Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29772 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.V., ex lege domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PONTORIERO ANTONIO;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO VIBO VALENTIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 423/2005 del GIUDICE DI PACE di VIBO VALENTIA,

depositata il 25/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Vibo Valentia ha respinto l’opposizione proposta da T.V. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui l’Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di 4.389,18 Euro, per aver emesso un assegno bancario senza autorizzazione del trattario.

T.V. ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. L’Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Con il primo motivo di ricorso T.V. si duole della mancata riunione di questo giudizio ad un altro da lui stesso promosso davanti al Giudice di pace di Vibo Valentia, in opposizione ad un’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti per l’emissione di un ulteriore assegno bancario in favore del medesimo prenditore:

riunione necessaria ai fini dell’applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8 trattandosi di violazioni della stessa disposizione commesse con una sola azione.

La doglianza è infondata, poichè in materia di sanzioni amministrative, non è applicabile l’art. 81 cpv c.p. relativo alla continuazione ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nella L. n. 689 del 1981, art. 8 che richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni; ne deriva che non è configurabile la continuazione in caso di contestazione di plurime emissioni di assegni senza provvista o senza autorizzazione, in quanto la L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 5 come modif. dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, regolamenta il caso di plurime emissioni di assegni senza autorizzazione o senza provvista, al solo fine di aggravare il trattamento sanzionatorio di ulteriori sanzioni amministrative accessorie, analogamente a quanto stabilito, per la c.d. reiterazione degli illeciti amministrativi, dalla L. n. 689 del 1981, art. 8 bis (Cass. 21 maggio 2008 n. 12844).

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta innanzi tutto che il Giudice di pace ha erroneamente ritenuto il documento in questione come assegno, mentre avrebbe dovuto considerarlo, in quanto privo di data, come una semplice promessa di pagamento.

L’assunto non è condivisibile, poichè la mancanza di data priva l’assegno dell’efficacia propria di titolo di credito soltanto fino a quando essa non viene apposta dal prenditore o giratario (Cass. 20 giugno 2007 n. 14322).

D’altra parte, l’omissione di cui si tratta comporta per l’emittente l’assunzione del rischio della sopravvenuta assenza dell’autorizzazione o della provvista, al momento in cui l’assegno viene presentato per la riscossione (v. Cass. 23 agosto 2006 n. 18345). Vanno dunque disattese anche le deduzioni svolte dal ricorrente nel contesto dello stesso secondo motivo di ricorso, a proposito del difetto di dolo o colpa, da parte sua, relativamente agli eventi successivi alla consegna dell’assegno, la quale era avvenuta al solo scopo di garanzia di un futuro pagamento, che era stato poi effettuato.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l’Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia non ha svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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