Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29771 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato SERVELLO DOMENICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE DOMENICO;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO VIBO VALENTIA, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che o rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2006 del GIUDICE DI PACE di MILETO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Mileto ha respinto l’opposizione proposta da M.G. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui l’Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di 7.439,26 Euro e quella accessoria del divieto di emettere assegni per tre anni, per aver emesso sette assegni bancari senza autorizzazione del trattario e uno senza provvista.

M.G. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. L’Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Con i primi due motivi di ricorso M.G. lamenta che erroneamente e ingiustificatamente il Giudice di pace ha ritenuto non provate e comunque ininfluenti le circostanze della postdatazione degli assegni e del loro avvenuto pagamento entro 60 giorni dalla presentazione per l’incasso.

La censura va disattesa.

In violazione del principio di “autosufficienza”, il ricorrente non ha riportato nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità il contenuto delle dichiarazioni rese dalla pletora di testi che a suo dire hanno convalidato i suoi assunti.

Ma è d’altra parte esatto il giudizio di irrilevanza formulato in proposito nella sentenza impugnata.

Apporre su un assegno bancario una data successiva a quella reale comporta per l’emittente l’assunzione del rischio della sopravvenuta assenza dell’autorizzazione o della provvista, al momento in cui il titolo viene presentato per la riscossione (v. Cass. 23 agosto 2006 n. 18345).

Nè la prova del pagamento (che peraltro sarebbe valsa ad esonerare M.G. da responsabilità solo per l’unico assegno senza provvista, e non anche per i sette senza autorizzazione) può essere data in forme diverse da quella prescritta dalla L. 5 dicembre 1990, n. 386, art. 8: mediante quietanza con firma autenticata del portatore, rilasciata entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo (v. Cass. 21 dicembre 2007 n. 27140).

Con il terzo motivo di ricorso M.G. di duole della mancata applicazione, da parte del giudice a quo, dell’istituto della continuazione, del quale sostiene di aver diritto di fruire, essendo stati gli assegni in questione emessi in un arco di tempo limitato.

Neppure questa censura può essere accolta, poichè in materia di sanzioni amministrative, non è applicabile l’art. 81 cpv c.p. relativo alla continuazione ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nella L. n. 689 del 1981, art. 8 che richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni; ne deriva che non è configurabile la continuazione in caso di contestazione di plurime emissioni di assegni senza provvista o senza autorizzazione, in quanto la L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8 come modif. dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, regolamenta il caso di plurime emissioni di assegni senza autorizzazione o senza provvista, al solo fine di aggravare il trattamento sanzionatorio di ulteriori sanzioni amministrative accessorie, analogamente a quanto stabilito, per la c.d. reiterazione degli illeciti amministrativi, dalla L. n. 689 del 1981, art. 8 bis (Cass. 21 maggio 2008 n. 12844).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, che si liquidano in 1.000,00 Euro.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, liquidati in 1.000,00 Euro.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA