), ma aveva compiuto l’integrazione al lume del criterio riduttivo introdotto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5-bis sull’erronea considerazione che il comma 3 di tale disposizione avesse introdotto l’obbligatoria ricognizione legale del terreno all’epoca del decreto di esproprio o della cessione volontaria. In tal modo – disse la sentenza n. 7779-12 – erano state confuse le problematiche, volta che il nuovo atteso parametro di determinazione del prezzo in sostituzione di quello provvisorio della L. n. 385 del 1980 si era infine tradotto nel ripristino del criterio del valore venale del fondo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39, per effetto della nota declaratoria di incostituzionalità della legge del 1980 operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983.

Poichè il criterio era stato successivamente modificato dall’art. 5-bis, ricordati commi 1 e 2, e poichè anche il nuovo parametro riduttivo era stato tuttavia stato espunto dall’ordinamento dalla sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, ne conseguiva che il criterio definitivo generale era infine divenuto quello di cui alla legge fondamentale del 1865, peraltro confermato dal sopravvenuto computo della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, cosicchè a questo, in concreto, avrebbe dovuto attenersi il giudice del rinvio.

IV. – La corte d’appello di Venezia si è attenuta al criterio dianzi indicato, giacchè ha commisurato il residuo prezzo al valore venale del bene con riferimento alla data della stipulazione.

Che ciò sia avvenuto sulla base della ricostruzione del valore medesimo determinata dalla già disposta c.t.u., anzichè mediante ricorso a nuova c.t.u., non inficia la decisione, nè costituisce violazione del principio di diritto. E’ difatti assertivo sostenere – come la ricorrente ha fatto – che la c.t.u. (e per suo tramite la sentenza) si sia con ciò attestata su un concetto di “prezzo” distinto da quello rilevante in causa, dal momento che la determinazione che interessa era (ed è) sempre legata alla individuazione del valore venale.

La critica alla ricostruzione di un tale valore si presenta, poi, nel ricorso, a tal punto generica da non poter essere apprezzata in alcun modo, non essendo stata la sentenza censurata sul versante della motivazione.

V. – Il terzo motivo è inammissibile, poichè dalla sentenza non risulta che una conforme istanza sia mai stata avanzata nel giudizio di merito, al punto che della questione relativa all’aumento dell’indennità non v’è traccia nella motivazione – e il ricorso è a tal riguardo privo di autosufficienza.

A ogni modo il motivo è anche infondato.

La fattispecie in esame difatti non atteneva (e non attiene) ad accordo di cessione raggiunto nel contesto di un procedimento espropriativo in corso al momento dell’entrata in vigore della norma de qua, e questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione e a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte Cost. L. 348-07) del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis conv. con modif. in L. n. 359 del 1992 (e poi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, commi 1 e 2), il ius superveniens costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, lett. a), si applica retroattivamente – come chiarito dalla norma intertemporale di cui al successivo comma 90 – ai soli procedimenti espropriativi in corso, non anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (Cass. n. 20177-17, Cass. n. 6798-13).

Pertanto nell’attuale giudizio – iniziato con citazione del 26/3/1992 – la norma invocata non poteva estendersi per difetto del presupposto.

VI. – Il quarto motivo è egualmente inammissibile.

La corte d’appello ha compensato le spese per soccombenza reciproca a fronte dell’art. 92 applicabile ratione temporis, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 263 del 2005.

La soccombenza si determina su base di globalità, donde non rileva, per escluderla, la circostanza che la società sia risultata vittoriosa nel giudizio di cassazione che ha poi determinato il rinvio.

In tema di spese processuali il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte “totalmente vittoriosa”, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (v. per tutte Cass. n. 24502-17).

VII. – Il ricorso è rigettato.

Non vi è stato aggravio difensivo per l’intervento del Fallimento.

Le spese processuali seguono la soccombenza della società ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile l’intervento del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l.; rigetta il ricorso e condanna la ricorrente (OMISSIS) alle spese processuali, che liquida in 10.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale massima di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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