Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29772 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 19/11/2018), n.29772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7612/2017 proposto da:

R.R.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA

NUOVA, 59 INT. 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLA GIARDINA, che

lo rappresenta difende unitamente all’avvocato ELEONORA PONTESILLI

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CALCESTRUZZI FIORENTINI S.R.L., già GI.NI.VI. S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ULPIANO 47, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI CANDILO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CLAUDIO

MAGGISANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4275/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/09/2016 R.G.N. 2228/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso in via principale inammissibilità

o in subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega verbale Avvocato GIARDINA

PAOLA;

udito l’Avvocato DI CANDILO PAOLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città ed ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato il 15 maggio 2014 a R.R.B. dalla Calcestruzzi Fiorentini s.r.l., stante la proporzionalità della sanzione in relazione all’inadempimento contestato ed accertato, condannando il lavoratore al risarcimento del danno liquidato in via equitativa in Euro 2.000,00.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre R.R.B. ed articola cinque motivi cui resiste con controricorso la Calcestruzzi Fiorentini s.r.l.. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Occorre premettere che la controversia è regolata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, commi 48 e segg..

4.1. La maggiore novità introdotta dalla citata legge in tema di impugnazione, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 325 c.p.c. e segg., è data dal rilievo processuale attribuito alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo ha emesso. In mancanza di una notificazione a cura della parte anteriore, è da tale comunicazione che l’art. 1, comma 62, fa decorrere il termine di decadenza di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione. Solo nel caso in cui manchi la comunicazione a cura della cancelleria, e la sentenza non sia stata notificata su iniziativa della parte che vi ha interesse, si applica il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. (per un’applicazione di tale regola v. tra le altre, Cass. 03/08/2016 n. 16216).

4.2. Tanto premesso va rilevato che la sentenza della Corte di appello di Roma oggetto del presente ricorso è stata, resa nell’ambito di un procedimento di impugnazione del provvedimento di licenziamento regolato dalla L. n. 92 del 2012 e risulta pubblicata in data 20 settembre 2016. Come eccepito dalla controricorrente, e come emerge dall’esame degli atti che la Corte è autorizzata a compulsare d’ufficio e che sono altresì allegati al controricorso, la Cancelleria della sezione lavoro della Corte di appello di Roma ha comunicato la sentenza alla PEC di entrambe le parti del giudizio lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza, il 20 settembre 2016 (v. doc. 1 e 2 allegati al controricorso).

4.3. E’ da tale data, pertanto, che è cominciato a decorrere il termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, per proporre il ricorso per cassazione.

4.4. Tanto premesso rileva il Collegio che dall’esame degli atti emerge che l’odierno ricorrente ha avviato per la notifica il suo ricorso solo in data 17 marzo 2017, nel termine di sei mesi prescritto dall’art. 327 c.p.c., ma quando lo speciale termine previsto dalla legge per il rito che regola i procedimenti che hanno ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti era oramai decorso.

4.5. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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